Cassazione Penale, Sentenza n. 29071/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censurava l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva ripristinato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Nicitra (indagato per associazione a delinquere finalizzata a reati informatici e reati collegati). Il difensore lamentava l'omessa pronuncia di inammissibilità dell'appello del PM per difetto di specificità (assenza di esposizione testuale delle imputazioni, mancata indicazione delle norme violate e di un confronto con la motivazione che aveva originariamente revocato la misura), e denunciava che il Tribunale non aveva considerato elementi nuovi e rilevanti (l'assoluzione intervenuta con sentenza della Corte d'appello del 19/07/2022 in altro procedimento, il lungo periodo di privazione della libertà senza violazioni delle prescrizioni, la prosecuzione del dibattimento, l'affievolimento delle esigenze cautelari dei coindagati, e l'avvenuto sequestro/prevenzione che avrebbe ridotto la capacità di reiterare i reati). Il difensore sosteneva inoltre l'obbligo del giudice di valutare l'adeguatezza e la proporzionalità della misura nel tempo e di tenere conto delle circostanze sopravvenute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice di merito (Corte di appello) aveva adeguatamente risposto alle censure, motivando la riforma con il persistere del pericolo di recidiva in ragione dei contatti dell'indagato con ambienti criminali. La Corte ha inoltre ribadito principi consolidati: il mero decorso del tempo è neutro salvo circostanze sopravvenute che incidano sulle esigenze cautelari; la posizione dei coindagati è autonoma e non rileva automaticamente per la posizione del singolo; l'assoluzione in altro procedimento, se genericamente richiamata senza specifiche indicazioni, non è idonea a rimuovere il pericolo cautelare; il sequestro di beni non esclude prognosi di recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Il requisito dell'attualità del pericolo ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c) non si limita all'imminenza di specifiche occasioni di recidiva ma richiede una valutazione prognostica approfondita sulla possibilità di condotte reiterative, tenendo conto delle modalità del fatto, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; tale valutazione deve essere tanto più attenta quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione applicata per condannare la parte privata (ricorrente) al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
Sez.4, Sentenza n. 13895 del 05/03/2020 (Casalini)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il mero decorso del tempo ha valore neutro se non accompagnato da altre circostanze idonee a incidere sulle esigenze cautelari.
Sez.3, Sentenza n. 7784 del 28/01/2020 (Mazza)
Conferma l'autonomia della posizione processuale di ciascun coindagato; le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di recidiva, vanno valutate sulla base della specifica personalità e del contributo fornito dal singolo.
Sez.3, Sentenza n. 9041 del 15/02/2022 (Gizzi)
Stabilisce che l'avvenuto sequestro di beni non equivale automaticamente all'assenza del pericolo di recidiva; il giudice deve comunque operare una valutazione prognostica sulla possibilità di future condotte delittuose.
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a giustificare la revoca di una misura cautelare: occorrono circostanze sopravvenute e concrete che dimostrino l'affievolirsi delle esigenze cautelari.
- La posizione processuale e la valutazione delle esigenze cautelari sono autonome per ciascun indagato/coimputato; l'allentamento della misura sugli altri non implica automaticamente la stessa decisione per il singolo.
- L'appello del Pubblico Ministero, pur dovendo essere sufficientemente motivato, può ritenersi ammissibile e fondato se il giudice di merito individua elementi, anche generici ma adeguatamente argomentati, atti a giustificare la misura.
- Eventuali assoluzioni o provvedimenti in altri procedimenti devono essere specificamente indicati e collegati alla valutazione del rischio di reiterazione per essere incisivi nella richiesta di revoca della misura.
- Il sequestro di beni non esclude automaticamente il pericolo di recidiva: il giudice deve comunque valutare la personalità dell'indagato, i suoi rapporti e il contesto socio-ambientale per una prognosi sulle future condotte.
- In sede di cassazione, i ricorsi che si limitano a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza confutare le sue argomentazioni motivazionali rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
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