Sentenza del 15/02/2021 n. 300 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Con avviso di liquidazione l'Ufficio ha recuperato a tassazione l'imposta sulle successioni e donazioni per euro 954.098,00 ritenendo che la costituzione del trust (ZZ Trust) e il vincolo di destinazione sui beni integri un'operazione traslativa suscettibile di imposta proporzionale. La società ricorrente ha contestato sostenendo che nel trust autodichiarato non vi è un reale incremento patrimoniale in capo al trustee/beneficiario e che, pertanto, le imposte ipotecarie, catastali e di registro devono essere applicate in misura fissa e non in misura proporzionale; ha fatto riferimento a orientamenti della Cassazione a supporto della propria tesi e ha dedotto anche profili di illegittimità costituzionale.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello della XX SRL, riformando integralmente la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. Il giudice di appello ha seguito l'orientamento più recente della Corte di Cassazione secondo cui la costituzione di un vincolo di destinazione (o il conferimento in trust autodichiarato) non comporta automaticamente un trasferimento imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni né giustifica l'applicazione immediata delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale: fino al momento dell'attribuzione effettiva al beneficiario non sussiste l'incremento patrimoniale tassabile. Conseguentemente l'atto va assoggettato alle imposte di registro/ipo-catastali in misura fissa; spese compensate.
Norme richiamate
DPR 131/1986 (Tariffa)
art. 9 della tariffa allegata al DPR 131/1986
L'art. 9 (tariffa) prevede l'imposta proporzionale del 3% per atti a carattere patrimoniale; la giurisprudenza richiede però un effettivo trasferimento di ricchezza per applicare tale misura, sicché la costituzione del trust non sempre determina l'applicazione della percentuale.
D. Lgs. n. 347/1990
Norme richiamate dall'Ufficio in relazione all'imposta ipotecaria e catastale. L'interpretazione giurisprudenziale recente esclude l'applicazione in misura proporzionale se manca l'effettivo trasferimento patrimoniale.
d.l. n. 262/2006 conv. in l. n. 286/2006
La disposizione disciplina il vincolo di destinazione; la giurisprudenza ha chiarito che la costituzione del vincolo non integra autonomamente il presupposto impositivo per imposte di successione e donazione senza l'effettiva attribuzione patrimoniale.
L. n. 364/1989 (ratifica Convenzione dell'Aja 1985)
Richiamata per la disciplina comune sui trusts; anche in base a questa normativa interpretata dalla giurisprudenza, il conferimento al trust spesso è considerato atto strumentale che non comporta imposizione proporzionale finché non si realizza l'attribuzione finale.
Costituzione della Repubblica
Articoli invocati nel ricorso per censure costituzionali (diritto di difesa, buon andamento della pubblica amministrazione, giusto processo); il giudice d'appello non ha ritenuto tali censure idonee a mutare la qualificazione fiscale operata sulla base della giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- La costituzione di un trust autodichiarato o l'apposizione di un vincolo di destinazione non genera automaticamente un'imposizione proporzionale; è necessario verificare se vi sia un effettivo e attuale incremento patrimoniale del beneficiario.
- Fino alla concreta attribuzione finale dei beni ai beneficiari, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano, di regola, in misura fissa se l'atto non produce effetti traslativi definitivi.
- Per sostenere l'applicazione della tassa proporzionale l'Amministrazione deve dimostrare che l'atto abbia prodotto un trasferimento patrimoniale stabile e non meramente strumentale o temporaneo.
- La giurisprudenza di legittimità si è orientata prevalentemente a favore della disciplina in misura fissa per i conferimenti in trust senza immediata attribuzione, pertanto va verificata la più recente giurisprudenza prima di emettere o impugnare un avviso.
- In situazioni simili è opportuno documentare chiaramente la natura del trust (autodichiarato vs. con effettiva attribuzione) e gli effetti patrimoniali in capo a disponente/trustee/beneficiario, per argomentare la non configurabilità del presupposto impositivo proporzionale.
- Se esiste il rischio di contestazione, valutare misure preventive (atti notoriali, pareri, clausole chiare sul programma negoziale) e la possibilità di impugnare l'avviso sfruttando l'orientamento giurisprudenziale favorevole.
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