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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15815/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito (conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza ex art. 186 c.2 lett. c) e 2‑bis cod. strada) con due censure: (1) inutilizzabilità degli accertamenti alcolemici per presunte irregolarità formali nella tempistica di redazione del verbale attestante l'avviso previsto e l'esecuzione dell'etilometro; (2) vizio nella negazione delle attenuanti generiche, contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro (la Corte avrebbe valutato per la prima volta che l'autovettura aveva effettuato un'inversione di marcia, mentre la difesa sostiene che il veicolo si era trovato sul lato opposto per un sobbalzo dovuto a buche) e chiedendo che il tasso preso a riferimento fosse quello della prima rilevazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse comunque esaminato e valorizzato le doglianze (confermando la utilizzabilità degli accertamenti alcolemici e il diniego delle generiche) e che le censure in Cassazione non avessero fornito un necessario confronto con le motivazioni del merito. Sulla utilizzabilità degli accertamenti: è sufficiente la menzione dell'avviso nel verbale di polizia giudiziaria (valore fidefaciente) e non rileva la mera tempistica materiale di redazione del verbale; il verbale è utilizzabile anche per i dati spazio‑temporali e per il risultato alcolimetrico. Sulle generiche: il giudice di merito ha indicato elementi di prevalente rilievo (elevato tasso alcolemico e dinamica dell'incidente con uscita dalla sede stradale e collocazione del veicolo nella cunetta opposta) che giustificano il diniego; la diversa ricostruzione offerta dalla difesa è una valutazione fattuale alternativa non idonea in sede di legittimità. Sull'eventuale applicazione dell'art. 131‑bis cod. pen. (novellato), la Corte ha ricordato che la norma più favorevole è applicabile retroattivamente ma che l'istituto non era stato dedotto in modo concreto e tempestivo in sede di merito: la memorie successive non hanno introdotto elementi di fatto nuovi che giustifichino la ravvisabilità ex officio della causa di non punibilità; pertanto non è stata disposta alcuna pronunzia favorevole. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di una somma (indicata in sentenza) pari a euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada, comma 2, lett. c) e 2‑bis

    Norma utilizzata quale fattispecie di reato contestata (guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici elevati); la condanna è stata confermata in ragione dei valori alcolemici rilevati e della dinamica del sinistro

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte precisa che la novella è più favorevole e si applica ex post (lex mitior), ma la sua operatività richiede che il tema sia stato adeguatamente dedotto nei gradi di merito e che vi siano elementi fattuali idonei a configurare la particolare tenuità; non può essere invocata genericamente in Cassazione se non emersa e trattata in sede di merito

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento all'obbligo di avviso in materia di accertamenti; la Corte chiarisce che la menzione dell'avviso nel verbale di polizia giudiziaria è sufficiente a provare l'adempimento

  • art. 357 cod. proc. pen.

    Norma sulle operazioni e accertamenti urgenti; la mancata verbalizzazione immediata non determina di per sé nullità o inutilizzabilità degli atti, purché risulti la sostanza dell'operato

  • art. 373 cod. proc. pen.

    Richiamata nella disciplina formale della verbalizzazione; la Corte segnala che l'inosservanza delle forme previste non è sempre sanzionata con nullità/inutilizzabilità

  • art. 390 cod. proc. pen.

    Citato per il principio secondo cui i termini decorrono dal momento della privazione della libertà (esempi sul valore della verbalizzazione successiva); usato per argomentare l'irrilevanza della tempistica materiale di redazione del verbale

  • art. 606 cod. proc. pen., ultimo comma

    Divieto di introdurre in Cassazione violazioni di legge non dedotte in appello; richiede che nuove questioni di diritto siano state sollevate nei gradi precedenti per essere ammissibili in legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare spese e somma alla Cassa delle ammende

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Rilevante nel quadro delle attenuanti generiche; la Corte ricorda che il giudice di merito deve indicare gli elementi di preponderante rilievo ostativi alla concessione delle attenuanti, senza dover trattare ogni singola deduzione difensiva

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena; la Corte sottolinea che non è necessario esaminare tutti i parametri purché il giudice indichi a quali si è riferito

Massime di principio

  • La mera tardiva redazione materiale del verbale di polizia giudiziaria non rende automaticamente inutilizzabili gli accertamenti: è sufficiente che il verbale attesti l'avviso e la sostanza delle operazioni; la sottoscrizione dell'interessato è necessaria solo se contiene dichiarazioni della parte (es. nomina del difensore).
  • Per contestare la utilizzabilità di prove tecniche (es. etilometro) occorre dimostrare vizi sostanziali o la mancanza della sostanza dell'atto, non la sola irregolarità formale nella temporalità della verbalizzazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito: è sufficiente l'indicazione degli elementi principali di preponderanza (es. tasso alcolemico elevato, dinamica pericolosa del sinistro) senza dover confutare punto per punto ogni deduzione difensiva.
  • Le ricostruzioni alternative dei fatti (es. sobbalzo per buche vs inversione di marcia) costituiscono valutazioni di merito: in Cassazione sono inammissibili se non supportate da elementi nuovi o da travisamento probatorio specificamente dedotto.
  • La norma più favorevole (lex mitior) come l'art. 131‑bis può essere applicata retroattivamente, ma l'istante deve aver dedotto e documentato in sede di merito gli elementi oggettivi e soggettivi che giustificano la causa di non punibilità; non può essere invocata genericamente in legittimità.
  • In Cassazione non si possono sollevare nuovi profili di diritto o fatti non trattati nei precedenti gradi: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata, indicando ragioni concrete e specifiche per il dissenso.
  • Per impugnare valutazioni pericolose o lesive della prova tecnica è utile produrre in sede di merito perizie o elementi probatori nuovi che mettano in discussione i dati tecnici (es. catena di custodia, taratura dell'etilometro, condizioni della prova).

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