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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-139/24

Order of the President of the General Court of 12 July 2024. — WebGroup Czech Republic, a.s. v European Commission. — Interim relief – Digital services – Regulation (EU) 2022/2065 – Very large online platforms – Application for suspension of operation of a measure – Prima facie case – Urgency – Weighing up of interests. — Case T-139/24 R

Giurisprudenza europea62024TO0139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La domanda cautelare di WebGroup Czech Republic, titolare di XVideos, mirava a bloccare l’obbligo di pubblicare il repository degli annunci imposto alle very large online platforms dal DSA. Il Tribunale ha riconosciuto un fumus boni iuris e l’urgenza, valorizzando il possibile pregiudizio derivante dalla divulgazione di informazioni commerciali, ma ha comunque respinto la misura per prevalenza dell’interesse dell’Unione all’attuazione uniforme e tempestiva del regolamento. La decisione si colloca nel solco dell’ordinanza Amazon Services Europe e conferma l’impostazione restrittiva sulla sospensione di misure di regolazione digitale.

Sospensione cautelare dell’obbligo di pubblicazione del repository pubblicitario ex DSA per una piattaforma designata come very large online platform

La questione giuridica

Nel procedimento incidentale ex articoli 278 e 279 TFUE, la questione era se sospendere in via cautelare l’esecuzione della decisione della Commissione che designa XVideos come very large online platform, limitatamente all’obbligo di rendere pubblico il repository degli annunci pubblicitari previsto dall’articolo 39, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/2065, alla luce di un fumus boni iuris fondato sull’illegittimità di tale articolo per violazione della Carta e di un pregiudizio grave e irreparabile.

Principio di diritto

Il Presidente del Tribunale ha ritenuto che l’azione di merito sollevasse, in via prima facie, una questione giuridica non manifestamente infondata sulla possibile illegittimità dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065 per incidenza sui diritti garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta, anche in relazione alla riservatezza delle informazioni pubblicitarie; tuttavia, pur accertata l’urgenza per il rischio di un danno pecuniario serio e non agevolmente quantificabile derivante dalla pubblicazione del repository, il bilanciamento degli interessi ha prevalso in favore dell’interesse pubblico all’immediata applicazione del DSA, sicché la sospensione è stata negata.

Norme richiamate

  • Articoli 278, 279 e 256 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2022/2065
  • Articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065
  • Articolo 39, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/2065
  • Articolo 40 del regolamento (UE) 2022/2065
  • Articolo 26 del regolamento (UE) 2022/2065
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 16, 17 e 52, paragrafo 1
  • Direttiva 2000/31/CE
  • Regolamento (UE) 2019/1150
  • Regolamento (UE) 2016/679

Sospensione cautelare dell’obbligo di pubblicazione del repository pubblicitario ex DSA per XVideos

Si tratta di un procedimento incidentale dinanzi al Presidente del Tribunale nell’ambito di un ricorso diretto proposto da WebGroup Czech Republic, a.s. contro una decisione della Commissione di designazione di XVideos come very large online platform ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065. La domanda cautelare riguardava solo l’obbligo di rendere pubblicamente accessibile il repository degli annunci pubblicitari previsto dall’articolo 39 del regolamento.

Fatti e procedimento

La ricorrente è proprietaria e gestore della piattaforma XVideos, servizio di hosting di contenuti per adulti. Con decisione del 20 dicembre 2023 la Commissione ha designato XVideos come very large online platform in base all’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, poiché raggiungeva la soglia di 45 milioni di destinatari medi mensili attivi nell’Unione. La ricorrente ha impugnato la decisione con azione di annullamento e, separatamente, ha chiesto la sospensione dell’esecuzione nella parte in cui le imponeva di pubblicare il repository di cui all’articolo 39, paragrafi 1 e 2.

Normativa rilevante

La pronuncia richiama in particolare:

  • gli articoli 278 e 279 TFUE, base dei poteri cautelari del giudice dell’Unione;
  • l’articolo 277 TFUE, invocato per contestare in via incidentale la validità dell’articolo 39 del regolamento;
  • il regolamento (UE) 2022/2065, in specie gli articoli 33, paragrafo 4, 39, paragrafi 1 e 2, e 40;
  • la Carta, con riferimento agli articoli 7, 16, 17 e 52, paragrafo 1;
  • la direttiva 2000/31/CE, il regolamento (UE) 2019/1150 e il regolamento (UE) 2016/679, richiamati per evidenziare che parte delle informazioni può essere già oggetto di pubblicità o accesso in altri regimi.

