Regolamento (UE) 2026/73
Regolamento delegato (UE) 2026/73 della Commissione, del 4 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la semplificazione del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare in merito alle attività ecosostenibili e i regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 per quanto riguarda la semplificazione di determinati criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se le attività economiche non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riduce e semplifica gli obblighi di comunicazione sulla tassonomia UE previsti dal regolamento delegato (UE) 2021/2178, introducendo soglie di materialità del 10% per esentare dalla valutazione talune attività o esposizioni non rilevanti e alleggerendo la struttura dei modelli di reporting. Modifica inoltre il perimetro dei denominatori dei KPI per varie categorie di operatori finanziari, chiarendo esclusioni, inclusioni volontarie e criteri di scomposizione delle esposizioni. Parallelamente aggiorna alcuni criteri DNSH tecnici nei regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486, soprattutto in materia di sostanze chimiche e sostanze pericolose, per semplificare la verifica di non arrecare un danno significativo. Le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2026, con un regime transitorio per l’esercizio 2025 e un rinvio al 2028 per alcuni KPI degli enti creditizi.
Semplificazione degli obblighi di informativa sulla tassonomia UE e di alcuni criteri tecnici DNSH, con modifica dei regolamenti delegati su disclosure, clima e attività economiche sostenibili.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle imprese non finanziarie e finanziarie soggette all’obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità ai sensi degli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE, nonché ai gestori di attività finanziarie, agli enti creditizi, alle imprese di investimento e alle imprese di assicurazione e riassicurazione che rendono informativa ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Incide inoltre sui criteri tecnici della tassonomia per le attività economiche di cui ai regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486. Si applica negli Stati membri in modo direttamente vincolante dal 1° gennaio 2026, con facoltà di usare, per l’esercizio avente inizio tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, i testi previgenti come applicabili al 31 dicembre 2025; alcuni obblighi per gli enti creditizi relativi al portafoglio di negoziazione e a commissioni/compensi decorrono dal 1° gennaio 2028. Sono previste esclusioni e deroghe per attività, esposizioni o ricavi non rilevanti dal punto di vista finanziario entro soglia del 10%, nonché per categorie di attivi non valutabili ai fini della tassonomia (derivati, liquidità, avviamento, merci, ecc.).
Modifica dei regolamenti delegati sulla tassonomia UE e sui criteri DNSH
Il regolamento interviene in modo coordinato sul sistema di informativa della tassonomia UE e su alcuni criteri tecnici che definiscono quando un’attività economica non arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali. La ratio dichiarata è ridurre oneri amministrativi, duplicazioni informative e complessità dei modelli, senza compromettere la trasparenza sostanziale verso investitori e mercato.
Ambito soggettivo e logica dell’intervento
L’atto riguarda principalmente le imprese non finanziarie e finanziarie soggette alla rendicontazione di sostenibilità prevista dalla direttiva 2013/34/UE, nonché i soggetti finanziari che rendono disclosure tassonomica ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852: gestori di attività finanziarie, enti creditizi, imprese di investimento e imprese di assicurazione/riassicurazione. Il testo precisa che il sistema di KPI della tassonomia traduce i criteri di vaglio tecnico in indicatori quantitativi utili a informare investitori e pubblico, a sostenere il finanziamento di attività ecosostenibili e a prevenire il greenwashing.
Semplificazione degli obblighi di informativa per imprese non finanziarie
Per le imprese non finanziarie, il regolamento introduce una soglia di materialità del 10% per poter non valutare la tassonomia con riferimento a talune attività economiche considerate non rilevanti dal punto di vista finanziario. La deroga opera per il KPI del fatturato e delle CapEx quando il relativo ammontare cumulativo connesso alle attività escluse è inferiore al 10% del denominatore del KPI; per le OpEx è previsto un regime più articolato, consentendo l’omissione della valutazione quando tali spese non sono rilevanti per il modello aziendale, purché l’impresa comunichi il denominatore complessivo e motivi la non rilevanza.
Il regolamento impone che tali attività siano evidenziate separatamente come attività non rilevanti e che le informazioni contestuali specifichino il settore di attività economica interessato e la ragione dell’esclusione. Nei modelli di informativa è inoltre rafforzata la tracciabilità delle attività considerate non rilevanti, anche richiamando la classificazione NACE, ove utile.
