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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41084/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, conferma quindi per effetto processuale la decisione di merito impugnata e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Quanto alla parte civile, viene esclusa la rifusione delle spese processuali perché le conclusioni depositate non hanno apportato un utile contributo alla decisione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta è stato dichiarato inammissibile. Dall'ordinanza emerge che i motivi erano due e risultavano meramente riproduttivi di censure già formulate: contestavano la valutazione del compendio probatorio, la determinazione del trattamento sanzionatorio e il diniego della continuazione. La Corte di cassazione rileva che tali profili erano già stati adeguatamente esaminati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridici corretti. La parte civile, Federazione Antiracket Italiana, aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non imputabile a colpa del ricorrente, non sarebbe dovuta la sanzione pecuniaria; nel caso concreto la Corte ritiene invece che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    norma implicitamente applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923

    richiamata per escludere la rifusione delle spese alla parte civile in assenza di un utile contributo alla decisione.

  • Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974

    richiamata nello stesso senso, per negare la liquidazione delle spese alla parte civile priva di un apporto decisivo o utile al giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo pedissequo censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione.
  • La mera contestazione della valutazione del compendio probatorio, del trattamento sanzionatorio e del diniego della continuazione non è di per sé sufficiente a fondare un ricorso ammissibile se la sentenza impugnata ha già fornito una risposta coerente e giuridicamente corretta ai relativi profili.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La parte civile non ha diritto alla rifusione delle spese nel giudizio di legittimità quando le sue conclusioni non apportano un utile contributo alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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