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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-471/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 gennaio 2024. — Agentsia « Patna infrastruktura » contro Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa « Transport » 2007-2013 i direktor na direktsia « Koordinatsia na programi i proekti » v Ministerstvo na transporta (RUO). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad. — Rinvio pregiudiziale – Fondo di coesione dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articoli 99 e 101 – Rettifiche finanziarie in rapporto ad irregolarità constatate – Regolamento (UE) 2021/1060 – Articolo 104 – Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione – Decisione della Commissione che annulla parzialmente un contributo a partire da tale fondo – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41 – Diritto a una buona amministrazione – Articolo 47, primo comma – Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. — Causa C-471/22

Giurisprudenza europea62022CJ0471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto i dubbi di validità sulla decisione della Commissione che aveva applicato una rettifica forfettaria del 5% sul Fondo di coesione per irregolarità negli appalti pubblici. Ha chiarito che lo Stato membro, dopo la rettifica della Commissione, resta tenuto a recuperare le somme presso il beneficiario con un procedimento autonomo rispettoso dei diritti della difesa. Quanto al sindacato del giudice nazionale, la Corte ha precisato che il vincolo derivante dalla decisione della Commissione è compatibile con l’articolo 47 della Carta, perché il giudice nazionale può e deve sollevare un rinvio pregiudiziale di validità se dubita dell’atto unionale.

Validità di una decisione della Commissione che applica una rettifica finanziaria sul Fondo di coesione e obblighi delle autorità nazionali e del giudice nazionale in sede di recupero nei confronti del beneficiario

La questione giuridica

Se la decisione della Commissione che annulla parzialmente il contributo del Fondo di coesione per irregolarità sia valida alla luce dell’obbligo di motivazione e del diritto di essere ascoltato; se, in presenza di tale decisione, le autorità nazionali debbano adottare un procedimento autonomo per recuperare le somme nei confronti del beneficiario; e se il giudice nazionale sia vincolato dalla constatazione di irregolarità della Commissione o debba poter riesaminare la validità della decisione ai fini della tutela giurisdizionale effettiva.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che la decisione della Commissione non è invalida per difetto di motivazione o per violazione del diritto di essere ascoltato, poiché la Commissione ha adeguatamente esposto le ragioni della rettifica e ha consentito il contraddittorio nello specifico procedimento. Ha inoltre affermato che, quando la Commissione constata un’irregolarità e applica una rettifica finanziaria allo Stato membro, quest’ultimo deve, in linea di principio, recuperare le somme indebitamente percepite dal beneficiario mediante un autonomo procedimento amministrativo nel quale il beneficiario possa far valere utilmente le proprie osservazioni. Infine, l’articolo 47 della Carta non osta a che il giudice nazionale sia vincolato dalla decisione definitiva della Commissione, purché, in caso di dubbi sulla validità di tale decisione, egli sospenda il giudizio e promuova un rinvio pregiudiziale di validità, unico mezzo per contestare davanti alla Corte l’atto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1083/2006
  • Articoli 2, punto 7, 60, 70, 98, 99, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1083/2006
  • Regolamento (UE) 2021/1060
  • Articolo 104 del regolamento (UE) 2021/1060
  • Direttiva 2004/18/CE
  • Direttiva 2004/17/CE

Rettifica finanziaria sul Fondo di coesione e tutela giurisdizionale del beneficiario

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Administrativen sad Sofia-grad, riguarda una rettifica finanziaria imposta dalla Commissione nell’ambito del programma operativo "Trasporti" 2007-2013 in Bulgaria. La Corte esamina la validità della decisione della Commissione e gli effetti della stessa sul successivo recupero nazionale nei confronti del beneficiario dei fondi.

Fatti e procedimento principale

L’API aveva beneficiato di una sovvenzione nell’ambito del programma operativo "Trasporti" 2007-2013 e aveva concluso tre contratti di appalto per la progettazione e costruzione di strade. La Commissione, dopo uno scambio procedurale con la Repubblica di Bulgaria, ha adottato la decisione C(2021) 5739 final del 27 luglio 2021, ritenendo che i tre appalti fossero stati aggiudicati in violazione della direttiva 2004/18/CE e applicando una rettifica forfettaria del 5% sulle spese dichiarate.

Successivamente, l’autorità di gestione bulgara ha avviato un procedimento nazionale di rettifica finanziaria nei confronti dell’API e, con lettera del 29 dicembre 2021, ha applicato una rettifica del 5% sul valore di uno dei contratti. L’API ha impugnato tale atto dinanzi al giudice del rinvio, il quale ha sollevato dubbi sulla validità della decisione della Commissione e sugli obblighi delle autorità nazionali e del giudice interno.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare, il regolamento (CE) n. 1083/2006, e segnatamente:

  • articolo 2, punto 7, sulla nozione di "irregolarità";
  • articolo 60, sulle funzioni dell’autorità di gestione;
  • articolo 70, sulla responsabilità degli Stati membri per gestione e controllo;
  • articolo 98, sulle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri;
  • articolo 99, sui criteri per le rettifiche finanziarie della Commissione;
  • articolo 100, sulla procedura;
  • articolo 101, sugli obblighi degli Stati membri.

