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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1322

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1322 della Commissione, del 4 luglio 2025, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’anno di riferimento 2026 a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce in modo puntuale come gli Stati membri devono organizzare e trasmettere a Eurostat i dati dell’indagine campionaria 2026 sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Stabilisce le variabili tecniche del set di dati, i formati di scambio, i termini di invio dei microdati e dei metadati, nonché il contenuto della relazione annuale sulla qualità. L’allegato contiene l’elenco esteso delle variabili e delle categorie da rilevare, includendo anche moduli su uso di Internet, servizi pubblici online, competenze digitali, sicurezza, privacy, Internet delle cose e impatto delle scelte di acquisto dei dispositivi.

Regolamento di esecuzione che stabilisce il set di dati, i formati tecnici di trasmissione e le modalità di rendicontazione sulla qualità per l’indagine campionaria sul dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione" per l’anno di riferimento 2026.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri nell’ambito delle statistiche europee sulle persone e sulle famiglie ai sensi del regolamento (UE) 2019/1700, per la raccolta, elaborazione e trasmissione a Eurostat dei dati micro, dei metadati e della relazione annuale sulla qualità relativi al dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione". Riguarda famiglie e individui residenti nel territorio dello Stato membro, con popolazioni di riferimento principali costituite da famiglie e persone di età compresa tra 16 e 74 anni; i dati su minori di 16 anni o persone oltre 74 anni possono essere forniti volontariamente. Le trasmissioni avvengono tramite il punto unico di accesso, con microdati, pesi e metadati strutturati; sono previste specifiche tecniche, codifiche e regole di validazione. Si applica senza pregiudizio per la possibilità di usare classificazioni statistiche compatibili con NUTS, ISCED, ISCO e NACE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1322 della Commissione

Il regolamento disciplina, per l’anno di riferimento 2026, le specifiche tecniche dell’indagine per campione nel dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione" prevista dal regolamento (UE) 2019/1700. La disciplina mira ad assicurare uniformità, interoperabilità e qualità nella raccolta e trasmissione dei dati statistici dagli Stati membri a Eurostat, anche mediante un set standardizzato di variabili e formati di scambio.

Base giuridica e contesto

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2019/1700, in particolare sugli articoli 7, paragrafo 1, 8, paragrafo 3, e 13, paragrafo 6. Nei considerando la Commissione evidenzia tre obiettivi principali: agevolare la trasmissione di informazioni, definire in modo dettagliato le relazioni annuali sulla qualità e assicurare un’attuazione accurata dell’indagine campionaria sulle TIC. Viene inoltre richiamata l’esigenza di armonizzazione tra domini statistici e di eliminazione di ostacoli tecnici alla trasmissione e all’elaborazione dei dati.

Oggetto del regolamento

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento:

  • precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati;
  • definisce i formati tecnici per la trasmissione delle informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat);
  • specifica modalità e contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità nel dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione".

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 introduce tre nozioni operative:

  • "periodo di rilevazione sul campo": periodo durante il quale i dati sono raccolti dai rispondenti;
  • "periodo di riferimento": periodo al quale si riferisce un’informazione specifica;
  • "punto unico di accesso": spazio comune di ricezione dei dati statistici trasmessi a Eurostat.

Popolazioni di riferimento, unità di osservazione e soggetti rilevati

Ai sensi dell’articolo 4, le popolazioni di riferimento sono:

  • le famiglie nel territorio dello Stato membro;
  • gli individui che hanno la dimora abituale nel territorio dello Stato membro.

Per le variabili relative alle famiglie, le informazioni sono rilevate su famiglie con almeno un membro tra i 16 e i 74 anni residente nello Stato membro. Per le variabili individuali, i dati sono rilevati su persone tra 16 e 74 anni residenti nello Stato membro. Per i soggetti al di sotto dei 16 anni o sopra i 74 anni, la fornitura dei dati è facoltativa.

La rilevazione è effettuata su un campione di famiglie o su un campione di persone appartenenti a famiglie come unità di osservazione.

Periodi di riferimento e periodo di rilevazione

L’articolo 5 distingue due regimi temporali:

  • per la tematica dettagliata "interazione con le amministrazioni pubbliche", il periodo di riferimento comprende gli ultimi tre trimestri del 2025 e il primo trimestre del 2026;
  • per tutte le altre tematiche dettagliate della tematica 07 "partecipazione alla società dell’informazione", il periodo di riferimento è il primo trimestre del 2026.

La data della prima intervista costituisce la data di riferimento. L’articolo 6 precisa inoltre che, per i dati forniti direttamente dai rispondenti, il periodo di rilevazione sul campo è il secondo trimestre del 2026.

