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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/418

Regolamento delegato (UE) 2025/418 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto minimo delle disposizioni di governance sulla politica retributiva degli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica significativi

Normativa europea32025R0418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce il contenuto minimo delle regole di governance che gli emittenti di token significativi devono adottare in materia di politiche retributive. L’obiettivo è allineare gli incentivi del personale alla gestione sana ed efficace dei rischi, evitando assunzioni di rischio eccessive e tutelando i possessori di token. Le disposizioni riprendono, adattandole al contesto dei cripto-asset, logiche già note nella disciplina prudenziale dei servizi finanziari, inclusi differimento, malus, clawback e uso di strumenti nella remunerazione variabile. Viene inoltre attribuita rilevanza ai fattori ESG e alla neutralità di genere nella costruzione delle politiche retributive.

Norme tecniche di regolamentazione sul contenuto minimo delle disposizioni di governance delle politiche retributive per gli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica significativi.

Ambito di applicazione

Si applica agli emittenti di token collegati ad attività significativi, agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi e, su richiesta dell’autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, anche agli emittenti di token collegati ad attività non significativi e agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi. Il regolamento riguarda l’intera organizzazione dell’emittente per quanto concerne la governance delle politiche retributive, con attenzione particolare al personale identificato e alle funzioni di controllo, e si applica nell’Unione europea; è inoltre testo rilevante ai fini del SEE. Entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento delegato (UE) 2025/418 - contenuto minimo delle disposizioni di governance sulle politiche retributive degli emittenti di token significativi

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) specificando le norme tecniche di regolamentazione sul contenuto minimo delle disposizioni di governance in materia di politica retributiva. La finalità, richiamata nei considerando, è assicurare una gestione sana ed efficace dei rischi, evitare incentivi a un’eccessiva assunzione di rischio e allineare le remunerazioni agli interessi di lungo periodo degli emittenti e dei possessori di token, con attenzione anche ai profili ESG.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda gli emittenti di token collegati ad attività significativi e gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi. Si estende anche, ma solo se richiesto dall’autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, agli emittenti di token collegati ad attività non significativi e agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi.

Definizioni principali

Ai fini del regolamento, per "personale" si intendono tutti i dipendenti e i membri degli organi di amministrazione degli emittenti. Vengono inoltre definite l’"alta dirigenza", il "personale identificato" e la "responsabilità manageriale", nonché concetti funzionali come "propensione al rischio", "unità operativa", "unità operativa rilevante", "funzione di controllo" e "remunerazione". Quest’ultima è intesa in senso ampio e comprende anche forme di pagamento che, se escluse, potrebbero consentire elusioni della disciplina.

Governance della politica retributiva

L’organo di amministrazione approva la politica retributiva, ne mantiene la responsabilità ultima e approva le modifiche. Se esiste un comitato per le remunerazioni, esso deve essere consultato. Gli emittenti devono inoltre sottoporre almeno annualmente le politiche retributive a un riesame effettuato dalle funzioni di controllo, con possibilità di esternalizzazione a un soggetto esterno. Le funzioni di conformità, gestione dei rischi, audit interno e risorse umane devono contribuire in modo efficace alla definizione della politica; i conflitti di interesse derivanti dal pagamento in strumenti devono essere individuati e mitigati.

Principi generali della politica retributiva per tutto il personale

Le politiche retributive devono essere coerenti con i diritti e gli interessi dei possessori di token, garantire trattamento equo e neutralità di genere, e riflettere la strategia aziendale, la cultura del rischio e la propensione al rischio dell’emittente. Devono includere gli obiettivi ESG e prevedere incentivi alla gestione e alla limitazione degli impatti ESG dell’attività dell’emittente. Per il personale che svolge funzioni di controllo, la remunerazione deve dipendere dal raggiungimento degli obiettivi di controllo e non dai risultati delle aree controllate. Le politiche non devono creare conflitti di interesse né incoraggiare rischi superiori alla propensione dell’emittente; devono inoltre essere trasparenti, ben documentate, proporzionate e sempre disponibili per il personale interessato.

Identificazione del personale rilevante

Gli emittenti devono identificare il personale che incide in modo rilevante sul profilo di rischio dell’emittente o dei token emessi. La norma include espressamente membri dell’organo di amministrazione, alta dirigenza, responsabili delle funzioni di controllo e di unità operative rilevanti, nonché i soggetti che hanno responsabilità manageriali in aree particolarmente sensibili: liquidità, rischio operativo, TIC, antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, riserve, emissione dei token, esternalizzazioni, finanze, fiscalità, budgeting, affari giuridici, contabilità, risorse umane e predisposizione/approvazione dei libri bianchi. Sono inclusi anche i soggetti con un impatto comparabile a quello di tali categorie.

