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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-560/20

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 30 gennaio 2024. — CR e a. contro Landeshauptmann von Wien. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica in materia di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) – Ricongiungimento familiare di un rifugiato minore non accompagnato con i suoi ascendenti diretti di primo grado – Articolo 2, lettera f) – Nozione di “minore non accompagnato” – Soggiornante minorenne al momento della presentazione della domanda, ma diventato maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare – Data rilevante per valutare lo status di minore – Termine per presentare una domanda di ricongiungimento familiare – Sorella maggiorenne del soggiornante che necessita dell’assistenza permanente dei suoi genitori a causa di una grave malattia – Effetto utile del diritto al ricongiungimento familiare di un rifugiato minore non accompagnato – Articolo 7, paragrafo 1 – Articolo 12, paragrafo 1, primo e terzo comma – Possibilità di assoggettare il ricongiungimento familiare a condizioni supplementari. — Causa C-560/20

Giurisprudenza europea62020CJ0560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, nel ricongiungimento del rifugiato minore non accompagnato con i genitori, conta che la domanda sia presentata quando il rifugiato è ancora minorenne: il successivo raggiungimento della maggiore età non fa perdere il diritto. Ha inoltre escluso che possano essere imposte le condizioni economico-abitative dell’articolo 7 della direttiva e, nel caso concreto, ha ritenuto necessario includere anche la sorella maggiorenne gravemente malata per non svuotare di contenuto il diritto dei genitori a raggiungere il figlio rifugiato.

Ricongiungimento familiare del rifugiato minore non accompagnato: assenza di termine per i genitori se la domanda è presentata quando il minore è ancora tale, irrilevanza delle condizioni dell’articolo 7 e necessità, in casi eccezionali, di estendere la tutela alla sorella maggiorenne gravemente malata per non svuotare il diritto dei genitori.

La questione giuridica

Se l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 consenta ai genitori di un rifugiato che era minore non accompagnato al momento della domanda di invocare il diritto al ricongiungimento anche se il rifugiato diventa maggiorenne durante la procedura; se sia applicabile un termine di tre mesi per la domanda; se possano essere imposte le condizioni dell’articolo 7, paragrafo 1; e se, in una situazione eccezionale, il diritto del rifugiato al ricongiungimento con i genitori imponga di riconoscere un permesso anche alla sorella maggiorenne gravemente malata che dipende da essi.

Principio di diritto

L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 va interpretato nel senso che i genitori di un rifugiato minore non accompagnato possono fondare il diritto al ricongiungimento familiare su tale disposizione se la domanda è presentata quando il rifugiato è ancora minorenne, anche se questi diventa maggiorenne nel corso della procedura, senza essere vincolati a un termine di tre mesi; in tale ipotesi lo Stato membro non può imporre né al minore né ai genitori le condizioni dell’articolo 7, paragrafo 1. Inoltre, se il rifiuto di ingresso/soggiorno alla sorella maggiorenne gravemente malata renderebbe impossibile l’effettivo esercizio del diritto del rifugiato al ricongiungimento con i genitori, l’autorità nazionale deve riconoscere anche a lei un permesso di soggiorno per salvaguardare l’effetto utile della norma e i diritti garantiti dagli articoli 7 e 24 della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 1 direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 2, lettera f), direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 5, paragrafo 5, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 10, paragrafi 2 e 3, lettera a), direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 12, paragrafo 1, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 24, paragrafi 2 e 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 8 CEDU

Ricongiungimento familiare del rifugiato minore non accompagnato e sorella maggiorenne gravemente malata

La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Wien in materia di ricongiungimento familiare di rifugiati ai sensi della direttiva 2003/86/CE. Il caso riguarda un rifugiato siriano riconosciuto in Austria quando era ancora minorenne e la possibilità per i suoi genitori e per la sorella maggiorenne gravemente disabile di ottenere il soggiorno ai fini del ricongiungimento.

