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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29419/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Violazione di legge e vizio di motivazione per omissione della verifica e della motivazione circa l'avvenuta iscrizione a ruolo della somma e la notifica della cartella esattoriale, necessari per accertare se l'esecuzione era iniziata e, conseguentemente, se il termine decennale di prescrizione della pena aveva cessato di decorrere.

La decisione

Il ricorso è stato accolto: l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha esposto né motivato se l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella erano avvenute, omissione che impedisce di verificare l'effettivo decorso del termine di prescrizione; ha richiamato il principio secondo cui il termine decennale di prescrizione cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, che coincide con l'iscrizione a ruolo.

Norme richiamate

  • Sez. 1, n. 22515 del 28/02/2024

    Giurisprudenza che afferma che il termine decennale di prescrizione cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, individuato nell'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento.

  • Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020

    Vitobello, Rv. 279453 – 01

    Conferma il criterio che l'iscrizione a ruolo manifesta in modo univoco la volontà dello Stato di procedere alla riscossione e segna l'inizio dell'esecuzione ai fini della prescrizione.

Massime di principio

  • Il termine decennale di prescrizione della pena cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, che coincide con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento.
  • L'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale sono elementi decisivi per accertare l'inizio dell'esecuzione; il giudice chiamato a decidere deve verificare la loro sussistenza e darne conto in motivazione.
  • L'omessa verifica e motivazione su tale punto configura vizio motivazionale idoneo ad annullare il provvedimento impugnato e a imporre il rinvio per nuovo esame.
  • In situazioni analoghe le parti (e l'organo dell'accusa) devono produrre e far emergere dagli atti la prova dell'iscrizione a ruolo e delle notifiche, poiché tali elementi possono interrompere o far cessare il decorso della prescrizione.
  • Sul rinvio la Corte d'appello è libera nell'esito ma deve conformarsi al principio giurisprudenziale richiamato e motivare espressamente sulla sussistenza o meno dell'inizio dell'esecuzione.

Testo integrale

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