Disciplina per i soggetti finanziari e per i rispettivi KPI
Per i gestori di attività finanziarie, gli enti creditizi, le imprese di investimento e le imprese assicurative/riassicurative viene introdotto un impianto analogo, basato su soglie di non rilevanza e sulla comunicazione separata degli elementi esclusi. Per gli enti creditizi la semplificazione riguarda, tra l’altro, attivi in bilancio, garanzie finanziarie, attività finanziarie gestite, ricavi da commissioni e compensi, portafogli di negoziazione e alcune esposizioni fuori bilancio; per le imprese di investimento si applica sia alla negoziazione per conto proprio sia ai servizi di investimento diversi dalla negoziazione; per le imprese assicurative e riassicurative la disciplina riguarda premi/ricavi non vita e investimenti.
Il testo chiarisce anche che, nel calcolo dei KPI finanziari, restano esclusi dal denominatore gli strumenti o le esposizioni che non consentono una valutazione significativa di ammissibilità/allineamento, come derivati, liquidità, prestiti interbancari a vista, avviamento e merci. Sono poi disciplinate le esposizioni verso controparti non soggette agli obblighi di disclosure di sostenibilità: in linea generale esse escono dal denominatore, ma possono essere incluse volontariamente in alcuni casi, con corrispondente inclusione nel numeratore secondo regole di ponderazione o con limite al valore delle attività allineate effettivamente finanziate.
Trasparenza sulle esposizioni non rilevanti e rapporti con le controparti
Una parte rilevante dell’intervento consiste nel rendere visibili le quote escluse dai KPI. Le imprese finanziarie devono indicare nei modelli le esposizioni che finanziano attività economiche non rilevanti delle controparti non finanziarie, quelle verso controparti finanziarie non valutate, nonché le esposizioni ritenute non rilevanti dall’impresa stessa. Le controparti che scelgono una disclosure volontaria ai sensi della tassonomia possono essere incluse nei KPI finanziari; in tal caso, l’informazione va ponderata secondo i dati volontariamente comunicati.
Il regolamento affronta anche il tema delle società veicolo, prevedendo che siano incluse nei KPI quando finanziano imprese o attivi di soggetti che restano nel perimetro della tassonomia. In sostanza, il nuovo assetto cerca di mantenere comparabilità e accuratezza, evitando però di estendere in modo eccessivo gli obblighi di verifica a soggetti non coperti dalla rendicontazione obbligatoria.
Modelli di informativa: semplificazione, accorpamenti e soppressioni
I modelli contenuti negli allegati del regolamento delegato (UE) 2021/2178 vengono ampiamente riscritti. Il numero e la complessità delle tabelle sono ridotti; molte informazioni sono ora richieste in forma più sintetica o aggregata. Per le attività nei settori dei gas fossili e del nucleare vengono eliminati i modelli separati che duplicavano le informazioni già fornite in altri schemi, e per alcuni soggetti finanziari tali esposizioni vanno comunicate in forma aggregata.
Per i gestori di attività finanziarie, gli enti creditizi, le imprese di investimento e le imprese di assicurazione/riassicurazione sono sostituiti o aggiornati i rispettivi modelli di sintesi, di scomposizione settoriale e di KPI. L’impianto complessivo resta basato su denominatore, quota ammissibile, quota allineata, scomposizione per obiettivo ambientale e indicazione delle esposizioni non valutate o non rilevanti.
Rinvio di alcuni obblighi bancari e clausola di standstill per il 2025
Per gli enti creditizi, gli obblighi relativi a commissioni e compensi e al portafoglio di negoziazione sono rinviati al 1° gennaio 2028. Fino al 31 dicembre 2027, le imprese finanziarie che non dichiarano di avere attività associate alla tassonomia possono non applicare gli articoli da 2 a 8 del regolamento delegato, purché inseriscano nella relazione sulla gestione una specifica formula standard che nega la sussistenza di attività associate alle attività economiche ecosostenibili.
Sul piano temporale, il regolamento entra in vigore dopo il ventesimo giorno dalla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, per non imporre costi di adeguamento retroattivi, è consentito per l’esercizio finanziario 2025 continuare ad applicare la disciplina previgente, come risultante al 31 dicembre 2025.
Aggiornamento dei criteri tecnici DNSH
Oltre alla disclosure, il regolamento interviene sui regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486, sostituendo le appendici C relative ai criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento con riferimento all’uso e alla presenza di sostanze chimiche. I nuovi testi chiariscono in modo più preciso le eccezioni e le esenzioni già previste da altre fonti del diritto dell’Unione: regolamento (UE) 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, direttiva 2011/65/UE sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, regolamento REACH n. 1907/2006, regolamento (CE) n. 1272/2008, regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio e regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti.
