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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31580/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 10/10/2022 che confermava la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.). Paolo Di Mattia ha dedotto violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. e dell'art. 23-bis d.l. n.137/2020 per la mancata acquisizione/valutazione delle conclusioni scritte trasmesse dal suo difensore il 4/10/2022; ha sostenuto che il contraddittorio cartolare doveva essere garantito indipendentemente dal contenuto. Salvatore Bonfirraro ha dedotto: 1) mancata e insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza offensiva delle frasi rivolte agli agenti; 2) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) per non aver valutato tutti i requisiti; 3) carenza di motivazione nel negare le circostanze attenuanti generiche e nel trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. In relazione a Di Mattia, la Corte ha ritenuto che le "conclusioni scritte" depositate il 4/10/2022 fossero prive di contenuto argomentativo autonomo (si limitavano a "insistere nei motivi di appello" e a chiedere liquidazione di parcella) e pertanto non configuravano un atto che il giudice dovesse necessariamente valutare ai fini del contraddittorio; non è sussistita quindi la nullità lamentata. Quanto a Bonfirraro, la Corte ha ritenuto che le espressioni rivolte agli agenti (es. "siete mafiosi") avessero oggettiva valenza offensiva e denigratoria dell'onore e del prestigio dei pubblici ufficiali; l'esclusione dell'art. 131-bis è stata ritenuta congrua in considerazione dei precedenti penali e della gratuità dell'offesa; la negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena al minimo edittale sono state giudicate adeguatamente motivate. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento, per colpa, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Norma contestata ai ricorrenti (oltraggio a pubblico ufficiale). La Corte ha ritenuto sussistente il reato perché le frasi rivolte agli agenti avevano valenza offensiva e denigratoria dell'onore e del prestigio dei pubblici ufficiali.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata riguardo alla nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio cartolare. La Corte precisa che la nullità sussiste solo se le conclusioni scritte hanno un contenuto argomentativo effettivo; atti meramente formali non sono rilevanti.

  • art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. con legge 18/12/2020 n.176)

    Disciplina 'emergenziale' sulle conclusioni telematiche: il PM trasmette le conclusioni entro il decimo giorno e la difesa può depositare conclusioni entro il quinto giorno antecedente l'udienza. La Corte evidenzia che la presentazione è facoltativa e rilevante solo se le conclusioni contengono argomentazione sostanziale.

  • art. 24 d.l. 137/2020

    Norma citata in relazione alle modalità di trasmissione telematica delle conclusioni e del termine per il deposito difensivo; applicazione interpretata alla luce della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ricordato che il giudizio sulla tenuità si effettua con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p., ma non è necessario esaminare tutti gli elementi: è sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti. Nel caso, i precedenti penali e la gratuità dell'offesa hanno reso inapplicabile la causa.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della tenuità dell'offesa. La Corte ha ritenuto corretta l'attenzione su elementi ritenuti rilevanti (es. precedenti, gratuità), senza obbligo di disamina esaustiva di tutti i fattori.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 599 cod. proc. pen. (richiamato)

    Richiamato nella motivazione giurisprudenziale come riferimento al contraddittorio 'camerale'; la Corte sottolinea che anche in procedure camerali il diritto di intervento può esercitarsi tramite conclusioni scritte, purché dotate di contenuto argomentativo.

Massime di principio

  • Nel regime emergenziale (art. 23-bis d.l. 137/2020) il deposito telematico delle conclusioni da parte della difesa è facoltativo e rilevante ai fini del giudizio solo se il documento contiene un effettivo contenuto argomentativo: mere formule o richieste formali non impongono l'obbligo di valutazione da parte del giudice e non configurano automaticamente nullità per violazione del contraddittorio.
  • Per l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) il giudice deve valutare i criteri dell'art. 133 c.p. ma non è tenuto a trattare tutti gli elementi previsti: è sufficiente indicare i criteri ritenuti rilevanti e motivare perché impediscono il riconoscimento della causa di non punibilità.
  • Espressioni gravemente offensive rivolte a pubblici ufficiali nell'adempimento delle loro funzioni possono integrare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis): l'attribuzione di comportamenti riprovevoli o criminali ai pubblici ufficiali (es. "siete mafiosi") può denigrare onore e prestigio e giustificare la condanna.
  • La negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena ancorata ai minimi edittali richiede motivazione che evidenzi l'assenza di elementi positivi: motivazioni chiare e non contraddittorie sono insindacabili in sede di legittimità se non viziate da illogicità o inosservanza di legge.
  • Promuovere ricorsi manifestamente inammissibili può comportare, oltre alle spese processuali, l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei ricorrenti per colpa (art. 616 c.p.p.); il difensore deve quindi valutare con attenzione la plausibilità giuridica del ricorso.

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