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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-118/22

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 30 gennaio 2024. — NG contro Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti – Sofia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di contrasto dei reati – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere c) ed e) – Minimizzazione dei dati – Limitazione della conservazione – Articolo 5 – Termini adeguati per la cancellazione o per l’esame periodico della necessità della conservazione – Articolo 10 – Trattamento di dati biometrici e genetici – Stretta necessità – Articolo 16, paragrafi 2 e 3 – Diritto alla cancellazione – Limitazione del trattamento – Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Persona fisica condannata con sentenza definitiva e successivamente riabilitata – Termine di conservazione dei dati fino al decesso – Insussistenza di diritto alla cancellazione o alla limitazione del trattamento – Proporzionalità. — Causa C-118/22

Giurisprudenza europea62022CJ0118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha esaminato la compatibilità con la direttiva 2016/680 di una normativa bulgara che imponeva la conservazione nel registro di polizia dei dati di persone definitivamente condannate fino al loro decesso, senza possibilità di cancellazione dopo la riabilitazione. La Corte ha ritenuto che una disciplina siffatta violi i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati, oltre alle garanzie specifiche per i dati biometrici e genetici. Ne deriva che gli Stati membri devono prevedere termini adeguati, controlli periodici e rimedi effettivi di cancellazione o limitazione del trattamento quando la conservazione non sia più necessaria.

Conservazione dei dati biometrici e genetici nel registro di polizia fino al decesso di persone definitivamente condannate, anche se riabilitate: compatibilità con la direttiva 2016/680, il principio di proporzionalità e i diritti alla cancellazione e limitazione del trattamento

La questione giuridica

Se la direttiva 2016/680, in particolare l’articolo 5 in combinato con l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, consenta una normativa nazionale che, per i dati personali di persone definitivamente condannate per un reato doloso perseguibile d’ufficio, preveda una conservazione praticamente illimitata fino al decesso, escluda l’esame periodico della necessità della conservazione e non riconosca il diritto alla cancellazione o, se del caso, alla limitazione del trattamento, specie dopo la riabilitazione.

Principio di diritto

La Corte afferma che la direttiva 2016/680, letta alla luce degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta, osta a una normativa nazionale che consenta la conservazione da parte della polizia, fino al decesso, dei dati personali — compresi dati biometrici e genetici — di persone definitivamente condannate per un reato doloso perseguibile d’ufficio, anche se riabilitate, quando tale disciplina non prevede un esame periodico della necessità della conservazione e non riconosce il diritto alla cancellazione, né eventualmente alla limitazione del trattamento, una volta venuta meno la necessità rispetto alle finalità perseguite. Un termine di conservazione è "adeguato" solo se tiene conto di circostanze pertinenti e consente la cancellazione quando la conservazione non è più necessaria; per i dati biometrici e genetici si richiede inoltre una stretta necessità valutata in concreto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 1 direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 2 direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 3 direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettere c) ed e), direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 5 direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 10 direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 13, paragrafo 2, lettera b), direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 14, lettera d), direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 16, paragrafi 2 e 3, direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 20 direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 29 direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articoli 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Conservazione dei dati biometrici e genetici nel registro di polizia fino al decesso

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) in una controversia tra NG e il direttore della direzione generale "Polizia nazionale" presso il Ministero dell’Interno bulgaro. Il caso attiene alla conservazione, in un registro di polizia, dei dati personali di una persona condannata in via definitiva e successivamente riabilitata, in particolare dati biometrici e genetici raccolti ai fini della prevenzione e repressione dei reati.

