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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-522/23

Order of the Court (Eighth Chamber) of 30 January 2024. — NO v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – State aid – Obligation imposed on a solicitor to transfer fees to a competitor – Decision of the European Commission finding that the measure in question does not constitute State aid – Action for annulment in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded – Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded. — Case C-522/23 P

Giurisprudenza europea62023CO0522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha respinto l’appello di un solicitor irlandese contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il suo ricorso contro la Commissione in materia di aiuti di Stato. È stato confermato che la Commissione poteva chiudere la denuncia perché non era dimostrata l’esistenza di risorse statali e che il denunciante non godeva, nel caso di specie, delle garanzie procedurali invocate. La Corte ha inoltre ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla procedura seguita dal Tribunale, alla motivazione e alle spese.

Appello contro il rigetto, come manifestamente inammissibile e in parte infondato, di un ricorso avverso la decisione della Commissione che aveva respinto una denuncia in materia di aiuti di Stato relativa a un ordine di trasferimento di onorari tra avvocati in Irlanda.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse errato nel dichiarare manifestamente inammissibile o manifestamente infondato il ricorso del sig. NO contro la decisione della Commissione che respingeva la sua denuncia in materia di aiuti di Stato, in particolare quanto a: tutela procedurale del denunciante, obbligo di motivazione, uso della procedura accelerata ex articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, rilevanza dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, e valutazione della sussistenza di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Principio di diritto

La Corte respinge integralmente l’appello: il Tribunale poteva decidere con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura senza ulteriore audizione quando il ricorso era manifestamente inammissibile o infondato; la denuncia del sig. NO non rientrava nell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, sicché la Commissione non era tenuta a informarlo preventivamente dell’intenzione di respingerla; in ogni caso, il ricorrente non aveva dimostrato che un’eventuale diversa gestione procedurale avrebbe potuto condurre a una decisione diversa. Inoltre, le censure dirette contro motivazioni svolte solo in via subordinata dalla Commissione erano inefficaci, e le contestazioni relative alle spese o a parti della decisione non pertinenti erano inammissibili. L’appello è quindi respinto perché in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013
  • Articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/958
  • Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articoli 101 e 102 TFUE
  • Articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Aiuti di Stato e denuncia respinta dalla Commissione

La pronuncia riguarda un appello ex articolo 56 dello Statuto della Corte contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto il ricorso del sig. NO, solicitor stabilito in Irlanda, avverso la decisione della Commissione del 27 settembre 2022 con cui era stata respinta la sua denuncia in materia di aiuti di Stato. Il ricorrente sosteneva che un ordine del Solicitors Disciplinary Tribunal (SDT) di trasferire onorari percepiti da un cliente a un altro avvocato integrasse un aiuto di Stato illecito.

Fatti e procedimento amministrativo

Il sig. NO aveva presentato denuncia alla Commissione utilizzando il modulo dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 794/2004, come modificato. Secondo la sua prospettazione, la procedura dinanzi allo SDT costituiva un sistema volto a favorire un concorrente mediante un trasferimento di somme e un miglioramento delle condizioni economiche e di mercato di altri avvocati. La Commissione ha respinto la denuncia ritenendo, in via principale, che non fosse dimostrata la presenza di risorse statali, elemento necessario ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; in subordine ha osservato che, anche ove si trattasse di aiuto, la misura rientrerebbe nel regime de minimis di cui al regolamento n. 1407/2013. Ha anche escluso che future decisioni analoghe potessero essere considerate aiuti non ancora attuati ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento 2015/1589.

Ricorso dinanzi al Tribunale

Nel ricorso di annullamento, il sig. NO articolava sei motivi, tra cui: errore manifesto di valutazione, violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, violazione dei diritti procedurali, difetto di motivazione, violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e del principio di non discriminazione, nonché della libertà di prestazione dei servizi. Il Tribunale, ai sensi dell’articolo 126 del proprio regolamento di procedura, ha deciso senza ulteriori atti e ha respinto il ricorso in parte come manifestamente inammissibile e in parte come manifestamente infondato.

Ragionamento del Tribunale sul primo grado

Il Tribunale ha ritenuto, tra l’altro, che:

  • la prima censura fosse in parte inammissibile perché formulata in modo meramente assertivo, senza consentire alla Commissione di difendersi o al giudice di statuire;
  • l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 non fosse applicabile, poiché la denuncia non rientrava nel suo ambito, con conseguente insussistenza dell’obbligo della Commissione di invitare il denunciante a presentare osservazioni prima del rigetto;
  • le censure fondate su un’asserita necessità di avviare l’indagine formale o di applicare la direttiva 2018/958 fossero inammissibili o infondate;
  • i motivi relativi alla compatibilità dell’asserito aiuto o alla violazione delle libertà del TFUE fossero inefficaci, poiché la Commissione aveva già escluso a monte la presenza di risorse statali.

Motivi di appello esaminati dalla Corte

Davanti alla Corte, il ricorrente ha sviluppato sette motivi. La Corte ha rilevato che il primo, il secondo, il terzo, il quinto e il settimo motivo non superavano il vaglio di manifesta infondatezza, mentre il quarto e il sesto erano manifestamente inammissibili.

La Corte ha affermato che il Tribunale non era tenuto a sentire nuovamente il ricorrente prima di decidere con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, poiché tale procedura è espressamente prevista per i casi in cui l’incompetenza, l’inammissibilità o l’infondatezza siano manifeste. Né il Tribunale doveva consultare la parte prima di valutare la carenza di chiarezza del ricorso ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura o prima di statuire sulle spese.

Quanto alla pretesa violazione dei diritti procedurali, la Corte ha ricordato che un’irregolarità procedurale comporta l’annullamento solo se è dimostrato che, in assenza di tale irregolarità, la decisione avrebbe potuto essere sostanzialmente diversa. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva dimostrato che la Commissione, dopo eventuali osservazioni, avrebbe potuto adottare una decisione diversa.

Questioni di inammissibilità e motivi inefficaci

La Corte ha inoltre confermato che i motivi diretti contro parti della motivazione della decisione della Commissione svolte solo in via subordinata erano inefficaci, poiché la decisione poggiava comunque sul rilievo principale della mancanza di risorse statali. Le censure che miravano a rimettere in discussione l’apprezzamento del Tribunale in appello sono state respinte, in quanto l’impugnazione non può consistere in un nuovo esame del merito.

Quanto alle spese, la Corte ha osservato che il Tribunale si era limitato a statuire sulla soccombenza del ricorrente, senza pronunciarsi su una domanda autonoma della Commissione sulle spese; il motivo era quindi basato su una lettura manifestamente errata dell’ordinanza impugnata.

Dispositivo

La Corte ha respinto integralmente l’appello come in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. Ha inoltre stabilito che NO sopportasse le proprie spese.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statoprocedimento dinanzi al tribunale ueimpugnazioniprofessioni legalidiritti procedurali del denunciante

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