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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1629/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per violazione della legge sugli stupefacenti, nella parte in cui, oltre alla pena di 2 anni di reclusione e Euro 8.000 di multa, era stato posto a carico dell'imputata l'addebito delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. La ricorrente contestava che tali spese non potessero essere poste a suo carico.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condiviso il principio espresso da Sez. 6, Sent. n. 46403/2019 (Qata) secondo cui, in tema di patteggiamento, le spese di custodia cautelare in carcere possono essere addebitate all'imputato anche se la pena applicata non supera i due anni, poiché tali spese non rientrano nelle 'spese del procedimento' ai sensi dell'art. 445 c.p.p. e sono soggette a ripetizione ai sensi dell'art. 204 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte ha inoltre ritenuto che, benché sussistesse assenza di colpa della parte nel proporre il ricorso per via della presenza di precedenti contrastanti, il ricorso rimaneva inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Riferimento alla procedura di applicazione della pena (patteggiamento); contesto procedurale dell'impugnazione.

  • art. 445 c.p.p.

    Le 'spese del procedimento' in senso stretto non comprendono, secondo la Corte, le spese di custodia cautelare in carcere; pertanto l'art. 445 non impedisce l'addebito di tali spese all'imputato.

  • art. 204 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede la ripetizione delle spese di mantenimento in carcere, consentendo l'addebito nei confronti dell'imputato delle spese di custodia cautelare.

  • Sez. 6 Sentenza n. 46403 del 08/10/2019 (Qata, rv. 277409-01)

    In tema di patteggiamento, le spese di custodia cautelare in carcere vanno addebitate all'imputato anche se la pena applicata non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena detentiva, trattandosi di spese non rientranti nella categoria delle spese del procedimento in senso stretto ex art. 445 cod. proc. pen. ed essendo soggette a ripetizione, ai sensi dell'art. 204 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    Giurisprudenza di legittimità consolidata che ha guidato la decisione: il patteggiamento non esclude l'addebito delle spese di custodia cautelare anche per pene pari o inferiori a due anni.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), è consolidato che le spese di mantenimento in carcere possono essere addebitate all'imputato anche se la pena applicata è pari o inferiore a due anni.
  • Occorre distinguere tra 'spese del procedimento' (art. 445 c.p.p.) e spese di custodia/ mantenimento in carcere: le seconde sono considerate ripetibili e non ricomprese nelle spese del procedimento.
  • Prima di proporre ricorso, verificare la giurisprudenza dominante: se sussistono precedenti contrari l'impugnazione può essere proposta senza sanzione per colpa, ma ciò non garantisce l'accoglimento del ricorso.
  • Per contestare l'addebito delle spese di custodia è utile proporre argomentazioni fattuali o giuridiche specifiche (es. assenza di effettiva detenzione, pagamento già avvenuto, incongruenze documentali) o invocare profili di illegittimità normativa o di eccessività.
  • In sede preventiva conviene concordare con il PM le condizioni dell'applicazione della pena o ottenere chiarimenti formali sull'eventuale addebito delle spese di custodia prima di accettare il patteggiamento.

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