È inoltre richiamato il regolamento (UE) 2021/1060, in particolare l’articolo 104, che disciplina oggi la procedura di rettifica finanziaria della Commissione, nonché gli articoli 41 e 47 della Carta e l’articolo 296 TFUE sull’obbligo di motivazione.

Questione sulla validità della decisione della Commissione

Il giudice bulgaro chiedeva se la decisione della Commissione fosse viziata per difetto di motivazione, incompletezza dell’esame e violazione del diritto di essere ascoltato. La Corte osserva che, nel procedimento seguito, l’API e l’autorità di gestione avevano partecipato a una riunione tecnica e a un’audizione organizzata dalla Commissione, sicché non risulta una violazione del diritto di difesa sotto il profilo dell’audizione.

Quanto alla motivazione, la Corte ribadisce che essa deve consentire di comprendere il ragionamento dell’istituzione e di esercitare il controllo giurisdizionale, ma non deve contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto astrattamente pertinenti. Nel caso concreto, la Commissione aveva esposto le ragioni della constatazione di irregolarità e aveva risposto agli argomenti dello Stato membro. La Corte precisa anche che il richiamo alla giurisprudenza relativa alla direttiva 2004/17/CE non era inconferente, poiché le due direttive presentano struttura e disposizioni pertinenti analoghe.

La Corte conclude quindi che l’esame congiunto delle prime due questioni non rivela elementi idonei a inficiare la validità della decisione della Commissione.

Rettifica finanziaria nazionale e obbligo di recupero

Con le questioni terza e quarta il giudice del rinvio chiedeva se, una volta che la Commissione abbia constatato un’irregolarità e applicato una rettifica finanziaria allo Stato membro, le autorità nazionali debbano necessariamente adottare un autonomo procedimento per recuperare le somme presso il beneficiario.

La Corte ricostruisce il sistema del regolamento n. 1083/2006: spetta anzitutto allo Stato membro controllare la corretta utilizzazione dei fondi, individuare le irregolarità e procedere alle rettifiche finanziarie; la Commissione interviene solo in via sussidiaria quando lo Stato non abbia adempiuto ai propri obblighi. Inoltre, l’articolo 101 chiarisce che la rettifica della Commissione lascia impregiudicato l’obbligo dello Stato membro di recuperare gli importi indebitamente versati.

Ne deriva che il rimborso all’Unione non esonera lo Stato dal recupero nei confronti del beneficiario. Tuttavia, tale recupero deve avvenire tramite un procedimento amministrativo autonomo, rispettoso dei principi generali del diritto dell’Unione, in particolare buona amministrazione, diritti della difesa e parità delle armi. La Corte sottolinea che il beneficiario deve poter presentare utilmente ed efficacemente le proprie osservazioni prima dell’adozione della misura nazionale.

Articolo 47 della Carta e controllo del giudice nazionale

Con le questioni quinta e sesta il giudice bulgaro chiedeva se l’articolo 47 della Carta osti a che il giudice nazionale sia vincolato dalla decisione definitiva della Commissione quando decide sul ricorso avverso l’atto nazionale di recupero.

La Corte afferma che il vincolo non viola il diritto a un ricorso effettivo, perché il giudice nazionale deve poter esaminare anche la validità della decisione della Commissione. Se nutre dubbi sulla validità dell’atto unionale, egli deve sospendere il procedimento e proporre alla Corte un rinvio pregiudiziale di validità, poiché solo la Corte può dichiarare invalido un atto dell’Unione.

In questo modo viene garantita la tutela giurisdizionale effettiva del beneficiario anche quando la misura nazionale costituisce esecuzione di una decisione della Commissione.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’esame delle prime due questioni non ha rivelato elementi idonei a inficiare la validità della decisione della Commissione del 27 luglio 2021;
  • l’articolo 98, punto 2, del regolamento n. 1083/2006, in combinato disposto con i principi di buona amministrazione, diritti della difesa e parità delle armi, impone allo Stato membro di procedere, in linea di principio, al recupero presso il beneficiario all’esito di un autonomo procedimento amministrativo;
  • l’articolo 47 della Carta non osta al vincolo derivante dalla decisione definitiva della Commissione, purché il giudice nazionale possa attivare il meccanismo del rinvio pregiudiziale di validità in caso di dubbi sulla legittimità dell’atto dell’Unione.

Implicazioni pratiche

La pronuncia è rilevante per la gestione dei fondi UE: conferma che la rettifica della Commissione non sostituisce il recupero nazionale, ma lo presuppone. Per i beneficiari, il punto centrale è che la contestazione dell’atto nazionale non impedisce di mettere in discussione, indirettamente, la decisione della Commissione tramite il giudice nazionale e il rinvio pregiudiziale di validità.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturali e di coesionerettifiche finanziarieappalti pubblicibuona amministrazionetutela giurisdizionale effettiva

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