Corte di giustizia, Sentenza C-442/22
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 gennaio 2024. — P sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 203 – Obbligo di pagamento – Persona che indica l’IVA in una fattura – Persona debitrice dell’IVA – False fatture emesse da un dipendente che riportano i dati del datore di lavoro ad insaputa e senza il consenso di quest’ultimo – Diligenza del datore di lavoro. — Causa C-442/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta un caso di fatture false emesse da una dipendente di una società polacca, che aveva usato i dati del datore di lavoro per indicare indebitamente l’IVA e consentire ai destinatari di detrarla fraudolentemente. La Corte chiarisce che, in una situazione del genere, la persona che "indica" l’IVA ai sensi dell’articolo 203 è di regola l’autore materiale della falsificazione, non il datore di lavoro ignaro. Solo se il datore di lavoro non dimostra di aver adottato la diligenza ragionevolmente esigibile nel controllo della dipendente, le sue omissioni possono portare a imputargli l’operazione fraudolenta e a renderlo debitore dell’IVA.
IVA indicata in fatture false emesse da un dipendente che usa i dati del datore di lavoro senza consenso: individuazione del debitore ex articolo 203 direttiva IVA e rilievo della diligenza del datore di lavoro.
La questione giuridica
Se l’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, quando un dipendente di un soggetto passivo emette fatture false con IVA usando l’identità del datore di lavoro, senza che quest’ultimo lo sappia o consenta, il debitore dell’IVA sia il datore di lavoro i cui dati sono stati usati oppure il dipendente autore della falsificazione; e se rilevi, ai fini di tale qualificazione, che il datore di lavoro sia stato negligente nella vigilanza sul dipendente.
Principio di diritto
L’articolo 203 della direttiva IVA va interpretato nel senso che, se un dipendente emette una fattura falsa recante IVA usando l’identità del datore di lavoro, senza il suo consenso e a sua insaputa, il dipendente è, in linea di principio, la persona che indica l’IVA e quindi il debitore dell’imposta; tuttavia il datore di lavoro può essere considerato debitore se non prova di aver agito con la diligenza ragionevolmente dovuta per controllare il dipendente, poiché in tal caso le condotte fraudolente sono imputabili al soggetto passivo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 167 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 203 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 205 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 108, paragrafo 1, legge polacca sull’IVA dell’11 marzo 2004
IVA indicata in fatture false emesse da un dipendente che usa i dati del datore di lavoro senza consenso
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in materia di IVA e interpretazione dell’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE. La controversia nasce dall’emissione, da parte di una dipendente di una società, di fatture false recanti l’IVA e riportanti i dati identificativi del datore di lavoro, senza che quest’ultimo ne fosse a conoscenza o vi avesse consentito.
Fatti e procedimento principale
La società P sp. z o.o., attiva nella vendita al dettaglio di carburanti, è stata oggetto di controllo fiscale. È emerso che tra gennaio 2010 e aprile 2014 erano state emesse 1679 fatture non corrispondenti a vendite reali, per un importo complessivo di IVA pari a 1 497 847 zloty polacchi, usando i dati della società e il suo NIF.
Le fatture erano collegate in modo fittizio a operazioni effettivamente registrate alla stazione di servizio, ma erano state create e vendute dalla dipendente P.K. per consentire agli acquirenti di ottenere indebitamente la detrazione dell’IVA. Le fatture non erano state registrate in contabilità né l’IVA era stata versata o dichiarata dalla società.
L’amministrazione tributaria ha ritenuto la società debitrice dell’IVA ex articolo 108, paragrafo 1, della legge polacca sull’IVA, sul presupposto che la società non avesse esercitato la dovuta vigilanza sulla dipendente. I giudici nazionali hanno quindi sottoposto alla Corte due quesiti sull’articolo 203 della direttiva IVA.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 9 della direttiva 2006/112/CE, sulla nozione di soggetto passivo;
- l’articolo 167, relativo alla nascita del diritto a detrazione;
- l’articolo 203, secondo cui l’IVA è dovuta da chiunque la indichi in una fattura;
- l’articolo 205, che consente agli Stati membri di prevedere responsabilità solidale in specifiche ipotesi;
- l’articolo 108, paragrafo 1, della legge polacca sull’IVA, che traspone l’articolo 203.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- chi debba essere considerato "persona che indica l’IVA" quando una fattura falsa è emessa da un dipendente usando i dati del datore di lavoro;
- se, ai fini dell’individuazione del debitore dell’IVA, sia rilevante la circostanza che il datore di lavoro sia stato negligente nel controllare il dipendente.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l’articolo 203 mira a prevenire il rischio di perdita di gettito fiscale derivante dal diritto di detrazione dell’IVA esposta in fattura. In base alla giurisprudenza precedente, l’IVA indicata in fattura è dovuta dall’emittente della fattura anche se non vi è un’operazione imponibile reale, purché esista un rischio di perdita di gettito.
Tuttavia, la Corte osserva che, nel caso di fatture false emesse da un dipendente che usa i dati del datore di lavoro, la formulazione dell’articolo 203 non consente, da sola, di stabilire automaticamente se il soggetto che "indica" l’IVA sia il datore di lavoro o il dipendente. Richiamando il principio di lotta contro la frode e gli abusi, la Corte esclude che possa essere considerato emittente, e quindi debitore, il datore di lavoro ignaro e in buona fede, quando l’amministrazione conosca l’identità del vero autore della falsa fattura.
La Corte introduce però un profilo decisivo: al datore di lavoro, che incarica dipendenti di operare nell’ambito della fatturazione, incombe un dovere di diligenza ragionevolmente esigibile nel controllo delle condotte del dipendente. Se il datore di lavoro non dimostra di aver adottato le misure ragionevoli per impedire l’uso fraudolento dei propri dati, le condotte del dipendente possono essergli imputate, con conseguente suo obbligo di pagamento dell’IVA ex articolo 203.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che, in caso di fattura falsa emessa da un dipendente con l’identità del datore di lavoro, il dipendente deve essere considerato la persona che indica l’IVA ai sensi dell’articolo 203 della direttiva IVA. Fa eccezione il caso in cui il soggetto passivo datore di lavoro non provi di aver agito con la diligenza ragionevolmente dovuta per controllare il dipendente; in tale ipotesi, la responsabilità per l’IVA può ricadere sul datore di lavoro.
Principio affermato
L’articolo 203 della direttiva IVA non consente di imputare automaticamente al datore di lavoro ignaro l’IVA indicata in fatture false emesse da un dipendente che ha usato i suoi dati: in linea di principio il debitore è l’autore materiale della falsa fattura; tuttavia, la mancata adozione della diligenza ragionevolmente esigibile nel controllo del dipendente può comportare l’imputazione della condotta fraudolenta al datore di lavoro e quindi la sua responsabilità per l’imposta.
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