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Sentenza

Sentenza del 21/12/2016 n. 26532 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale trattenute sulla pensione integrativa, sostenendo che, per gli anni dal 1999 al 2007, la base imponibile dovesse essere pari all’87,50% dell’importo erogato e non al 100%. La CTP aveva dichiarato la decadenza della domanda per gli anni 1999-2002 e riconosciuto il rimborso per il periodo successivo; la CTR aveva confermato. L’Agenzia ha contestato in Cassazione, con tre motivi esaminati congiuntamente, l’applicabilità del regime agevolato al fondo, la distinzione tra pensione obbligatoria e integrativa anche quando l’INPS le corrisponde in un’unica soluzione, l’errata applicazione della disciplina fiscale ratione temporis e la mancata dichiarazione di decadenza anche per il 2004.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia per quanto di ragione. Ha riconosciuto che il trattamento del fondo INPS aveva natura integrativa e rientrava nella disciplina della previdenza complementare, ma ha stabilito che, per le prestazioni erogate dal 1° gennaio 2001, non spettava applicare automaticamente la base imponibile ridotta all’87,50%: secondo la disciplina allora vigente, le prestazioni erano imponibili al lordo, salvo la parte corrispondente a redditi già assoggettati a imposta, se determinabile. Ha inoltre dichiarato la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per le ritenute fino al 22 luglio 2004, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973; la decadenza per gli anni 1998-2003 già dichiarata dalla CTR non era stata impugnata. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Spese dell’intero giudizio compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 38, comma 2

    Infine, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va dichiarata la decadenza della parte contribuente dal diritto a richiedere il rimborso, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, comma 2, fino a tutto il 22.7.2004.

    La domanda di rimborso delle ritenute è soggetta al termine decadenziale previsto dalla norma; nel caso deciso la decadenza è stata dichiarata per le somme riferite a ritenute fino al 22 luglio 2004.

  • D.Lgs. n. 124/1993

    Alla luce delle richiamate disposizioni deve ritenersi, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, che anche i fondi integrativi già istituiti dagli enti di cui alla L. n. 1975 del 1970 alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, e in particolare il Fondo di previdenza dei dipendenti INPS - ente espressamente menzionato dalla legge 1975/70 (art. 1, comma 3, e punto 1 della tabella allegata a detta legge), subentrato - ai sensi del D.L. 17 dicembre 1986, n. 973, art. 13 convertito con modificazioni nella L. 13 febbraio 1987, n. 26 - al Consorzio autonomo P.G., nei compiti relativi all'erogazione dei trattamenti previdenziali....previsti dalle norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile, sono soggetti alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 124 del 1993.

    La disciplina della previdenza complementare si applica anche ai fondi integrativi preesistenti indicati dalla Corte, compreso il fondo INPS subentrato al Consorzio, e non soltanto ai fondi di nuova istituzione.

  • D.P.R. n. 917/1986, artt. 47, comma 1, lett. h-bis, e 48, comma 7-bis, nel testo introdotto dalla L. n. 335/1995, art. 11, commi 7 e 8

    Nella presente fattispecie, pertanto, si rileva come il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7 bis, come introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 8, entrato in vigore il 17 agosto 1995, ha disposto che le prestazioni periodiche indicate nell'art. 47, comma 1, lett. h bis, dello stesso decreto presidenziale costituiscono reddito per l'87,5 dell'ammontare corrisposto e non per il loro intero ammontare.

    Nel regime originario, le prestazioni periodiche delle forme pensionistiche complementari richiamate dall’art. 47 erano imponibili per l’87,5% dell’importo corrisposto. La Corte precisa però che tale disciplina non governava le prestazioni qui rilevanti erogate dal 2001 in avanti, in ragione delle successive modifiche normative.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 48-bis, lett. d), come modificato dal D.Lgs. n. 47/2000, art. 10, comma 1, lett. f), con decorrenza dal 1° gennaio 2001

    con il quale si è previsto che le prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h) bis, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ovverosia sono tassabili non già solo sull'87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto, come sostenuto dalla CTR sulla scorta dell'originario testo normativo, sebbene sull'intero, quel testo non essendo più in vigore al momento dell'erogazione assoggettata al prelievo fiscale.

    Dal 1° gennaio 2001, le prestazioni sono imponibili sull’intero importo, fatta salva la parte corrispondente a redditi già tassati, se determinabile. Non è quindi applicabile in via generale la precedente riduzione della base imponibile al 87,5%.

  • D.Lgs. n. 47/2000, art. 19, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 168/2001, art. 13

    La disposizione è richiamata per individuare la decorrenza temporale delle modifiche alla disciplina fiscale: la nuova regola di imponibilità opera dal 1° gennaio 2001, anche se il decreto è entrato in vigore successivamente.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Per i fondi pensione integrativi preesistenti, la mancata iscrizione autonoma all’albo COVIP non esclude di per sé l’applicazione della disciplina della previdenza complementare: occorre considerare la natura del fondo e la sua collocazione nell’assetto previdenziale, inclusi eventuali subentri o trasferimenti all’INPS.
  • La corresponsione in un’unica soluzione da parte dell’INPS della pensione obbligatoria e della quota integrativa non trasforma le due prestazioni in un unico titolo giuridico né elimina, da sola, la natura complementare della quota integrativa.
  • Il regime fiscale va individuato con riferimento alla data di erogazione della prestazione e alla disciplina allora vigente. In questo caso, dal 1° gennaio 2001 non operava più l’imponibilità forfettaria limitata all’87,5%: era imponibile l’intero importo, salvo la quota di redditi già tassati, se determinabile.
  • Le istanze di rimborso tributario devono essere presentate entro il termine decadenziale applicabile; il riconoscimento nel merito del trattamento fiscale non consente di recuperare somme per le quali il diritto al rimborso è già decaduto.

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