Regole applicabili al personale identificato

Per il personale identificato, la remunerazione deve distinguere chiaramente tra componente fissa, legata soprattutto all’esperienza professionale e alle responsabilità organizzative, e componente variabile, legata a performance sostenibili e corrette per il rischio. La parte variabile deve dipendere dai risultati dell’emittente, dell’unità operativa e del singolo lavoratore, considerando sia criteri finanziari sia non finanziari, inclusa la gestione dei rischi ESG.

Il regolamento impone inoltre:

  • un efficace meccanismo di correzione per il rischio;
  • il divieto di remunerazione variabile garantita, salvo per il nuovo personale nel primo anno di servizio;
  • l’allineamento dei compensi connessi a precedenti impieghi agli interessi di lungo periodo dell’emittente;
  • il collegamento dei pagamenti in caso di cessazione anticipata del rapporto ai risultati conseguiti nel tempo, escludendo premi per insuccessi o abusi;
  • un adeguato equilibrio tra parte fissa e variabile, con parte fissa sufficientemente elevata da consentire anche la riduzione a zero della variabile;
  • limiti massimi adeguati al rapporto tra variabile e fissa.

Per il personale che svolge funzioni di controllo, la variabile deve essere prevalentemente connessa agli obiettivi di controllo e il rapporto tra variabile e fissa deve essere sensibilmente inferiore rispetto a quello delle unità operative controllate.

Pagamento della remunerazione variabile in strumenti, differimento e malus/clawback

Almeno il 50 % della remunerazione variabile deve essere corrisposto in strumenti idonei: azioni o partecipazioni equivalenti, strumenti collegati alle azioni, strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, token collegati ad attività o token di moneta elettronica emessi dall’emittente, oppure altri strumenti se imposti da altra normativa UE. Il requisito vale per la parte differita e per quella non differita, con possibilità di compensazione complessiva tra le due componenti.

La remunerazione variabile del personale identificato deve inoltre essere soggetta a un differimento significativo:

  • almeno il 40 % deve essere differito per un periodo tra tre e cinque anni;
  • per importi particolarmente elevati, la quota differita deve salire almeno al 60 %;
  • la parte differita non può maturare prima di 12 mesi e deve essere attribuita pro rata, non più velocemente;
  • non possono essere corrisposti interessi o dividendi sugli strumenti prima dell’attribuzione;
  • devono essere previsti criteri specifici per malus e restituzione, in particolare in caso di perdite significative causate dal membro del personale o di difetto di competenza e onorabilità.

La remunerazione variabile può essere riconosciuta solo se sostenibile alla luce della situazione finanziaria complessiva dell’emittente e giustificata dai risultati dell’emittente, dell’unità operativa e dell’interessato. Non sussiste un obbligo di pagamento della variabile durante i periodi in cui l’emittente non soddisfa i requisiti prudenziali di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) 2023/1114.

È prevista un’esenzione dal requisito sugli strumenti e sul differimento per il singolo dipendente la cui remunerazione variabile annua non superi 50.000 EUR e non rappresenti più di un quarto della remunerazione annua complessiva.

Fattori ESG

Il regolamento attribuisce rilievo esplicito ai fattori ambientali, sociali e di governance. Le politiche retributive devono essere coerenti con gli obiettivi relativi ai rischi ESG e tener conto dei possibili effetti negativi di tali fattori. In particolare, la remunerazione variabile deve essere allineata ai rischi ESG pertinenti, anche con riguardo agli impatti climatici e ambientali connessi ai meccanismi di consenso e convalida delle reti blockchain e al consumo energetico e all’impronta di carbonio delle relative infrastrutture.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo di applicazione

Il regolamento si applica agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi. Si applica inoltre, se richiesto dall’autorità competente, agli emittenti di token collegati ad attività non significativi e agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi, nei casi previsti dal regolamento (UE) 2023/1114.

Definizioni rilevanti

Sono definiti, tra gli altri, il personale, l’alta dirigenza, il personale identificato, la responsabilità manageriale, la propensione al rischio, l’unità operativa, l’unità operativa rilevante, la funzione di controllo e la remunerazione. La nozione di remunerazione comprende ogni forma di remunerazione fissa e variabile, inclusi pagamenti monetari e non monetari, commissioni di gestione e altri pagamenti strutturati per evitare elusioni della disciplina.

