Corte di giustizia, Sentenza C-255/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 gennaio 2024. — Reti Televisive Italiane SpA (RTI) contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/13/UE – Servizi di media audiovisivi – Articolo 23, paragrafi 1 e 2 – Limiti imposti al tempo di trasmissione oraria di pubblicità televisiva – Deroghe – Nozione di “annunci dell’emittente relativi ai propri programmi” – Annunci effettuati da tale emittente per promuovere le trasmissioni di una stazione radio appartenente al medesimo gruppo di detta emittente. — Causa C-255/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, prima della modifica del 2018, gli annunci televisivi che promuovono programmi di una stazione radio del medesimo gruppo restano, in linea di principio, soggetti ai limiti di affollamento pubblicitario. L’esenzione per gli "annunci dell’emittente relativi ai propri programmi" opera solo se i programmi sono effettivamente servizi di media audiovisivi e se l’emittente televisiva ne assume la responsabilità editoriale. La nozione di gruppo societario, propria del diritto della concorrenza, non può essere trasposta automaticamente in questa materia.
Interpretazione dell’esenzione dai limiti di affollamento pubblicitario per gli "annunci dell’emittente relativi ai propri programmi" quando la promozione riguarda una stazione radio del medesimo gruppo societario dell’emittente televisiva.
La questione giuridica
Se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2010/13 debba essere interpretato nel senso che la nozione di "annunci dell’emittente relativi ai propri programmi" comprende gli annunci promozionali effettuati da un’emittente televisiva per una stazione radio appartenente al medesimo gruppo societario; in particolare, se rilevi la nozione di gruppo/entità economica e se la modifica introdotta dalla direttiva 2018/1808 abbia carattere ricognitivo o innovativo.
Principio di diritto
L’esenzione dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2010/13 per gli "annunci dell’emittente relativi ai propri programmi" non si estende agli annunci con cui un’emittente televisiva promuove una stazione radio appartenente al medesimo gruppo societario, perché la nozione di "propri programmi" va riferita ai programmi di cui l’emittente televisiva assuma la responsabilità editoriale e che rientrino in un servizio di media audiovisivo; la sola appartenenza al medesimo gruppo o unità economica non basta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2010/13/UE
- Articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), direttiva 2010/13/UE
- Articolo 23, paragrafi 1 e 2, direttiva 2010/13/UE
- Considerando 23 direttiva 2010/13/UE
- Considerando 25 direttiva 2010/13/UE
- Considerando 87 direttiva 2010/13/UE
- Considerando 96 direttiva 2010/13/UE
- Considerando 97 direttiva 2010/13/UE
- Direttiva (UE) 2018/1808
- Considerando 43 direttiva (UE) 2018/1808
- Articolo 1, punto 21, direttiva (UE) 2018/1808
- Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, articolo 38, commi 2 e 6
- Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, articolo 5, comma 1, lettera b)
- Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, articolo 43
Interpretazione dell’esenzione per gli annunci dell’emittente relativi ai propri programmi
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in materia di limiti di affollamento orario della pubblicità televisiva. La controversia oppone RTI all’AGCOM, a seguito di sanzioni irrogate per la trasmissione, sui canali Canale 5, Italia 1 e Rete 4, di annunci promozionali relativi alla stazione radio R101, appartenente al medesimo gruppo societario.
Fatti e procedimento principale
RTI ha sostenuto che tali messaggi dovessero essere esclusi dal calcolo del tempo di trasmissione di pubblicità televisiva perché qualificabili come annunci relativi ai "propri programmi" ai sensi dell’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 177/2005, disposizione nazionale che recepisce l’articolo 23 della direttiva 2010/13. I giudici nazionali di primo grado hanno respinto i ricorsi, ritenendo che i programmi di una stazione radio non possano essere considerati programmi propri di un’emittente televisiva, neppure nell’ambito dello stesso gruppo societario.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13. Il paragrafo 1 fissa il limite del 20% per ora d’orologio per gli spot televisivi pubblicitari e gli spot di televendita; il paragrafo 2 esclude dal calcolo, tra l’altro, gli annunci dell’emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali direttamente derivati. Sono rilevanti anche le definizioni di "servizio di media audiovisivo", "programma", "responsabilità editoriale", "emittente" e "pubblicità televisiva" contenute nell’articolo 1 della direttiva.
La Corte tiene conto dei considerando 23, 25, 87, 96 e 97 della direttiva 2010/13, nonché del considerando 43 della direttiva (UE) 2018/1808, pur precisando che quest’ultima non era applicabile ratione temporis alla controversia. Viene inoltre richiamato l’articolo 38 del decreto legislativo n. 177/2005.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che gli annunci televisivi, anche quando hanno contenuto neutro o meramente informativo, possono comunque costituire "pubblicità televisiva" se sono idonei a indurre i telespettatori a seguire i programmi promossi e, quindi, a promuovere la prestazione di servizi. Per questo motivo tali messaggi rientrano in linea di principio nei limiti dell’articolo 23, paragrafo 1, salvo la specifica esenzione del paragrafo 2.
Quanto alla nozione di "programmi", la Corte evidenzia che la direttiva 2010/13 è costruita attorno ai servizi di media audiovisivi, ossia servizi fondati su immagini animate e sotto responsabilità editoriale. La direttiva, per sua stessa struttura e in base al considerando 23, esclude i servizi radiofonici, che sono normalmente sonori e non audiovisivi. Di conseguenza, i programmi di una stazione radio non rientrano di regola nella nozione di programmi rilevante ai fini dell’articolo 23, paragrafo 2.
La Corte esclude poi che il riferimento al medesimo gruppo societario possa cambiare la soluzione. A differenza del diritto della concorrenza o degli appalti pubblici, qui conta la responsabilità editoriale, non l’unità economica del gruppo. L’espressione "propri programmi" presuppone che l’emittente televisiva abbia un controllo effettivo sulla selezione e sull’organizzazione dei programmi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2010/13. I soli legami economici, organizzativi o giuridici tra le società di un gruppo non sono sufficienti.
La Corte aggiunge che l’obiettivo della disciplina sull’affollamento pubblicitario è tutelare i telespettatori e bilanciare interessi economici degli operatori e interessi dei consumatori; si tratta quindi di un regime autonomo rispetto alle regole di concorrenza. La modifica introdotta dalla direttiva 2018/1808, che menziona espressamente gli annunci relativi a programmi e servizi di media audiovisivi di altre entità dello stesso gruppo, non può essere applicata retroattivamente alla fattispecie, ma conferma che prima di tale intervento il testo non copriva automaticamente la cross-promozione infragruppo.
Decisione e principio affermato
La Corte dichiara che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2010/13 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "annunci dell’emittente relativi ai propri programmi" non include gli annunci promozionali effettuati da un’emittente televisiva per una stazione radio del medesimo gruppo, salvo due condizioni cumulative: i programmi promossi devono essere servizi di media audiovisivi e l’emittente televisiva deve assumerne la responsabilità editoriale. In mancanza di tali condizioni, gli annunci restano soggetti ai limiti di affollamento pubblicitario dell’articolo 23, paragrafo 1.
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