Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07345/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente assunto da una amministrazione pubblica, inquadrato come funzionario di Area III e impiegato per oltre sette anni in incarichi dirigenziali conferiti mediante una serie di contratti a termine. Il lavoratore aveva chiesto, da un lato, l’accertamento del diritto alla costituzione di un rapporto dirigenziale e, dall’altro, il risarcimento dei danni derivanti dall’abusiva reiterazione dei contratti a termine. Il Tribunale aveva respinto la domanda di costituzione del rapporto dirigenziale ma aveva accolto quella risarcitoria, riconoscendo un indennizzo ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 nella misura di otto mensilità. L’amministrazione aveva proposto appello sostenendo che il lavoratore non avesse provato le chance perdute in conseguenza della reiterazione abusiva dei contratti; la Corte d’appello ha dichiarato l’appello inammissibile perché i motivi non si confrontavano con la ratio della decisione di primo grado, fondata sul regime di danno presunto e predeterminato ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. In Cassazione, l’amministrazione ha dedotto violazione degli artt. 99, 112, 324, 434 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo di aver specificamente contestato l’applicazione del criterio presuntivo e di avere invece richiesto la prova del danno da perdita di chance.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la Corte territoriale aveva correttamente qualificato la decisione di primo grado come conforme al principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui nel pubblico impiego privatizzato l’abusiva reiterazione di contratti a termine dà luogo a un danno presunto, con funzione anche sanzionatoria e riconducibile al c.d. danno comunitario, liquidabile in via forfetaria secondo i parametri dell’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, salvo prova di un maggior pregiudizio. Poiché l’appello dell’amministrazione e poi il ricorso per cassazione insistevano sui principi generali della perdita di chance senza confrontarsi con tale regime speciale, la declaratoria di inammissibilità del gravame è stata ritenuta corretta e il ricorso è stato rigettato. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    è richiamato come fattispecie omogenea che consente la liquidazione forfetaria di un danno presunto, con valenza sanzionatoria, salvo prova del maggior pregiudizio; il lavoratore è esonerato dalla prova del danno-base

  • art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001

    la misura risarcitoria per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela e può essere ricondotta al criterio dell’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

  • art. 8, comma 24, D.L. n. 16/2012

    è menzionato come base normativa dei conferimenti di incarichi dirigenziali a termine nella vicenda concreta

  • art. 24, comma 2, Regolamento di Amministrazione

    è richiamato come precedente fonte dei conferimenti di incarichi dirigenziali a termine

  • artt. 99, 112, 324, 434 c.p.c.

    sono invocati dalla ricorrente per censurare la declaratoria di inammissibilità dell’appello, ma la Corte rileva che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per dedurre la violazione di norme processuali

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    è richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 2909 c.c.

    invocato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo rispetto alla ratio della decisione impugnata

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, l’abusiva reiterazione di contratti a termine integra un’ipotesi di danno risarcibile che può essere liquidato in via forfetaria secondo un criterio legale/presuntivo, senza necessità per il lavoratore di provare specificamente il danno-base.
  • Il regime risarcitorio speciale previsto per l’abuso del contratto a termine esclude il ricorso ai criteri generali del danno da perdita di chance quando tali criteri siano incompatibili con la funzione sanzionatoria e predeterminata della disciplina speciale.
  • In appello e in cassazione il motivo di impugnazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure generiche o fondate su principi astratti non pertinenti al regime applicato comporta l’inammissibilità o l’infondatezza del gravame.
  • Qualora il lavoratore alleghi e provi un maggior pregiudizio rispetto all’indennizzo forfetario, l’onere probatorio si ripristina limitatamente a tale eccedenza; in difetto, opera la liquidazione predeterminata del danno presunto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.