Governance della politica retributiva

L’organo di amministrazione approva e mantiene la responsabilità ultima della politica retributiva, approva le modifiche e consulta, se istituito, il comitato per le remunerazioni. Gli emittenti devono prevedere un riesame almeno annuale delle politiche retributive da parte delle funzioni di controllo, con possibilità di esternalizzazione. La conformità, la gestione dei rischi, l’audit interno e le risorse umane devono contribuire in modo efficace all’elaborazione delle politiche, e i conflitti di interesse legati al pagamento in strumenti devono essere individuati e attenuati.

Principi generali delle politiche retributive

Le politiche retributive per tutto il personale devono essere coerenti con i diritti e gli interessi dei possessori di token, neutrali rispetto al genere e fondate sulla parità retributiva per lavoro di pari valore. Devono essere coerenti con strategia, cultura del rischio e propensione al rischio, includere gli obiettivi ESG, remunerare le funzioni di controllo in base ai loro obiettivi indipendentemente dai risultati delle aree controllate, ed evitare conflitti di interesse, incentivi a un’assunzione di rischi eccessiva e trattamenti preferenziali verso clienti o controparti.

Identificazione del personale rilevante

Gli emittenti devono identificare il personale che ha un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’emittente o dei token emessi. Sono ricompresi, in particolare, i membri dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza, chi ha responsabilità manageriali sulle funzioni di controllo o su unità rilevanti, e chi gestisce aree chiave come liquidità, rischio operativo, TIC, antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, riserve, emissione dei token, outsourcing, finanze, affari giuridici, contabilità, risorse umane e libri bianchi. Rientrano anche soggetti con impatto comparabile a quello delle categorie espressamente indicate.

Regole per la remunerazione del personale identificato

La remunerazione del personale identificato deve distinguere chiaramente tra componente fissa e variabile. La variabile deve riflettere performance sostenibili e corrette per il rischio, essere collegata ai risultati dell’emittente, dell’unità operativa e dell’individuo, considerare criteri finanziari e non finanziari, e prevedere un efficace meccanismo di correzione del rischio. Sono vietate remunerazioni variabili garantite, salvo per il nuovo personale nel primo anno; i compensi da precedenti rapporti di lavoro devono essere coerenti con gli interessi di lungo periodo; i pagamenti per risoluzione anticipata non devono premiare insuccessi o abusi. La componente fissa deve essere sufficientemente elevata e i rapporti tra variabile e fissa devono essere adeguatamente limitati, con requisiti più stringenti per le funzioni di controllo. La variabile è soggetta a strumenti, malus, clawback, differimento e condizioni di sostenibilità finanziaria, ed è esclusa quando l’emittente non soddisfa i requisiti prudenziali dell’articolo 67 del regolamento (UE) 2023/1114.

Pagamenti in strumenti e soglie quantitative

Almeno il 50 % della remunerazione variabile deve essere corrisposto in strumenti, tra cui azioni o equivalenti, strumenti collegati alle azioni, strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, oppure token collegati ad attività o token di moneta elettronica emessi dall’emittente, salvo i casi in cui il soggetto sia già tenuto da altra normativa UE a pagare parte della variabile in strumenti. La quota in strumenti si applica sia alla parte differita sia a quella non differita, con regole di compensazione complessiva. Non si applica il requisito sugli strumenti e sul differimento quando la remunerazione variabile annua non supera 50.000 EUR e non supera un quarto della remunerazione annua complessiva del dipendente.

Differimento, attribuzione e divieti accessori

Almeno il 40 % della remunerazione variabile del personale identificato deve essere differito per un periodo da tre a cinque anni; per importi particolarmente elevati la quota differita sale ad almeno il 60 %. La parte differita non matura prima di 12 mesi e deve essere attribuita non più rapidamente che pro rata. Non possono essere corrisposti interessi o dividendi sugli strumenti riconosciuti come remunerazione variabile prima dell’attribuzione. La remunerazione variabile può essere riconosciuta solo se sostenibile e giustificata dai risultati dell’emittente, dell’unità operativa e dell’interessato.

Ruolo dei fattori ESG

Le politiche retributive devono essere coerenti con gli obiettivi relativi ai rischi ESG e tenere conto dei possibili effetti negativi dei fattori ESG. In particolare, la remunerazione variabile deve essere allineata ai rischi ESG pertinenti, inclusi gli impatti climatici e ambientali legati all’uso dell’energia, all’impronta di carbonio e ai meccanismi di consenso e convalida delle infrastrutture blockchain.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati delle cripto-attivitàgovernance societariapolitica retributivavigilanza prudenzialeprotezione degli investitori/possessori di token

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