Ordinanza n. 603/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024, avente ad oggetto "Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'Istituto delle Funzioni di cui all'art. 8-sexies del D.Lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2024", ed atti preordinati, conseguenziali e connessi B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della D.G.R. Lombardia n. XII/4266 in data 30.04.2025 ed atti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024 e D.G.R. Lombardia n. XII/4266 del 30 aprile 2025, relative ai criteri di finanziamento delle attività e dei servizi ai sensi dell'art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo, la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. XII/2854 del 29 luglio 2024, avente ad oggetto i criteri per la definizione delle attività e dei servizi da finanziare mediante l'istituto delle funzioni previsto dall'art. 8-sexies d.lgs. 502/1992, nonché gli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva D.G.R. n. XII/4266 del 30 aprile 2025. Dall'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti contro gli atti regionali. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire dalle parti aggiornamenti sulla vicenda, verificare se permanga l'interesse alla decisione nel merito, accertare l'eventuale sopravvenienza di fatti o atti rilevanti, l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie e l'esistenza di ricorsi connessi o aventi ad oggetto le medesime questioni.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori, chiedendo alla società ricorrente di dichiarare motivatamente se persista l'interesse alla decisione e, in caso affermativo, di aggiornare la situazione alla data dell'ordinanza mediante breve memoria, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti, la necessità di istruttoria e l'esistenza di giudizi connessi. Ha ordinato inoltre all'amministrazione intimata o resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione sulle spese non è stata adottata.
Norme richiamate
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
Costituisce il riferimento normativo dell'istituto delle funzioni e dei criteri di finanziamento oggetto delle deliberazioni regionali impugnate; l'ordinanza non ne interpreta direttamente il contenuto.
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento della richiesta e dell'acquisizione di elementi istruttori.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti; l'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse può concorrere a fondare la declaratoria di improcedibilità.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni relative ai poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; il mancato adempimento all'incombente relativo alla permanenza dell'interesse potrà essere valutato in tal senso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate dal collegio, senza ulteriore interpretazione specifica nel testo.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse, legittimando la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia amministrativa non ancora definita, il giudice può disporre che la parte ricorrente aggiorni la situazione di fatto e di diritto, segnali gli atti o fatti sopravvenuti, rappresenti la necessità di ulteriori attività istruttorie e indichi l'eventuale connessione con altri giudizi, al fine di assumere una decisione congruente e calendarizzare la causa.
- Il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione intimata o resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione di corredo, ove non siano già presenti nel fascicolo processuale.
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