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Sentenza

Sentenza del 05/02/2019 n. 908 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n.79/2019 IRAP - Autonoma organizzazione - Medico di base - Individuazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2011, 2012, 2013 e 2014. Ha sostenuto che l'attività di medico convenzionato fosse svolta senza un'autonoma organizzazione idonea a costituire il presupposto dell'imposta. L'Ufficio ha contestato tale ricostruzione, richiamando l'utilizzo di una segreteria e di un locale in locazione come elementi organizzativi rilevanti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente e riformato la sentenza della CTP di Caserta, riconoscendo l'assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. Ha ritenuto che la segreteria, il canone di locazione e la dotazione minima necessaria per la convenzionabilità con il SSN non costituissero, nel caso concreto, un apporto significativo di capitali o lavoro altrui tale da potenziare autonomamente l'attività professionale. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997

    l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi

    L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività abituale è supportata da un'autonoma organizzazione. Per il lavoro autonomo, l'organizzazione non è necessariamente connaturata all'attività e deve essere verificata concretamente.

  • Art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 446/1997

    le persone fisiche ... esercenti arti e professioni

    I professionisti rientrano tra i soggetti potenzialmente passivi IRAP, ma l'imposta resta subordinata alla presenza del presupposto dell'autonoma organizzazione previsto dall'art. 2.

  • Art. 49 del D.P.R. n. 917/1986

    per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale ... di attività di lavoro autonomo

    La qualificazione dell'attività come lavoro autonomo abituale non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP, essendo comunque necessaria un'autonoma organizzazione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 156/2001

    è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui

    Il lavoro autonomo può essere esercitato senza autonoma organizzazione. In tale ipotesi manca il presupposto dell'IRAP; la verifica dell'organizzazione è una questione di fatto da valutare caso per caso.

  • Cassazione, sentenze n. 3676 e n. 3678 del 2007

    impieghi beni strumentali eccedenti ... il minimo indispensabile ... oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui

    L'autonoma organizzazione ricorre, in linea generale, quando il professionista impiega beni strumentali eccedenti il minimo necessario oppure lavoro altrui non meramente esecutivo e non occasionale.

  • Cassazione, sentenza n. 9786/2018

    L'utilizzo di una segreteria da parte di un medico convenzionato non è sufficiente, da solo, a dimostrare l'esistenza dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.

Massime di principio

  • Per i professionisti, l'IRAP non è automatica: occorre dimostrare una struttura organizzativa autonoma che potenzi concretamente la capacità produttiva del titolare.
  • L'impiego di strumenti, locali o personale conformi alla dotazione minima normalmente necessaria per esercitare l'attività, soprattutto se imposti o richiesti dal SSN, non integra necessariamente il presupposto dell'imposta.
  • Una segreteria o un collaboratore con mansioni esclusivamente esecutive, così come un normale contratto di locazione, non sono di per sé sufficienti a configurare autonoma organizzazione; rilevano invece l'entità, la non occasionalità e la capacità di amplificare l'attività professionale.
  • Il contribuente che chiede il rimborso deve provare l'assenza di autonoma organizzazione mediante dichiarazioni fiscali, dati contabili e documentazione relativa a beni strumentali, dipendenti, collaboratori e compensi a terzi.
  • L'ammontare elevato di ricavi, compensi o costi non dimostra da solo l'esistenza dell'autonoma organizzazione: è necessario verificare se tali elementi producano un effettivo incremento organizzativo della capacità professionale.

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