Corte di giustizia, Ordinanza C-614/23
Order of the Court of 30 January 2024. — Markus Schneider v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170(b) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-614/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la domanda di autorizzazione a procedere proposta da Markus Schneider nell’ambito di un’impugnazione in materia di marchio UE. Ha rilevato che la richiesta non soddisfaceva gli obblighi di motivazione imposti dall’articolo 58 bis dello Statuto e dagli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a proseguire e il ricorrente è stato condannato a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE dichiarato non ricevibile perché la richiesta di autorizzazione a procedere non dimostra alcuna questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione
La questione giuridica
Se il ricorso per impugnazione avverso una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO possa essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, in presenza di una domanda che non individua errori di diritto della sentenza impugnata e si limita a contestare un’altra decisione dell’EUIPO in un procedimento parallelo; e, in via accessoria, se le questioni prospettate dal ricorrente in tema di portata della protezione del marchio e valutazione del carattere distintivo siano sufficienti a dimostrare un interesse per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE.
Principio di diritto
Un ricorso contro una sentenza del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO non è autorizzato a procedere se la domanda di ammissione non individua, con chiarezza e precisione, un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata, non indica le disposizioni o la giurisprudenza UE asseritamente violate e non spiega perché la questione sollevata sia significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; non basta contestare decisioni dell’EUIPO rese in un altro procedimento né invocare genericamente questioni di principio sul marchio.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE dichiarato non autorizzato a procedere
La Corte di giustizia, nella formazione competente a decidere se un’impugnazione possa essere esaminata, ha respinto la domanda di Markus Schneider diretta contro la sentenza del Tribunale del 26 luglio 2023, relativa a una controversia oppositiva davanti all’EUIPO. La decisione riguarda l’ammissibilità del ricorso per cassazione in una materia soggetta al filtro previsto dall’articolo 58 bis dello Statuto.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente aveva impugnato dinanzi al Tribunale la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 dicembre 2021, adottata nel procedimento di opposizione tra Frutaria Innovation, SL e Markus Schneider. Il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento con la sentenza Schneider v EUIPO – Frutaria Innovation (frutania), T‑109/22.
Oggetto della domanda di autorizzazione a procedere
Nel suo ricorso alla Corte, Markus Schneider chiedeva anzitutto la sospensione del procedimento in attesa della definizione di un diverso procedimento di nullità relativo al marchio anteriore figurativo "Frutaria". Sosteneva inoltre che la Corte dovesse chiarire:
- come debba essere determinata la portata generale della protezione del marchio;
- se, nel giudizio sulla probabilità di confusione, possa essere attribuito rilievo a un elemento descrittivo che, da solo, non sarebbe proteggibile;
- se il carattere distintivo possa essere valutato in modo diverso nella fase di registrazione rispetto a quella della confusione;
- se la considerazione dei soli pubblici selezionati, e non di tutti i pubblici pertinenti, possa generare abuso e incertezza.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 56 dello Statuto, quale base del ricorso per impugnazione;
- l’articolo 58 bis dello Statuto, che subordina l’esame di taluni ricorsi all’autorizzazione preventiva della Corte;
- gli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di spiegare l’issue significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE;
- l’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura, richiamato per escludere la sospensione richiesta;
- l’articolo 137, in combinato disposto con l’articolo 184, paragrafo 1, per la decisione sulle spese.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono significative rispetto all’unità, alla coerenza o allo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di autorizzazione deve contenere, in modo chiaro e dettagliato, i motivi di ricorso, l’errore di diritto imputato al Tribunale, la norma o la giurisprudenza asseritamente violata e le ragioni per cui tale errore presenta importanza sistemica.
Nel caso di specie, la Corte osserva che il ricorrente:
- non individua alcuna disposizione del diritto UE asseritamente violata;
- non indica i passaggi della sentenza impugnata che sarebbero viziati da errore di diritto;
- non allega realmente un errore di diritto della sentenza del Tribunale;
- si limita, in sostanza, a contestare una decisione della Cancellation Division dell’EUIPO adottata in un diverso procedimento.
La Corte sottolinea che solo gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata possono fondare la rilevanza della questione ai fini dell’ammissione del ricorso. Poiché la domanda non soddisfa tali requisiti, non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Decisione e spese
La Corte non autorizza quindi il ricorso a procedere. Quanto alla sospensione richiesta, essa non viene accolta. In materia di spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti e prima che esse potessero sostenere costi, il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
Ai fini dell’autorizzazione di un’impugnazione soggetta al filtro dell’articolo 58 bis dello Statuto, la parte ricorrente deve dimostrare con precisione che la sentenza del Tribunale contiene un errore di diritto e che la questione così posta è significativa per il sistema del diritto UE; la mera critica di una diversa decisione dell’EUIPO o l’enunciazione astratta di problemi sul carattere distintivo e sulla portata della protezione del marchio non è sufficiente.
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