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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39984/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società agricola, di un'intimazione di pagamento riferita ad alcune cartelle esattoriali relative a contributi consortili. In primo grado il ricorso era stato accolto. L'agente della riscossione aveva proposto appello, ma la commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile perché l'appello era stato proposto con il patrocinio di un avvocato del libero foro, ritenendo non corretta tale difesa. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione/falsa applicazione delle norme che disciplinano la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia, sostenendo che la CTR aveva errato nel dichiarare inammissibile l'appello per il solo fatto dell'utilizzo di un avvocato del libero foro; con il secondo motivo, formulato in via subordinata, ha dedotto ulteriori censure che restano assorbite dall'accoglimento del primo.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso, rilevando che il dedotto giudicato esterno era stato formato nelle more del giudizio di merito senza tempestiva deduzione ed era quindi non rilevabile d'ufficio. Nel merito ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la CTR non si era uniformata al principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi previsti, dell'Avvocatura dello Stato e, negli altri casi, di avvocati del libero foro senza necessità di formalità ulteriori o di specifica delibera. La costituzione con avvocato del libero foro è dunque legittima quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina applicabile, presupposti che si intendono implicitamente sussistenti senza necessità di allegazione o prova. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

    Richiamato solo per la trattazione camerale non partecipata del ricorso in Cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione...

    È il parametro del vizio denunciato in cassazione, relativo alla nullità della decisione per errori processuali.

  • artt. 1, comma 8, e 5 d.l. n. 193/2016

    violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 8, e 5 d.l. n. 193/2016

    Norme invocate per fondare la disciplina della rappresentanza e difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 43 r.d. n. 1611/1933

    violazione e/o falsa applicazione ... 43 r.d. n. 1611/1933

    Richiamato in tema di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e di eventuale delibera motivata per casi speciali.

  • art. 4-novies d.l. n. 34/2019

    violazione e/o falsa applicazione ... 4-novies d.l. n. 34/2019

    Richiamato come norma sopravvenuta sulla disciplina della difesa dell'agente della riscossione.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933

    ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    La Corte richiama la previsione della delibera motivata in casi speciali, precisando però che nel caso di scelta del libero foro non occorrono formalità ulteriori quando ricorrono i presupposti di legge.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016

    nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016

    Sono richiamati come limiti di ordine procedurale/amministrativo per l'affidamento del patrocinio a professionisti esterni.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016

    e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016

    La scelta dell'avvocato del libero foro deve avvenire nel rispetto dei criteri generali adottati dall'ente.

  • L. n. 225/2016

    conv. in I. n. 225 del 2016

    Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 193/2016 nel quadro della disciplina applicabile.

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi della difesa dell'Avvocatura dello Stato nei casi riservati dalla convenzione e, negli altri casi, di avvocati del libero foro senza necessità di formalità ulteriori o di una specifica delibera, purché siano rispettati i criteri normativi e convenzionali applicabili.
  • Quando la scelta del patrocinio discende dalla riconducibilità della controversia alle ipotesi previste dalla convenzione o dall'indisponibilità dell'Avvocatura erariale, la costituzione in giudizio dell'ente a mezzo dell'una o dell'altra difesa presuppone implicitamente la sussistenza del relativo requisito di legge e non richiede allegazione o prova specifica.
  • Il giudicato esterno formatosi nelle more del giudizio di merito non è rilevabile d'ufficio se non è stato tempestivamente dedotto in quella sede.
  • In sede di legittimità, la censura che investe la declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserita irritualità della difesa va scrutinata alla luce della disciplina speciale sulla rappresentanza dell'agente della riscossione e del principio di piena legittimità del patrocinio esterno nei casi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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