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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37764/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2004 emesso nei confronti di una contribuente per trasparenza, in quanto socia al 50% di una società a responsabilità limitata. La CTR aveva accolto solo parzialmente l’appello della contribuente, ritenendo legittima, in un contesto di contratto di subappalto, l’emissione di note di credito da parte della società e la loro imputabilità al rapporto con l’appaltante, in quanto emesse entro il termine annuale e rese necessarie dalla mancata approvazione della contabilità da parte del committente originario. In cassazione, l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 26, commi 1 e 2, d.P.R. n. 633/1972, assumendo che la CTR avesse attribuito efficacia a note di credito emesse per azzerare integralmente operazioni imponibili fatturate, fuori dai presupposti normativi; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto provata la legittimità delle note di credito senza adeguato supporto documentale. La contribuente, con ricorso incidentale, deduceva la nullità dell’avviso per carenza di sottoscrizione ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973, ma la censura è stata reputata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate sia il ricorso incidentale della contribuente. Quanto al ricorso incidentale, ha dichiarato inammissibile la censura sulla mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento, perché nuova e non sollevata nei gradi di merito. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto infondati i motivi dell’Amministrazione: la CTR aveva correttamente valutato la documentazione e ricondotto le note di credito al corretto funzionamento del meccanismo di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972, in presenza di disconoscimento della prestazione da parte del subappaltante; non vi era neppure violazione dell’art. 2697 c.c., perché la decisione si fondava sulla documentazione prodotta e su una corretta applicazione delle regole probatorie. Le spese sono state compensate tra le parti. È stato inoltre disposto, nei confronti della ricorrente incidentale, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La censura di nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione è stata ritenuta inammissibile perché sollevata per la prima volta in cassazione e quindi preclusa.

  • art. 26, commi 1 e 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Le note di credito possono essere legittimamente emesse nei presupposti previsti dalla norma, anche nell’ambito di rettifiche connesse al rapporto contrattuale e al disconoscimento della prestazione fatturata; non è necessario che vi sia inesistenza dell’operazione per poter procedere alla variazione nei casi riconosciuti dalla legge.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude la violazione dell’onere della prova quando il giudice di merito valorizza la documentazione prodotta dalla parte e ne trae la prova dei fatti costitutivi della pretesa o della difesa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato quale norma che consente la deduzione in cassazione della violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso incidentale proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato per l’introduzione del comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La questione della nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione, se fondata su carenza di legittimazione del firmatario o su vizi analoghi, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non risulta proposta nei giudizi di merito.
  • Le note di variazione in diminuzione ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972 sono legittime quando emergano i presupposti previsti dalla norma e la documentazione di causa dimostri la connessione con il rapporto originario e la ragione della variazione; il giudice di merito può valorizzare tale documentazione senza incorrere in violazione di legge.
  • Non vi è violazione dell’art. 2697 c.c. quando il giudice attribuisce rilievo alla prova documentale prodotta dalla parte e decide sulla base di essa; la censura sull’onere della prova non può risolversi in una mera contestazione dell’apprezzamento di merito.
  • La deduzione in cassazione di una violazione di legge richiede che la censura colpisca realmente la regola giuridica applicata e non si risolva nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio o del fatto accertato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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