Regole metodologiche: correzione, imputazione e stima

L’articolo 7 disciplina il trattamento dei dati mancanti, non validi o incoerenti:

  • i dati possono essere oggetto di imputazione, modellizzazione o ponderazione;
  • per le variabili nelle tematiche "accesso alle TIC" e "competenze digitali" possono essere applicati metodi di imputazione statistica, ove opportuno;
  • la procedura deve preservare la variazione tra le variabili e la loro correlazione;
  • sono preferibili metodi che includano componenti di errore nei valori imputati rispetto alla mera imputazione di un valore previsto;
  • sono preferibili metodi che tengano conto della struttura o di altre caratteristiche della distribuzione congiunta delle variabili rispetto all’approccio marginale o univariato.

Trasmissione dei dati e dei metadati

L’articolo 8 impone scadenze e formati precisi:

  • i dati definitivi devono essere trasmessi entro il 5 ottobre 2026;
  • la trasmissione avviene in forma di file di microdati, con i pesi adeguati;
  • i dati devono essere integralmente controllati e validati prima dell’invio;
  • la trasmissione deve avvenire tramite il formato comune di scambio di dati e metadati statistici e attraverso il punto unico di accesso;
  • i dati devono rispettare le regole di validazione conformemente alle specifiche delle variabili, basate su codifica e filtri dell’allegato;
  • i metadati devono essere trasmessi entro il 5 gennaio 2027 nella struttura standard definita da Eurostat, tramite il punto unico di accesso.

Relazione annuale sulla qualità

L’articolo 9 prevede l’obbligo per gli Stati membri di trasmettere a Eurostat una relazione annuale sulla qualità per il dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione", istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180. La relazione:

  • deve essere inviata secondo le norme tecniche definite da Eurostat;
  • deve essere trasmessa entro il 5 gennaio 2027;
  • deve essere presentata attraverso il punto unico di accesso.

Allegato: contenuto tecnico del set di dati

L’allegato costituisce la parte più estesa del regolamento e definisce il dettaglio del sistema informativo da rilevare. Per ciascuna variabile indica identificativo, descrizione, codici, etichette, filtri e tipo di variabile, consentendo anche l’uso di talune opzioni facoltative.

Le sezioni principali dell’allegato riguardano:

  • aspetti tecnici della rilevazione: anno dell’indagine, data della prima intervista, strato, unità primaria di campionamento;
  • dati di identificazione e pesi: ID famiglia, ID individuo, ID della famiglia di appartenenza, peso famiglia e peso individuo;
  • caratteristiche dell’intervista: durata, tipo di intervista (PAPI, CAPI, CATI, web, altro);
  • localizzazione: paese di residenza, regione NUTS 1, eventuali regioni NUTS 2 e NUTS 3, grado di urbanizzazione, ubicazione geografica;
  • demografia e famiglia: sesso, anno di nascita, età, cittadinanza, paese di nascita, composizione del nucleo familiare e fasce d’età dei componenti;
  • mercato del lavoro e istruzione: condizione lavorativa principale, posizione nella professione, settore NACE, professione ISCO, lavoro TIC/non TIC, lavoro manuale/non manuale, tempo pieno/parziale, stabilità del contratto, livello di istruzione ISCED;
  • salute e reddito: limitazioni funzionali e reddito mensile equivalente delle famiglie;
  • utilizzo delle TIC e partecipazione alla società dell’informazione: accesso a Internet, frequenza e attività online, e-commerce, competenze digitali, verifica dell’attendibilità delle informazioni online, privacy e sicurezza, uso di dispositivi e servizi connessi (Internet delle cose), interazione con le amministrazioni pubbliche, acquisti di beni e servizi via Internet;
  • effetti dell’uso e scelte di acquisto: smaltimento/riuso dei dispositivi sostituiti e fattori rilevanti nell’acquisto di dispositivi digitali, inclusi prezzo, design, hardware, efficienza energetica, eco-design e sistemi di ritiro.

Focus sull’interazione con le amministrazioni pubbliche

La parte dedicata all’interazione con le amministrazioni pubbliche è particolarmente ampia e copre:

  • accesso a informazioni personali archiviate presso amministrazioni o servizi pubblici;
  • consultazione di banche dati o registri pubblici;
  • ottenimento di informazioni generali;
  • download o stampa di moduli ufficiali;
  • prenotazione di appuntamenti;
  • ricezione di comunicazioni ufficiali tramite account online;
  • compilazione, modifica o approvazione della dichiarazione dei redditi;
  • richiesta di certificati, documenti ufficiali, prestazioni, diritti e presentazione di domande o denunce.

Sono inoltre previsti indicatori sui motivi del mancato utilizzo dei servizi online pubblici e sui problemi incontrati, tra cui difficoltà d’uso, problemi tecnici, e-ID, pagamenti, accessibilità, compatibilità mobile e altri ostacoli.

Sicurezza, privacy, fiducia e dati generati online

L’allegato include variabili relative ai comportamenti di tutela della privacy e della sicurezza digitale, come:

  • lettura dell’informativa privacy prima di trasmettere dati personali;
  • restrizione dell’accesso alla propria ubicazione o al profilo online;
  • rifiuto dell’uso pubblicitario dei dati;
  • verifica della sicurezza del sito web;
  • richiesta di aggiornamento o cancellazione dei dati presso motori di ricerca o siti web;
  • uso di impostazioni del browser per limitare i cookie;
  • utilizzo di software per limitare il tracciamento online.

