Sentenza n. 13217/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di rilascio dell'aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti lungo periodo UE presentata dal ricorrente con assicurata password 055991386609 spedita in data 5 luglio 2024 (pratica 25RM023956) e con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere sulla istanza presentata dal ricorrente con provvedimento espresso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, presentata il 5 luglio 2024, chiedendo che fosse ordinato alla Questura di Roma di pronunciarsi con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha comunicato che il procedimento si era concluso l’8 luglio 2026 con il rilascio del titolo. Il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione del compenso al difensore, essendo stato ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rilascio del titolo ha soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente e ha fatto venir meno l’interesse a ottenere una pronuncia sul silenzio. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito. Il Tribunale ha liquidato al difensore del ricorrente euro 903,25, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge: l’importo deriva dalla riduzione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato e per la definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per l’avviso alle parti circa la possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
Rimette al giudice la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, tenendo conto dell’impegno professionale.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Dimezza i compensi spettanti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
art. 4 D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022
Impone di considerare, nella determinazione del compenso, le caratteristiche dell’attività prestata, dell’affare trattato e il risultato del giudizio; il comma 9 è stato applicato per la riduzione collegata alla pronuncia in rito.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, durante il giudizio, l’amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto, soddisfacendo la pretesa sostanziale del ricorrente.
- La liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo deve tenere conto dei valori medi tariffari, dell’impegno professionale, delle caratteristiche dell’attività svolta, del valore della controversia e dell’esito del giudizio, applicando le riduzioni previste dalla normativa vigente.
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