Cassazione Penale, Sentenza n. 16643/2025 del 05/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cilento impugna la sentenza della Corte di appello de L'Aquila del 30/09/2024 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente deduce violazione di norme processuali (artt. 129, 531, 568, 605 c.p.p.) e dei diritti costituzionali (art. 24, comma 2 e art. 111, comma 2 Cost.), sostenendo che la declaratoria di prescrizione pronunciata in fase predibattimentale dalla Corte di appello, senza confronto in udienza e senza contraddittorio, ha leso il diritto di difesa e il principio del giusto processo, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022 e la giurisprudenza di questa Corte (tra cui Sez. U. n. 28954/2017).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando la nullità della sentenza impugnata: la pronuncia predibattimentale di proscioglimento per prescrizione da parte del giudice d'appello è inammissibile perché priva del necessario contraddittorio. Richiamata la sentenza n. 111/2022 della Corte costituzionale e la giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte di appello competente per il giudizio.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina la dichiarazione immediata di cause di non punibilità; interpretata come richiedente l'esercizio della giurisdizione con pieno contraddittorio, quindi non applicabile per la pronuncia predibattimentale in appello.
art. 469 cod. proc. pen.
Regola il proscioglimento nel merito; le Sezioni Unite hanno ritenuto che non sia ammessa la sentenza predibattimentale di proscioglimento in appello richiamando il divieto a pronunce predibattimentali di proscioglimento da parte del giudice di secondo grado.
artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.
Norme del rito d'appello che, secondo la Corte, non rinviano alla disciplina della sentenza predibattimentale di proscioglimento; pertanto la procedura di predibattimento non è compatibile con la pronuncia di proscioglimento in appello.
art. 568 cod. proc. pen.
Il comma 4 era stato interpretato in precedenza come ostativo all'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza predibattimentale; la Corte costituzionale n. 111/2022 ha però dichiarato incostituzionale tale interpretazione, riconoscendo l'interesse a ricorrere.
art. 531 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle processuali cui si fa riferimento per contestare la regolarità del procedimento; nella sentenza è richiamata nell'ambito delle censure sulla difesa e sul contraddittorio.
art. 605 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali pertinenti alla vicenda; la censura riguarda l'osservanza delle regole processuali nella fase di decisione.
art. 24, comma 2 Cost.
Garantisce l'assistenza difensiva in ogni stato e grado del procedimento; la Corte costituzionale ha ritenuto che l'interpretazione precedente che escludeva l'interesse a impugnare violasse tale garanzia.
art. 111, comma 2 Cost.
Garantisce il giusto processo e il contraddittorio; la Corte costituzionale è intervenuta ritenendo incompatibile l'interpretazione che impediva la tutela giurisdizionale dell'imputato contro sentenze predibattimentali di prescrizione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 111/2022
Ha dichiarato incostituzionale l'interpretazione che escludeva l'interesse dell'imputato a impugnare una sentenza d'appello predibattimentale che dichiarasse la prescrizione, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; ha quindi aperto la possibilità di ricorso in Cassazione in tali ipotesi.
Sez. U., n. 28954/2017 (Iannelli)
Precedente della Corte di cassazione che vietava la sentenza predibattimentale di proscioglimento in appello e affermava la nullità insanabile della sentenza; tuttavia la successiva sentenza costituzionale 111/2022 ha inciso su aspetti rilevanti di quella interpretazione.
Massime di principio
- La Corte d'appello non può pronunciare in via predibattimentale un proscioglimento per prescrizione senza aver assicurato il pieno contraddittorio in udienza: tale pronuncia è nulla per violazione del diritto di difesa.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022, l'imputato ha interesse ad impugnare in Cassazione la sentenza d'appello predibattimentale di prescrizione; il ricorso non è inammissibile per carenza di interesse.
- La nullità della pronuncia predibattimentale non impedisce comunque alla Corte di cassazione, in presenza di prova evidente dell'innocenza, di pronunciare il proscioglimento sul merito ex art. 129 cod. proc. pen.; in assenza di ciò la sentenza va annullata.
- La prevalenza della causa estintiva (prescrizione) non autorizza il rinvio delle regole del contraddittorio: la tutela costituzionale del giusto processo richiede comunque il rispetto delle garanzie difensive in appello.
- In casi analoghi è opportuno proporre ricorso per Cassazione avverso sentenze d'appello predibattimentali che dichiarino la prescrizione, poiché la Corte di cassazione è competente a verificare la legittimità della decisione e a disporre l'annullamento e la trasmissione per nuovo giudizio quando necessario.
- Se si osserva una pronuncia predibattimentale di proscioglimento, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio e trasmettere gli atti alla Corte di appello competente per assicurare il contraddittorio e il corretto svolgimento del processo.
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