Sono inoltre previste domande sui timori legati agli annunci personalizzati.

Internet delle cose e dispositivi connessi

Un’intera sezione è dedicata all’uso di dispositivi e sistemi connessi a Internet, tra cui:

  • termostati, contatori, luci, prese e soluzioni per la gestione energetica;
  • sistemi antifurto, rilevatori di fumo, telecamere e serrature connesse;
  • elettrodomestici intelligenti;
  • assistenti virtuali;
  • dispositivi indossabili, strumenti sanitari, giocattoli connessi e automobili con connessione wireless integrata.

Sono altresì previsti i motivi della mancata utilizzazione, quali ignoranza dell’esistenza, mancanza di necessità, costi, incompatibilità, carenze di competenze, preoccupazioni sulla riservatezza, sulla sicurezza e sulla salute.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti, ciò implica un obbligo immediato di conformità alle specifiche tecniche e ai termini previsti, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 chiarisce che il regolamento precisa gli aspetti tecnici del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione delle informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) e specifica le modalità di trasmissione e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità nel dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione".

Definizioni operative

L’articolo 2 definisce "periodo di rilevazione sul campo", "periodo di riferimento" e "punto unico di accesso". Quest’ultimo è lo spazio comune di ricezione dei dati statistici trasmessi a Eurostat.

Struttura e caratteristiche delle variabili

L’articolo 3 rinvia all’allegato per le caratteristiche tecniche delle variabili: identificativo, nome e descrizione, codici ed etichette, filtro e tipo di variabile.

Popolazioni di riferimento, unità di osservazione e rispondenti

L’articolo 4 identifica come popolazioni di riferimento le famiglie nel territorio dello Stato membro e gli individui con dimora abituale nello Stato membro. Per le variabili sulle famiglie si rilevano informazioni su famiglie con almeno un membro tra 16 e 74 anni; per le variabili individuali su persone di età compresa tra 16 e 74 anni. I dati su soggetti sotto i 16 anni o sopra i 74 anni possono essere forniti volontariamente. La rilevazione avviene su un campione di famiglie o di persone appartenenti a famiglie.

Periodi e date di riferimento

L’articolo 5 stabilisce che, per la tematica dettagliata "interazione con le amministrazioni pubbliche", il periodo di riferimento è costituito dagli ultimi tre trimestri del 2025 e dal primo trimestre del 2026. Per tutte le altre tematiche dettagliate della tematica 07 "partecipazione alla società dell’informazione" il periodo di riferimento è il primo trimestre del 2026. La data della prima intervista vale come data di riferimento.

Periodo di raccolta dei dati

L’articolo 6 fissa per i dati forniti direttamente dai rispondenti il periodo di rilevazione sul campo nel secondo trimestre del 2026.

Correzione, imputazione e stima

L’articolo 7 prevede che i dati siano oggetto di imputazione, modellizzazione o ponderazione in caso di informazioni mancanti, non valide o incoerenti. Per le tematiche "accesso alle TIC" e "competenze digitali" è possibile applicare metodi di imputazione statistica. Le procedure devono salvaguardare la variazione tra le variabili e la loro correlazione; sono preferiti metodi con componenti di errore rispetto alla semplice imputazione di un valore previsto, nonché approcci che tengono conto della distribuzione congiunta delle variabili.

Termini e formato di trasmissione dei dati

L’articolo 8 impone agli Stati membri di trasmettere i dati definitivi entro il 5 ottobre 2026. I dati devono essere trasmessi come file di microdati, comprensivi di pesi adeguati, integralmente controllati e validati prima dell’invio, usando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso. I metadati devono essere forniti nella struttura standard definita da Eurostat entro il 5 gennaio 2027, sempre tramite il punto unico di accesso.

Relazione annuale sulla qualità

L’articolo 9 dispone che gli Stati membri trasmettano a Eurostat una relazione annuale sulla qualità per il dominio istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180. La relazione va inviata secondo le norme tecniche definite da Eurostat entro il 5 gennaio 2027 e attraverso il punto unico di accesso.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Allegato: set di variabili e codifiche

L’allegato elenca in modo dettagliato le variabili tecniche e sostanziali da rilevare, le rispettive codifiche, i filtri e i tipi di variabile. Include, tra l’altro, informazioni tecniche sulla rilevazione, identificativi di famiglia e individuo, pesi, caratteristiche dell’intervista, localizzazione, demografia, cittadinanza e provenienza migratoria, composizione familiare, lavoro, istruzione, salute, reddito, accesso e uso delle TIC, e-commerce, competenze digitali, sicurezza/privacy/fiducia, Internet delle cose e impatto dell’uso tecnologico. L’allegato prevede anche talune variabili facoltative e consente, in funzione dell’armonizzazione tra domini, la modifica univoca di alcuni identificativi variabili nei file trasmessi.

Come è indicizzato

Materiestatisticasocietà dell'informazionetecnologia dell'informazionemetodologia statisticaraccolta e trasmissione dati

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