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Sentenza

Sentenza n. 1518/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per la formazione e condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’attivazione del beneficio per complessivi 1.500 euro e al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 6 dicembre 2024, era passata in giudicato e il ricorso per ottemperanza era stato notificato e depositato il 27 gennaio 2026. Il ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’integrale esecuzione del giudicato, compreso il pagamento delle somme dovute, degli interessi, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha inoltre chiesto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché depositato entro quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione delle sentenze comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché la sentenza notificata e passata in giudicato non risultava eseguita. Il Ministero, costituitosi con memoria di mera forma, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento, gravando su di esso l’onere di provare l’adempimento. Il giudice ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di negarla in presenza di ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a escludere la penalità di mora. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio della carta elettronica

    La sentenza del giudice ordinario, oggetto di ottemperanza, aveva riconosciuto il diritto del ricorrente al beneficio per gli anni scolastici indicati, con attivazione per complessivi 1.500 euro.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 87, comma 3, c.p.a. per ritenere tempestivo il deposito del ricorso per ottemperanza entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 45, comma 1, c.p.a. ai fini della ricevibilità del ricorso depositato entro quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni costituisce presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale in relazione a un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere applicata anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma il giudice dell’ottemperanza può negarla non solo quando sia manifestamente iniqua, bensì anche in presenza di altre ragioni ostative, valutando discrezionalmente le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di interessi pubblici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un’amministrazione statale il pagamento di somme, l’azione è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’amministrazione contesta o non dimostra l’avvenuto adempimento del giudicato, grava su di essa l’onere di provare il pagamento o l’esecuzione delle statuizioni giudiziali; in mancanza, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automaticamente dovuta nei confronti della pubblica amministrazione: oltre alla manifesta iniquità, possono sussistere altre ragioni ostative, da valutare discrezionalmente in relazione alle difficoltà di adempimento, ai vincoli di bilancio e alla situazione della finanza pubblica.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina preventiva del commissario ad acta può essere disposta come misura sostitutiva condizionata all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, subordinando l’insediamento a una formale richiesta del creditore corredata dalla dichiarazione di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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