Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21045/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima di un fondo sito in Avellino, occupato d'urgenza nel 1982 per l'installazione di box prefabbricati destinati ad attività commerciali ed espropriato nel 1988. Dopo una lunga vicenda processuale tra Tribunale, Corte d'appello e precedenti giudizi di legittimità, la Corte d'appello ha liquidato l'indennità di occupazione della particella 201 in euro 91.240,98, applicando la disciplina previgente al d.P.R. n. 327 del 2001 e calcolando l'indennità fino alla data del decreto di espropriazione, con interessi legali dalle singole scadenze annuali fino al saldo. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 50 della legge n. 2359 del 1865, dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971, dell'art. 42 Cost. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'indennità di occupazione dovesse essere calcolata fino al pagamento dell'indennità di esproprio, che segna la conclusione della fattispecie complessa acquisitiva, e che gli interessi dovessero essere riconosciuti sulla base dell'autonomia delle singole annualità sino al saldo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo profilo, perché per la disciplina applicabile ratione temporis, antecedente al d.P.R. n. 327 del 2001, l'indennità di occupazione va corrisposta fino alla cessazione dell'occupazione, che nel caso di specie coincideva con l'emissione del decreto di espropriazione, e non fino al pagamento dell'indennità di esproprio. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo profilo per difetto di soccombenza, poiché la sentenza impugnata aveva già riconosciuto gli interessi legali dalle singole scadenze annuali fino al saldo, esattamente come richiesto o comunque senza pregiudizio per la posizione dei ricorrenti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 50 della legge 25 giugno 1865, n. 2359

    Richiamato come norma della disciplina previgente che consente di liquidare l'indennità di occupazione in misura parametrata agli interessi legali sull'indennità di espropriazione.

  • art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865

    Richiamato dai ricorrenti; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte, se non il riferimento alla disciplina dell'espropriazione applicabile al caso.

  • art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    La Corte esclude la sua applicabilità perché la dichiarazione di pubblica utilità, il decreto di occupazione e il decreto di espropriazione erano intervenuti prima dell'entrata in vigore del testo unico.

  • artt. 57 e 59 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Sono richiamati per affermare che il testo unico sulle espropriazioni non si applica ai procedimenti per i quali la dichiarazione di pubblica utilità era già intervenuta alla data di entrata in vigore del decreto.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo di ricorso; nel testo non è sviluppata una specifica interpretazione della Corte oltre al rigetto della censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo di ricorso; la Corte non ravvisa la violazione dedotta.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso in ordine al contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di occupazione legittima di aree espropriate, la disciplina applicabile ratione temporis è determinata dalla data degli atti del procedimento ablatorio: se la dichiarazione di pubblica utilità è anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, si applica la normativa previgente.
  • Sotto la disciplina previgente al testo unico espropri, l'indennità di occupazione ha funzione compensativa del mancato godimento del bene e si calcola fino al momento in cui l'occupazione cessa, momento che coincide con l'emissione del decreto di espropriazione o con altro evento che trasferisca il diritto reale maggiore all'amministrazione.
  • Gli interessi sull'indennità di occupazione maturano dalle singole scadenze annuali, poiché il credito ha natura periodica e ciascuna annualità costituisce un autonomo momento di maturazione del relativo diritto.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di soccombenza quando censura un capo della decisione che ha già integralmente recepito la domanda della parte ricorrente o non le arreca un concreto pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzata
RamiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.