Cassazione Penale, Ordinanza n. 32347/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato riconosciuto responsabile, all'esito di giudizio abbreviato, del trasporto e della detenzione illeciti, in concorso con altri, di 38,1 kg lordi di hashish suddivisi in 43 involucri, con contestazione dell'aggravante dell'ingente quantità e della recidiva reiterata e specifica. La Corte di appello aveva rideterminato la pena in due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa, revocando l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Con unico motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte di appello avesse valutato due volte i medesimi elementi: l'ingente quantità della sostanza, già valorizzata come aggravante ai sensi dell'art. 80 d.P.R. 309/1990, e i precedenti penali, già considerati ai fini della recidiva. Ha dedotto quindi la violazione del ne bis in idem sostanziale e degli artt. 63, comma 1, e 68 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione manifestamente illogica o apparente. Nel caso concreto, la pena base era stata fissata in misura intermedia e la Corte di appello aveva fornito una motivazione ampia e analitica, richiamando anche precedenti penali recenti e specifici. Quanto al ne bis in idem sostanziale, la Corte ha ribadito che un elemento integrante una circostanza aggravante non può essere utilizzato sia per determinare la pena base sia per applicare l'aumento circostanziale. Tuttavia, ha escluso la violazione nel caso concreto, poiché la Corte territoriale non aveva considerato esclusivamente il dato ponderale della sostanza, ma anche le modalità della condotta, ritenute indicative dell'elevato disvalore del fatto. La censura è stata inoltre ritenuta, per la parte relativa alla congruità della pena, una sollecitazione a una non consentita rivalutazione di merito. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice applicata per il trasporto e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Circostanza aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente contestata nel caso concreto.
art. 133 c.p.
Criteri di commisurazione della pena, la cui applicazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per motivazione apparente o manifestamente illogica.
art. 63, comma 1, c.p.
Impone che l'aumento o la diminuzione per una circostanza tipizzata sia calcolato su una pena base che non valorizzi nuovamente il medesimo fatto integrante la circostanza.
art. 68 c.p.
Richiamato dal ricorrente nel dedurre la violazione del ne bis in idem sostanziale nel trattamento sanzionatorio.
art. 616 c.p.p.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nella determinazione della pena, il giudice non può valorizzare il medesimo fatto sia per fissare la pena base sia per applicare l'aumento o la diminuzione derivante da una circostanza aggravante o attenuante tipizzata, poiché la base di calcolo deve escludere l'elemento già assorbito nella circostanza.
- Non sussiste duplicazione valutativa quando, oltre al dato fattuale integrante la circostanza aggravante, il giudice considera autonomamente ulteriori elementi della condotta, quali le modalità del fatto e il complessivo disvalore dell'azione, ai fini della commisurazione della pena ex art. 133 c.p.
- La determinazione della pena tra i limiti edittali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è normalmente censurabile in cassazione quando la pena sia collocata in misura media o prossima al minimo e la motivazione non sia apparente o manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la doglianza sulla pena si risolve nella richiesta di una nuova valutazione della sua congruità, non consentita al giudice di legittimità in presenza di una motivazione logicamente adeguata.
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