Sentenza n. 4720/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del decreto del 14/11/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Istituto di Istruzione Superiore “Stefani-Bentegodi” di Verona, nella parte in cui dispone l’esclusione del ricorrente per avvenuto rigetto del titolo estero riguardo alla classe ADSS (sostegno nella scuola secondaria di II grado), nonché del provvedimento n. 43278 del 29/10/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui rigetta il riconoscimento del titolo estero per la classe di concorso ADSS (sostegno nella scuola secondaria di II grado), nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso ivi compreso il parere evocato dal gravato rigetto e reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca – trasmesso al Ministero con la gravata nota prot. DGINTCO n. 7286/2024, e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot.DGOSV n. 19091/2024, nonché, ove occorra, di ogni altro eventuale atto consequenziale, successivo e connesso, ivi compreso il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990; nonché della nota prot. DGOSV n. 9583 del 7 marzo 2024, a mezzo della quale è stato richiesto al Ministero dell’Università e della Ricerca di rendere parere; nonché ove occorra del provvedimento n. 43278 del 29/10/2024, notificato all’USP di Verona prot. 21689 del 13/11/2024, tramite cui comunicava il rigetto; nonché del parere reso per le vie brevi dall’USP di Verona in data 14/11/2024, dal protocollo non conosciuto, con riferimento all’esclusione del ricorrente; nonché di qualunque altro atto, parere o provvedimento, tramite cui è stato rigettato il titolo del ricorrente ed è stata disposta l’esclusione dell’istante dalla continuità didattica; e di tutti gli atti meglio nell’epigrafe del ricorso indicati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno per la classe ADSS e conseguente esclusione dalla procedura di continuità didattica
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 e della direttiva 2005/36/CE, del titolo spagnolo denominato “Curso Superior de especialización en Atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, nonché il provvedimento di esclusione adottato dall'istituto scolastico. Ha dedotto plurime censure relative alla violazione della disciplina nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, alla violazione delle regole procedimentali, all'eccesso di potere e all'insufficienza della motivazione. L'Amministrazione aveva ritenuto ostativo il fatto che il titolo fosse un “titolo proprio” dell'università spagnola e non un titolo ufficiale dell'ordinamento scolastico spagnolo, sostenendo inoltre la sostanziale diversità tra il percorso formativo estero e quello italiano per la specializzazione sul sostegno. Il ricorrente ha contestato sia l'automatica rilevanza attribuita alla natura non ufficiale del titolo, sia l'inadeguatezza del raffronto tra i percorsi e la mancata considerazione di misure compensative.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha annullato il diniego ministeriale ai fini del riesame dell'istanza e dell'eventuale assegnazione di misure compensative. Il giudice ha ritenuto illegittimo considerare automaticamente ostativa la distinzione tra titolo ufficiale e titolo proprio universitario: l'Amministrazione deve valutare concretamente l'insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la comparabilità del percorso estero con quello richiesto in Italia e, ove necessario, imponendo misure compensative proporzionate, quali attività didattiche, tirocinio o laboratorio aggiuntivi. Anche il raffronto effettuato dall'Amministrazione è stato ritenuto apodittico e scarsamente motivato, poiché non spiegava adeguatamente la radicale e incolmabile diversità tra i due percorsi né perché eventuali misure compensative non potessero colmare le differenze rilevate. Il TAR ha richiamato i principi affermati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022 e la successiva giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui, anche quando la direttiva 2005/36/CE non sia direttamente applicabile, le autorità devono procedere a una valutazione comparativa alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE. Le spese sono state compensate per la presenza di contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2005/36/CE, applicata alla domanda di riconoscimento del titolo formativo estero.
direttiva 2005/36/CE
Impone una valutazione sostanziale delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e consente l'adozione di misure compensative proporzionate quando sussistano differenze tra la formazione estera e quella nazionale.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Costituisce la base per l'adozione di misure compensative, ove necessarie per colmare le differenze tra i percorsi formativi.
art. 45 TFUE
Tutela la libera circolazione dei lavoratori e, anche fuori dall'ambito diretto della direttiva 2005/36/CE, richiede una valutazione comparativa dei titoli, delle certificazioni e dell'esperienza pertinente.
art. 49 TFUE
Tutela la libertà di stabilimento e impone, nei casi pertinenti, una valutazione comparativa delle competenze possedute rispetto a quelle richieste dall'ordinamento nazionale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato tra gli atti procedimentali impugnati quale preavviso di rigetto.
l. n. 517/1977
Richiamata per individuare la funzione dell'insegnante di sostegno, quale docente chiamato a favorire l'integrazione degli alunni con disabilità mediante interventi individualizzati.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo estero per l'accesso all'insegnamento di sostegno, l'Amministrazione non può respingere la domanda per il solo fatto che il titolo sia un titolo proprio universitario e non un titolo ufficiale dell'ordinamento dello Stato di origine; deve valutarne in concreto contenuto, livello, durata e risultati rispetto alla formazione richiesta nello Stato ospitante.
- La valutazione del titolo estero deve considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dall'interessato e deve essere svolta mediante un'istruttoria effettiva e una motivazione analitica, non mediante il mero richiamo a differenze generiche o apodittiche tra i programmi formativi.
- Quando emergano differenze tra la formazione estera e quella nazionale, l'Amministrazione deve verificare previamente se esse siano colmabili mediante misure compensative proporzionate, quali attività didattiche, tirocinio o laboratorio aggiuntivi; il diniego è illegittimo se non spiega perché tali misure non siano idonee.
- Anche qualora la direttiva 2005/36/CE non sia direttamente applicabile, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono alle autorità dello Stato ospitante di confrontare i diplomi, i certificati, gli altri titoli e l'esperienza pertinente dell'interessato con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
- Il fatto che un titolo non sia rilasciato o riconosciuto dallo Stato membro di origine non obbliga lo Stato ospitante a riconoscerlo, ma non impedisce che esso sia preso in considerazione nell'ambito della valutazione comparativa complessiva.
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