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Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 442 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 177/2019 RISCOSSIONE - ISCRIZIONE A RUOLO - A seguito di controllo automatizzato - Recupero credito d'imposta da dichiarazione anno precedente omessa - Necessità di emissione avviso di accertamento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Napoli che aveva annullato la cartella di pagamento relativa a IVA e altre imposte per l'anno 2010, ritenendo irregolare la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. anziché dell'art. 145 c.p.c. La contribuente sosteneva inoltre di non aver ricevuto la cartella. La CTR ha esaminato la validità della notifica effettuata al rappresentante legale della società presso il domicilio fiscale risultante dall'anagrafe tributaria e le modalità di perfezionamento della notifica per assenza del destinatario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la notificazione della cartella al rappresentante legale della società, anche presso la persona fisica che rappresenta l'ente, in alternativa alla notifica presso la sede legale, ai sensi dell'art. 145 c.p.c. Ha inoltre ritenuto correttamente perfezionata la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c., applicabile alle cartelle di pagamento in combinato disposto con l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Poiché la cartella era stata validamente notificata ed era divenuta definitiva, sono state dichiarate inammissibili le contestazioni relative alle somme richieste. La cartella è stata quindi confermata e la contribuente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro per le spese del grado di appello.

Norme richiamate

  • Art. 145 c.p.c.

    La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede... La notificazione può anche essere eseguita... alla persona fisica che rappresenta l'ente...

    La notifica alla persona fisica che rappresenta una società può essere effettuata presso il suo domicilio o residenza in alternativa, e non necessariamente in via subordinata, alla notifica presso la sede legale, purché nell'atto siano indicate la qualità del destinatario e le relative informazioni anagrafiche.

  • Art. 140 c.p.c.

    Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità... l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune... affigge avviso del deposito... e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

    In caso di assenza o irreperibilità relativa del destinatario, la notifica può perfezionarsi mediante deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e invio della comunicazione informativa secondo le modalità previste dalla norma.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

    Per le cartelle di pagamento opera una disciplina speciale di perfezionamento della notifica. La notifica si considera eseguita dal giorno successivo all'affissione dell'avviso di deposito, senza che sia necessariamente richiesta un'ulteriore comunicazione, quando la disciplina speciale applicabile la esclude.

  • Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973

    La norma disciplina le modalità speciali di notificazione degli atti tributari e viene richiamata dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 per la notificazione delle cartelle di pagamento nei casi di irreperibilità o assenza.

Massime di principio

  • Per le società, la notificazione della cartella può essere validamente effettuata al rappresentante legale presso il domicilio fiscale risultante dagli archivi dell'amministrazione, anche senza un previo tentativo presso la sede legale.
  • Quando il destinatario è assente o temporaneamente irreperibile, la procedura di deposito presso la casa comunale e affissione dell'avviso può rendere valida la notifica, purché siano rispettati gli adempimenti previsti dalla legge.
  • Per le cartelle di pagamento si applicano le regole speciali dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, che possono derogare alle modalità ordinarie dell'art. 140 c.p.c.
  • Una cartella validamente notificata diventa definitiva se non viene impugnata tempestivamente; le contestazioni successive sul merito delle somme richieste possono quindi essere dichiarate inammissibili.
  • Secondo l'orientamento richiamato dalla sentenza, la notificazione è una condizione di efficacia dell'atto tributario e non un elemento costitutivo della sua validità: l'omessa o irregolare notifica non determina automaticamente l'invalidità dell'atto, ma incide sulla sua efficacia e sulla decorrenza dei termini per impugnarlo.

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