Fatti e procedimento principale

RI è entrato in Austria come minore non accompagnato e ha chiesto protezione internazionale. Lo status di rifugiato gli è stato riconosciuto nel 2017, ma nel frattempo, o comunque nel corso della successiva procedura di ricongiungimento, è diventato maggiorenne. I genitori CR e GF, oltre alla sorella TY, hanno presentato domande di ingresso e soggiorno per ricongiungimento familiare. Le prime domande sono state respinte perché RI era divenuto maggiorenne durante il procedimento; le seconde, presentate successivamente ai sensi del diritto austriaco, sono state respinte perché tardive. Il giudice nazionale ha quindi chiesto alla Corte come interpretare gli articoli 2, lettera f), 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 3, lettera a), e 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, lettera f), sulla nozione di "minore non accompagnato";
  • l’articolo 4, paragrafo 2, sulla possibilità facoltativa di autorizzare il ricongiungimento con ascendenti diretti e figli adulti non coniugati;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, sulle condizioni di alloggio, assicurazione sanitaria e risorse;
  • l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), che impone il ricongiungimento con gli ascendenti diretti di primo grado del rifugiato minore non accompagnato senza applicare le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a);
  • l’articolo 12, paragrafo 1, che esclude in via generale l’applicazione dell’articolo 7 per il ricongiungimento dei rifugiati, ma consente agli Stati membri di imporlo se la domanda non è presentata entro tre mesi dalla concessione dello status. La Corte interpreta inoltre la direttiva alla luce degli articoli 7, 24 e 51 della Carta dei diritti fondamentali.

Ricostruzione del ragionamento della Corte sul termine per la domanda

La Corte conferma la propria giurisprudenza precedente: il diritto rafforzato del rifugiato minore non accompagnato non può dipendere dalla velocità con cui l’amministrazione decide la domanda di asilo. Per questo motivo, se la domanda di ricongiungimento è presentata quando il rifugiato è ancora minorenne, il successivo compimento della maggiore età non elimina il diritto né impone un termine di tre mesi. La Corte distingue questa situazione da quella esaminata nella sentenza A e S, in cui il rifugiato era già maggiorenne al momento della domanda di ricongiungimento. Nel caso presente, il rischio di un esercizio "senza limiti temporali" non sussiste, perché la domanda è stata proposta mentre il soggetto era ancora minore.

Esclusione delle condizioni dell’articolo 7

La Corte afferma che il regime speciale dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), è autonomo e più favorevole rispetto al regime ordinario. Di conseguenza, gli Stati membri non possono pretendere, per il ricongiungimento del rifugiato minore non accompagnato con i genitori, la prova di alloggio adeguato, assicurazione sanitaria e risorse sufficienti prevista dall’articolo 7, paragrafo 1. Tale conclusione vale indipendentemente dal fatto che la domanda sia stata presentata entro o oltre i tre mesi previsti dall’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, perché quest’ultima disposizione riguarda il ricongiungimento dei rifugiati con i familiari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e non il regime speciale dei minori non accompagnati con i genitori.

La sorella maggiorenne gravemente malata e l’effetto utile del diritto al ricongiungimento

La Corte affronta poi la situazione eccezionale della sorella maggiorenne TY, affetta da paralisi cerebrale e totalmente dipendente dai genitori. Poiché i genitori non possono lasciare TY sola nel paese d’origine, il diniego del suo permesso renderebbe impossibile il loro trasferimento verso il figlio rifugiato in Austria. In tale contesto, negare alla sorella il soggiorno priverebbe in fatto RI del suo diritto, conferito dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), al ricongiungimento con i genitori. Per evitare che la norma perda il suo effetto utile e per rispettare gli articoli 7 e 24 della Carta, la Corte ritiene necessario riconoscere anche alla sorella un permesso di soggiorno. La sentenza distingue questa soluzione dalla precedente giurisprudenza sulla facoltatività del ricongiungimento dei fratelli/sorelle: qui non si tratta di riconoscere un autonomo diritto della sorella, ma di garantire l’effettività del diritto del minore rifugiato al ricongiungimento con i genitori.

Decisione

La Corte risponde in sintesi che:

  • i genitori del rifugiato minore non accompagnato non sono soggetti a un termine di tre mesi se la domanda è presentata quando il minore è ancora tale;
  • lo Stato membro non può imporre le condizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, in tale ipotesi;
  • in circostanze eccezionali come quelle del caso, deve essere concesso un permesso di soggiorno anche alla sorella maggiorenne gravemente malata, se ciò è necessario a rendere effettivo il diritto del minore rifugiato al ricongiungimento con i genitori.

Principi affermati

La pronuncia consolida una lettura fortemente protettiva della direttiva 2003/86 nei confronti del rifugiato minore non accompagnato. Il criterio decisivo è la minore età al momento della domanda di ricongiungimento, non al momento della decisione amministrativa. Inoltre, il regime speciale dei minori non può essere neutralizzato dalle condizioni economiche e abitative previste per il ricongiungimento ordinario dei rifugiati.

Come è indicizzato

Materiericongiungimento familiareasilo e protezione internazionalediritti fondamentaliimmigrazioneminori non accompagnati

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