La finalità è ridurre gli oneri di verifica per le imprese e aumentare la chiarezza giuridica, consentendo in particolare di utilizzare le esenzioni e le deroghe esistenti quando manca un’alternativa tecnicamente o scientificamente praticabile, o quando la normativa settoriale già ammette specifiche eccezioni.
Implicazioni pratiche per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, l’elemento operativo centrale è la revisione dei processi interni di raccolta dati, classificazione delle attività e predisposizione delle tabelle tassonomiche. Occorre identificare le attività o esposizioni sotto soglia, documentare la ragione della non rilevanza, verificare la coerenza tra numeratore e denominatore dei KPI e aggiornare i template di reporting alla nuova struttura. Particolare attenzione va riservata agli enti creditizi, per i quali il rinvio al 2028 di alcune sezioni e la ricalibratura del perimetro delle esposizioni valutabili incidono direttamente sulla pianificazione della disclosure 2026-2027.
Disposizioni principali
Soglia di non rilevanza per imprese non finanziarie
Le imprese non finanziarie possono non valutare l’ammissibilità/allineamento alla tassonomia per attività economiche non rilevanti quando il fatturato, le CapEx o, a determinate condizioni, le OpEx cumulative associate a tali attività sono inferiori al 10% del denominatore del KPI pertinente. Per le OpEx è previsto un regime più flessibile: se le spese operative non sono rilevanti per il modello aziendale, l’impresa può omettere la valutazione purché indichi il totale del denominatore e spieghi la non rilevanza; se invece le OpEx sono in linea di principio rilevanti, opera la soglia del 10%.
Soglia di non rilevanza per gestori di attività finanziarie, enti creditizi, imprese di investimento e assicurazioni
Per ciascuna categoria sono introdotte deroghe analoghe basate sulla soglia del 10% per attività finanziarie gestite, attivi in bilancio, garanzie finanziarie, ricavi da commissioni e compensi, attività finanziarie possedute per negoziazione, ricavi di servizi di investimento e premi/ricavi assicurativi o riassicurativi non vita. Le attività/esposizioni escluse devono essere indicate separatamente come non rilevanti.
Nuova disciplina del denominatore dei KPI finanziari
Sono escluse dal denominatore dei KPI finanziari varie categorie non valutabili ai fini della tassonomia, tra cui derivati, disponibilità liquide e mezzi equivalenti, prestiti interbancari a vista, avviamento, merci e altre categorie non menzionate. Inoltre, le esposizioni verso controparti non soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità della direttiva 2013/34/UE sono in linea generale escluse, salvo inclusioni volontarie o casi di società veicolo che finanziano soggetti rilevanti o controparti facenti parte di gruppi consolidati.
Rafforzamento della trasparenza sulle attività non rilevanti
Le imprese devono comunicare separatamente, nei modelli e nelle informazioni contestuali, le attività/esposizioni considerate non rilevanti, indicando il settore economico interessato e la motivazione della non rilevanza. L’obiettivo è evitare che attività dannose siano occultate nel denominatore e garantire trasparenza per investitori e pubblico.
Semplificazione e modifica dei modelli di informativa
I modelli dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2178 sono abbreviati e semplificati; l’allegato XII di tale regolamento è soppresso. Per le attività nei settori dei gas fossili e del nucleare sono eliminati modelli specifici duplicativi e si prevede una disclosure aggregata per alcune esposizioni. Sono aggiornati anche i modelli per gestori di attività finanziarie, enti creditizi, imprese di investimento e assicurazione/riassicurazione.
Rinvio e clausola transitoria per alcuni KPI bancari
Le sezioni 1.2.3 e 1.2.4 dell’allegato V del regolamento delegato (UE) 2021/2178 si applicano dal 1° gennaio 2028. Fino al 31 dicembre 2027, gli articoli da 2 a 8 del regolamento delegato non si applicano alle imprese finanziarie che non dichiarano attività associate alla tassonomia, se esse inseriscono in relazione sulla gestione una formula standard che nega tale dichiarazione.
Aggiornamento dei criteri DNSH su sostanze chimiche
Gli allegati/appendici C dei regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 sono riscritti per chiarire i criteri generici DNSH relativi alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento per uso e presenza di sostanze chimiche. Sono richiamate ed integrate le esenzioni previste dal regolamento (UE) 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, dalla direttiva 2011/65/UE, dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), dal regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio e dal regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2026. Per l’esercizio finanziario 2025 le imprese possono continuare ad applicare i regolamenti delegati (UE) 2021/2178, (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 come vigenti al 31 dicembre 2025.
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