Cassazione Penale, Sentenza n. 26895/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza del 14/11/2024 che aveva confermato il sequestro preventivo dei beni ascritti a Petrella (con riduzione degli importi connessi ai capi 16, 17 e 18 - violazioni dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione del divieto di bis in idem cautelare, sostenendo che un precedente riesame (ordinanza 10/10/2024) aveva annullato il sequestro entrando nel merito e quindi avrebbe precluso un nuovo provvedimento cautelare; (ii) vizio di motivazione e violazione di norme processuali con riguardo alla medesima preclusione cautelare; (iii) carenza o insufficiente motivazione sul periculum in mora nel nuovo sequestro.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Sui primi due motivi ha ritenuto infondato il vizio di bis in idem cautelare: il principio non impedisce la pronuncia di un nuovo sequestro quando l'ordinanza di annullamento precedente non ha ancora avuto depositata la motivazione (e quindi non si è formato un giudicato cautelare) e non sussiste litispendenza; inoltre il Tribunale del riesame ha potuto considerare novità fattuali (annotazione relativa alla costituzione di due nuove società finalizzate a svuotare il patrimonio) e la negativa personalità degli indagati, elementi che giustificano il periculum in mora. Quanto al terzo motivo (presunta carenza motivazionale sul periculum in mora), la Corte lo ha dichiarato inammissibile: la questione si risolve in un vizio di motivazione esorbitante dai limiti di cognizione di legittimità nella cautela reale; peraltro il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione chiara richiamando la carattere organizzato dell'evasione (fatture per operazioni inesistenti per 52 milioni) e la capacità del ricorrente di dispiegare strategie patrimoniali, tali da giustificare la misura. In sintesi: l'ordinanza impugnata è stata confermata (confermata la legittimità del nuovo sequestro così come motivato dal Tribunale; in precedenza il riesame aveva ridotto importi relativi a taluni capi e disposto restituzione delle differenze).
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000
Norma sostanziale rilevante ai fini dei reati contestati (evasione fiscale) collegati ai capi 16-18; la Corte la menziona come fondamento delle contestazioni cui si riferisce il sequestro.
codice di procedura penale
Stabilisce che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche sul periculum in mora; la Corte richiama questo obbligo per valutare la correttezza formale della motivazione.
codice penale
Richiamato in relazione alla finalità della confisca; il sequestro preventivo è strumentale alla confisca prevista da tale norma.
codice di procedura penale
art. 292, comma 2, lett. c)
Citato nel quadro dei vizi formali della motivazione del periculum in mora quando la motivazione si limita a generiche affermazioni sulla natura dei beni.
codice di procedura penale
Richiamato congiuntamente all'art. 324 comma 7 per sottolineare che l'assenza totale della motivazione sul periculum in mora integra una nullità radicale del provvedimento di sequestro a fini di confisca.
codice di procedura penale
Assieme all'art. 309 comma 9, sancisce la nullità del decreto di sequestro per carenza motivazionale sul periculum in mora, principio cui la Corte si attiene ma che non trova applicazione nel caso in esame in quanto la motivazione è ritenuta adeguata.
codice di procedura penale
Limita la cognizione del giudice di legittimità in materia di misure cautelari reali; la Corte osserva che alcuni rilievi del ricorrente rientrano in una censura di mera motivazione non esperibile pienamente in Cassazione.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem cautelare non impedisce un nuovo sequestro preventivo sui medesimi beni se l'ordinanza che aveva annullato il precedente sequestro non ha ancora depositato le motivazioni: fino al deposito delle ragioni non si forma un giudicato cautelare che possa precludere un nuovo provvedimento.
- L'assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero dell'ordinanza di annullamento esclude la litispendenza e rende possibile l'adozione di un nuovo titolo cautelare, purché emergano elementi nuovi o la precedente motivazione sia effettivamente carente.
- Il tribunale del riesame non può sanare una completa assenza di motivazione sul periculum in mora nel decreto di sequestro destinato alla confisca: tale carenza è causa di nullità radicale; tuttavia il giudice del riesame può valorizzare condotte sopravvenute o elementi non disponibili al momento del primo provvedimento.
- Per reggere, la motivazione sul periculum in mora deve essere concisa ma congruamente collegata alla necessità dell'anticipazione dell'effetto ablativo (ossia spiegare perché è necessaria la misura cautelare prima della definizione del giudizio).
- Gli elementi sopravvenuti o non presi in considerazione nel primo provvedimento (es. costituzione di nuove società volte a disperdere il patrimonio) possono legittimare un nuovo sequestro anche se i beni sono gli stessi oggetto di precedente provvedimento annullato.
- In Cassazione le censure esclusivamente di merito o di motivazione che non incidono su profili di legge fondamentali possono essere dichiarate inammissibili o rigettate per i limiti della revisione di legittimità nelle misure cautelari reali.
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