Cassazione Penale, Sentenza n. 20624/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva sostituito la misura dell'obbligo di dimora con prescrizione di permanenza notturna con gli arresti domiciliari. I motivi di ricorso sono due: 1) violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. per aver fondato la gravità e l'attualità del pericolo di reiterazione sostanzialmente sulla gravità del fatto senza compiere la necessaria indagine sulla personalità dell'imputato (si richiamavano elementi favorevoli valutati dal GIP: giovane età, incensuratezza, assenza di carichi pendenti, contesto familiare non pregiudizievole); 2) difetto di motivazione e mancato confronto con elementi probatori (la riunione avrebbe avuto carattere conviviale, il proprietario dell'abitazione si sarebbe assunto responsabilità della detenzione delle armi che sarebbero state solo esibite, il SUV era abitualmente parcheggiato trasversalmente sulla strada). La contestazione di merito nasce dal sequestro di numerose armi (alcune clandestine, cariche e con colpo in canna) e di munizionamento, dall'ostruzione dell'accesso con un SUV e dalla fuga dei presenti con tentativo di disfarsi delle armi; il Tribunale aveva ritenuto tali elementi indicativi di collegamenti con ambienti criminali e di elevata capacità criminale dell'indagato, giustificando la misura più grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente applicato l'art. 274 lett. c) c.p.p., valutando la concretezza e l'attualità del pericolo con riferimento alla fattispecie concreta, alla personalità dell'imputato e al contesto socio-ambientale (numero e tipologia delle armi, munizionamento, modalità di fuga e tentativo di occultamento delle armi, presenza presso l'abitazione di un pluripregiudicato sottoposto a obbligo di dimora). La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito: non compete alla Cassazione sostituire la valutazione dei fatti del giudice di merito salvo vizio di illogicità o violazione di norme. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento è stato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Il giudice della cautela deve valutare la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione con una valutazione prognostica che prende in considerazione modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; non è richiesta la previsione di specifiche occasioni di recidiva.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: in particolare le censure per violazione di legge e per vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) sono le uniche rilevanti in materia di misure cautelari.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Dispone la condanna per il pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è rigettato.
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Rinvio agli adempimenti amministrativi da svolgere in cancelleria in conseguenza della decisione.
art. 110, 112 comma 1 nn. 1) e 4), 648 cod. pen. e norme speciali (legge n.110/1975 art.23; legge n.895/1967 artt.2-7)
Norme sostanziali citate nel capo di imputazione: concorso di persone, detenzione e porto illegale di armi comuni e da guerra, ricettazione/associazione/reati connessi alle armi (le norme delineano la gravità dei fatti posti a fondamento delle esigenze cautelari).
Massime di principio
- La gravità del fatto costituisce elemento rilevante per la valutazione del pericolo, ma non è di per sé escluso che debbano essere valutati anche la personalità dell'indagato e il contesto socio-ambientale; il giudice deve operare una valutazione prognostica complessiva.
- La Corte di cassazione non sostituisce il giudizio di merito: le censure in cassazione sono ammissibili solo se indicano violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, non per contestare una diversa valutazione dei fatti.
- La presenza di armi clandestine, cariche e con colpo in canna, munizionamento abbondante, tentativi di disfarsi delle armi e modalità di fuga sono elementi idonei a fondare il pericolo di reiterazione e giustificare misure cautelari più afflittive, se congruamente motivati.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare in Cassazione occorre denunciare specifiche violazioni di legge o dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti.
- Elementi difensivi come la natura conviviale dell'incontro, la responsabilità dichiarata da un terzo sulla detenzione delle armi o la consuetudine di parcheggio non escludono automaticamente esigenze cautelari: servono, se rilevanti, per mostrare contraddittorietà o illogicità nella motivazione del giudice di merito.
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