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Sentenza

Sentenza n. 4472/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2659/2024.

Giustizia amministrativa202504581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2659/2024, che aveva riconosciuto a ciascun ricorrente il beneficio annuo di 500 euro tramite Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2659/2024, notificata via PEC al Ministero il 29 luglio 2024. Il titolo riconosceva a un docente il beneficio per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, per complessivi 2.500 euro, e all’altra docente per gli anni dal 2019/20 al 2022/23, per complessivi 2.000 euro. Decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di pagamento degli importi dovuti, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso e dichiara l’inottemperanza del Ministero: il titolo era passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultavano pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum e non ha fornito informazioni sull’adempimento. Ordina il pagamento integrale entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento nomina commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione. Condanna inoltre il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso è fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.

    Il giudizio di ottemperanza consente di accertare l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al titolo giudiziale e di ordinare le misure necessarie a darvi esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Prima di procedere all’ottemperanza per l’esecuzione di un titolo di condanna al pagamento nei confronti dell’amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice del Lavoro condannava il Ministero convenuto, in favore della parte attrice, al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” ex art. 1, co. 121, l.n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi (v. doc. nn. 4 e 5), e pertanto

    La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio annuo di 500 euro tramite Carta elettronica del docente, già riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, l’inerzia dell’amministrazione rispetto a un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato legittima l’accertamento dell’inottemperanza e l’ordine di pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell’amministrazione e l’assenza di pagamenti, anche parziali, consentono di ritenere non contestato il credito sia nell’an sia nel quantum, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
  • In caso di persistente inadempimento all’ordine di esecuzione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissandone il termine per provvedere e ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente le spese dell’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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