Fatti e procedimento principale

NG era stato iscritto nel registro di polizia nell’ambito di indagini per falsa testimonianza; successivamente era stato condannato con sentenza definitiva e aveva espiato la pena. Dopo aver ottenuto la riabilitazione ai sensi del diritto penale bulgaro, ha chiesto la cancellazione della sua iscrizione dal registro. L’autorità di polizia ha respinto la domanda, ritenendo che la riabilitazione non fosse tra i motivi tassativi di cancellazione previsti dalla legge nazionale. Il giudice di primo grado ha confermato il rigetto, e il giudice del rinvio ha adito la Corte di giustizia dubitando della compatibilità della disciplina nazionale con la direttiva 2016/680.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama in particolare la direttiva (UE) 2016/680, e segnatamente:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettere c) ed e), sui principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione;
  • l’articolo 5, sui termini per la cancellazione o l’esame periodico della necessità della conservazione;
  • l’articolo 10, sul trattamento di dati biometrici e genetici, consentito solo se strettamente necessario;
  • l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), sul diritto di conoscere il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo;
  • l’articolo 16, paragrafi 2 e 3, sul diritto alla cancellazione e sulla limitazione del trattamento;
  • gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.

Questione pregiudiziale e sua riformulazione

Il giudice nazionale chiedeva in sostanza se l’articolo 5 della direttiva, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, consentisse una normativa interna che attribuisce alle autorità competenti un potere praticamente illimitato di conservare i dati e, correlativamente, svuota di contenuto il diritto dell’interessato alla cancellazione o alla limitazione del trattamento. La Corte riformula la questione includendo, per coerenza sistematica, anche gli articoli 4, 10 e 16 della direttiva, oltre ai diritti della Carta.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali non sono assoluti e possono essere limitati solo nel rispetto dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, quindi per legge, nel rispetto del contenuto essenziale, secondo proporzionalità e nei limiti dello stretto necessario.

La Corte evidenzia che:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), impone la minimizzazione dei dati, cioè l’adeguatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), esige che i dati siano conservati per un tempo non superiore a quello necessario;
  • l’articolo 5 richiede termini adeguati di cancellazione o di verifica periodica, e tali termini sono "adeguati" solo se consentono la cancellazione quando la conservazione non è più necessaria;
  • l’articolo 10 impone una condizione rafforzata di stretta necessità per il trattamento di dati biometrici e genetici;
  • l’articolo 16, paragrafi 2 e 3, impone la cancellazione quando il trattamento viola le disposizioni della direttiva e, in alternativa, la limitazione del trattamento nei casi espressamente previsti.

Applicando tali principi, la Corte osserva che la conservazione nel registro di polizia può essere giustificata anche dopo la cancellazione della condanna dal casellario giudiziale, perché serve a finalità diverse, come il confronto con dati raccolti in altri procedimenti. Tuttavia, una conservazione fino al decesso di chiunque sia stato definitivamente condannato per un reato doloso perseguibile d’ufficio è troppo ampia se applicata in modo generale e indifferenziato, perché non tiene conto della natura e gravità del reato, del rischio concreto di recidiva o di altri elementi individuali.

La riabilitazione non elimina automaticamente l’interesse alla conservazione, ma può essere un indice di rischio minore e quindi un fattore rilevante per ridurre la durata necessaria della conservazione. La Corte sottolinea inoltre che i dati biometrici e genetici richiedono una valutazione particolarmente rigorosa della necessità, proprio per la loro sensibilità.

Decisione e portata pratica

La Corte conclude che la direttiva 2016/680, letta alla luce degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta, osta a una normativa nazionale che:

  • preveda la conservazione fino al decesso dei dati personali, inclusi quelli biometrici e genetici, di persone definitivamente condannate per reati dolosi perseguibili d’ufficio;
  • non imponga un esame periodico della necessità della conservazione;
  • non riconosca il diritto alla cancellazione dei dati quando la conservazione non è più necessaria;
  • non riconosca, se del caso, il diritto alla limitazione del trattamento.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che il trattamento dei dati nel settore penale non può tradursi in una conservazione automatica e potenzialmente illimitata. Gli Stati membri devono predisporre una disciplina concreta, differenziata e controllabile, capace di bilanciare efficacemente le esigenze investigative con i diritti fondamentali dell’interessato, soprattutto quando sono coinvolti dati biometrici e genetici.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalicooperazione di polizia e giustizia penaledati biometrici e geneticidiritti dell’interessatoproporzionalità

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