Cassazione Penale, Sentenza n. 34654/2025 del 23/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva revocato la sospensione condizionale della pena, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 665, commi 2 e 3, e 666 c.p.p., sostenendo che il giudice che avrebbe dovuto decidere sulla revoca fosse la Corte d'Appello (poiché la sentenza di primo grado era stata riformata in appello sul punto e la pronuncia di appello era stata a sua volta impugnata davanti alla Corte di Cassazione).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che, quando l'appello ha rideterminato la pena concedendo la sospensione condizionale, la competenza in executivis rimane al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p., perché la valutazione dell'appello è un giudizio prognostico ai sensi dell'art. 163 c.p. e non una variazione sostanziale della decisione che sposti la competenza. Il richiamo della difesa al comma 3 dell'art. 665 è stato ritenuto non pertinente. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen.
Comma 2 assegna la competenza in executivis al giudice di primo grado quando l'appello ha rideterminato la pena concedendo la sospensione condizionale, perché si tratta di un giudizio prognostico; il comma 3 si applica invece al caso in cui il provvedimento impugnato sia di primo grado e non alla sentenza di appello impugnata.
art. 163 cod. pen.
La valutazione compiuta dal giudice d'appello in materia di sospensione condizionale è una valutazione prognostica sulla futura condotta del reo e non una modificazione sostanziale che alteri la competenza in executivis.
art. 616 c.p.p.
Applicato per condannare il ricorrente al versamento di una somma a titolo di ammenda quando il ricorso è stato ritenuto inammissibile e ha evidenziato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso ma non decisivo nella motivazione: la Corte non ha ritenuto che le argomentazioni based su questa norma spostassero la competenza.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni processuali e alla valutazione della colpa nel proporre ricorsi infondati.
Massime di principio
- Se l'appello ridetermina la pena concedendo la sospensione condizionale, la competenza per le questioni esecutive (es. revoca della sospensione) resta di norma al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p.
- La valutazione dell'appello che si limita a un giudizio prognostico sulla futura condotta del reo (art. 163 c.p.) non costituisce una variazione sostanziale che trasferisca la competenza in executivis alla Corte d'appello.
- Il comma 3 dell'art. 665 c.p.p. riguarda principalmente i procedimenti in cui è impugnato il provvedimento di primo grado e non si applica automaticamente ai casi in cui la decisione impugnata sia quella di appello.
- Quando si deduce incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione è necessario dimostrare una reale modificazione sostanziale della decisione che giustifichi il trasferimento di competenza; mere impugnazioni successive non sono sufficienti.
- Proporre un ricorso manifestamente infondato su punto di competenza può comportare condanna alle spese e sanzioni (anche ex art. 616 c.p.p.) se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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