Sentenza n. 2854/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di rimodulazione del Piano Assistenziale Individuale, ricevuta dal Comune il 1° agosto 2025 e trasmessa all’ASP il 28 agosto 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (familiare dell'assistito)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, nella qualità di procuratrice generale dell’interessato, ha agito contro il Comune di Palermo e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto sull’istanza del 1° agosto 2025, volta alla rimodulazione del precedente Piano Assistenziale Individuale. Il Comune ha trasmesso l’istanza alla Commissione UVM dell’ASP il 28 agosto 2025. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha riferito che Comune e ASP avevano predisposto il piano richiesto e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, durante il giudizio, le amministrazioni hanno predisposto il piano richiesto. Ha posto le spese esclusivamente a carico dell’ASP: l’istanza è stata riscontrata solo dopo l’instaurazione del giudizio e l’adozione del provvedimento richiedeva una valutazione tecnico-specialistica che il Comune non poteva svolgere autonomamente. L’ASP è stata condannata a rifondere € 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Alla luce delle circostanze riferite da parte ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a.
La sopravvenuta predisposizione, in pendenza del giudizio, del piano assistenziale richiesto determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e viene meno la controversia sostanziale, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Se l’istanza viene riscontrata soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione responsabile del ritardo; quando il provvedimento richiede una valutazione tecnico-specialistica che l’ente locale non può compiere autonomamente, le spese possono essere imputate esclusivamente all’azienda sanitaria competente.
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