Questioni sottoposte al giudice cautelare

La ricorrente sosteneva che l’obbligo di pubblicare il repository violasse:

  • la riservatezza dei segreti commerciali propri e degli inserzionisti, tutelata anche dall’articolo 7 della Carta;
  • la libertà d’impresa di cui all’articolo 16 della Carta;
  • il diritto di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta;
  • il principio di proporzionalità.

La Commissione eccepiva anzitutto l’inammissibilità della questione di illegittimità ex articolo 277 TFUE, sostenendo che la decisione di designazione non fosse il fondamento normativo dell’articolo 39. Contestava inoltre sia l’esistenza di una limitazione dei diritti fondamentali sia la sussistenza dell’urgenza.

Ragionamento sulla prima facie case

Il Tribunale, richiamando l’ordinanza Commissione v Amazon Services Europe del 27 marzo 2024, ha osservato che il rapporto tra la decisione di designazione ex articolo 33 e l’obbligo di repository ex articolo 39 pone una questione giuridica complessa, non immediatamente risolvibile ai fini dell’articolo 277 TFUE.

Quanto al merito prima facie, ha ritenuto che le informazioni contenute nel repository — contenuto dell’annuncio, soggetto per conto del quale è presentato, periodo di diffusione, parametri di targeting, comunicazioni commerciali e numero totale di destinatari raggiunti — possano costituire un insieme di dati commercialmente sensibili tale da incidere, in via preliminare, sui diritti di cui agli articoli 16 e 17 della Carta. Il Tribunale ha escluso che fosse già dimostrato, allo stadio cautelare, che tutte tali informazioni fossero già pubbliche o che la ricorrente dovesse provare ulteriori requisiti stringenti, come la dimostrazione di un danno serio derivante dalla divulgazione. Ha quindi concluso che il singolo motivo dedotto in annullamento appariva, prima facie, non infondato.

Ragionamento sull’urgenza

Per l’urgenza, il Tribunale ha preso atto che la divulgazione del repository avrebbe potuto causare un pregiudizio economico serio e, in parte, non quantificabile, perché il repository contiene informazioni commerciali che potrebbero rivelare la strategia pubblicitaria della piattaforma e dei suoi inserzionisti, favorendo i concorrenti. Pur rilevando che il danno è di natura pecuniaria, ha considerato che, trattandosi di pubblicazione di informazioni asseritamente confidenziali, il danno potrebbe essere irreparabile in quanto non più “disinnescabile” una volta divulgato e difficilmente pienamente quantificabile. Ha dunque ritenuto soddisfatta la condizione dell’urgenza.

Bilanciamento degli interessi

Nonostante fumus boni iuris e urgenza, il bilanciamento degli interessi ha condotto al rigetto della domanda. Il Tribunale ha osservato che l’eventuale annullamento della decisione conserverebbe utilità pratica, perché la natura continuativa dell’obbligo di repository implica che, una volta venuta meno la decisione, la società non sarebbe più tenuta ad aggiornarlo e a pubblicare informazioni future sulle campagne pubblicitarie.

Sul piano dell’interesse pubblico, il Tribunale ha attribuito peso decisivo agli obiettivi del regolamento (UE) 2022/2065: contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, nel quale siano rispettati i diritti fondamentali. Ha ritenuto che sospendere l’obbligo per una very large online platform avrebbe alterato il regime voluto dal legislatore dell’Unione, creando una disciplina differenziata rispetto ad altri operatori comparabili e ritardando l’attuazione piena del regolamento.

Ha inoltre escluso che l’obiettivo dell’articolo 39 possa essere considerato raggiungibile in modo pienamente equivalente soltanto tramite l’articolo 40 del regolamento, poiché il legislatore ha ritenuto necessario un livello di trasparenza pubblica specifico per le grandi piattaforme. Anche le considerazioni sulla posizione di terzi e sul rischio per la sopravvivenza economica della ricorrente non sono state ritenute decisive, in mancanza di dati finanziari e di elementi che dimostrassero un rischio concreto di cessazione dell’attività o di perdita significativa e strutturale di quota di mercato.

Decisione e dispositivo

Il Presidente del Tribunale ha quindi respinto la domanda di misure provvisorie. Le spese sono state riservate.

Principi ricavabili

La pronuncia conferma che, nelle controversie sul Digital Services Act, l’obbligo di pubblicazione del repository pubblicitario può costituire, almeno prima facie, una limitazione della libertà d’impresa e del diritto di proprietà quando comporti la divulgazione di informazioni commercialmente sensibili. Tuttavia, anche in presenza di un fumus e di un pregiudizio potenzialmente irreparabile, la sospensione cautelare può essere negata se il bilanciamento degli interessi fa prevalere l’esigenza di un’applicazione uniforme e tempestiva della disciplina europea sulle piattaforme molto grandi.

Come è indicizzato

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