Cassazione Civile, Ordinanza n. 30097/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'accertamento, da parte del Tribunale, dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di spettanze retributive e al versamento di contributi omessi all'INPS. La Corte d'Appello ha respinto l'appello del datore di lavoro. Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. Il controricorrente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso. Il motivo decisivo emerso nel giudizio di legittimità non riguarda il merito della controversia lavoristica, bensì il tardivo deposito del ricorso per cassazione: la Corte rileva che il ricorso, notificato il 30 luglio 2021, avrebbe dovuto essere depositato entro il 19 agosto 2021 ai sensi dell'art. 369 c.p.c., senza operare la sospensione feriale, mentre il deposito è avvenuto successivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando d'ufficio il mancato rispetto del termine di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c. Ha inoltre osservato che non occorreva provvedere sulle spese, poiché il controricorso era stato notificato tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 370 c.p.c. Infine, ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando Cass. SS.UU. n. 4315/2020.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione
Il mancato deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile anche d'ufficio.
art. 370 c.p.c.
il controricorso risulta notificato solo il 4 ottobre 2021 e quindi tardivamente rispetto al termine stabilito dal primo comma dell’art. 370 c.p.c.
La tardiva notificazione del controricorso esclude la necessità di provvedere sulle spese in favore della parte resistente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
L'ulteriore importo è parametrato al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere depositato, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione, calcolato secondo le regole processuali applicabili al caso concreto.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, indipendentemente dalle eccezioni di parte.
- La sospensione feriale dei termini non opera quando la controversia rientra tra quelle per le quali tale sospensione è esclusa.
- La notificazione tardiva del controricorso non impone alla Corte di provvedere sulle spese in favore della parte resistente.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta, ove dovuto, il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29920/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29921/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29922/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29923/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29925/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29928/2022 del 13/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →