Cassazione Civile, Ordinanza n. 20324/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2006 con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito della società, sostenendo che la plusvalenza derivante da un'operazione di sale and lease back di un immobile sociale dovesse essere tassata ai fini IRES in un arco quinquennale, secondo la disciplina fiscale delle plusvalenze patrimoniali da cessione onerosa di beni d'impresa. La contribuente aveva invece sostenuto che, trattandosi di operazione finanziaria atipica con causa di finanziamento, la plusvalenza dovesse essere ripartita lungo l'intera durata del leasing, pari a quindici anni, in applicazione dell'art. 2425-bis c.c. La CTR aveva accolto l'appello principale dell'Ufficio e respinto quello incidentale della società. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 86 d.P.R. 917/1986, dell'art. 2425-bis c.c. e degli artt. 83 e 109 d.P.R. 917/1986, sostenendo l'erroneità della qualificazione dell'operazione come somma di due contratti autonomi e la conseguente illegittimità della tassazione immediata della plusvalenza nell'anno e nei quattro successivi; con il secondo motivo ha dedotto contraddittorietà della motivazione, perché la sentenza avrebbe da un lato richiamato l'ammortamento quindicennale dei canoni e del bene strumentale, e dall'altro ammesso la tassazione della plusvalenza nel quinquennio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, in tema di reddito d'impresa, la plusvalenza realizzata con un contratto di sale and lease back, socialmente tipico e avente causa finanziaria diversa da quella della vendita, deve essere ripartita in funzione della durata del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 2425-bis c.c. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della società, con conseguente annullamento della ripresa fiscale contestata. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 86 d.P.R. 917/1986
la CTR lo aveva applicato per qualificare la plusvalenza come derivante da cessione onerosa di bene d'impresa; la Cassazione ha invece affermato che, nel sale and lease back, la plusvalenza va ripartita in funzione della durata del leasing secondo l'art. 2425-bis c.c., non secondo la sola disciplina fiscale della cessione immediata
art. 2425-bis c.c.
la plusvalenza derivante dal sale and lease back deve essere imputata lungo la durata del contratto di locazione finanziaria
art. 83 d.P.R. 917/1986
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della determinazione del reddito d'impresa
art. 109 d.P.R. 917/1986
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina fiscale applicabile
art. 360 c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge
art. 360 c.p.c.
invocato per denunciare contraddittorietà della motivazione
art. 384 c.p.c.
ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- Nel contratto di sale and lease back, la plusvalenza realizzata dalla cessione del bene non va automaticamente tassata come effetto di una cessione isolata, ma deve essere considerata alla luce della causa finanziaria unitaria dell'operazione.
- Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, la plusvalenza derivante da un sale and lease back socialmente tipico deve essere ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria, secondo il criterio civilistico contabile richiamato dall'art. 2425-bis c.c.
- Se la decisione di merito si discosta da un orientamento di legittimità consolidato sulla qualificazione e sugli effetti fiscali dell'operazione, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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