Sentenza n. 375/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel 1996 e titolare dal 2008 di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha impugnato il provvedimento del Questore che gli ha revocato il titolo dopo che l'amministrazione aveva appreso della sua condanna pronunciata dal Tribunale di Nizza per traffico di esseri umani e della conseguente segnalazione nel sistema Schengen, adottata in occasione dell'espulsione dalla Francia. Ha dedotto eccesso di potere, lamentando che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la durata ultraventennale del soggiorno in Italia, i legami familiari con la moglie, i figli e i nipoti e il suo inserimento sociale e lavorativo. Nel corso del giudizio ha inoltre prodotto documenti diretti a dimostrare che il divieto di ingresso in Francia sarebbe cessato nel 2024 e ha chiesto il rinvio della trattazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. 286/1998: il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere mantenuto quando vengono meno le condizioni per il rilascio, tra cui l'assenza di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Il giudizio di pericolosità non può fondarsi su un automatismo derivante dalla sola condanna, ma deve considerare anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nel caso concreto l'amministrazione ha motivato la pericolosità valorizzando la condanna francese per traffico di esseri umani e la segnalazione Schengen ancora valida al momento dell'adozione dell'atto; ha inoltre effettuato il necessario bilanciamento con la situazione familiare, sociale e lavorativa. La presenza della famiglia in Italia non costituisce uno scudo assoluto contro la revoca del titolo, soprattutto a fronte della gravità della condotta illecita. Quanto all'inserimento economico, il TAR ha ritenuto rilevanti l'assenza di redditi del ricorrente dal 2012, le perdite delle attività economiche della moglie e del figlio e la breve durata, seguita da dimissioni, del rapporto di lavoro presso il bar del figlio, elementi idonei a porre in dubbio l'effettività dell'occupazione. La memoria e i documenti depositati alla vigilia dell'udienza sono stati dichiarati irricevibili per violazione dei termini dell'art. 73, comma 1, c.p.a. e comunque inidonei a incidere sulla decisione. La sopravvenuta cessazione del divieto di ingresso nel 2024 è stata ritenuta irrilevante, poiché la legittimità dell'atto va valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. Il TAR ha inoltre escluso il rinvio della causa, non ricorrendo casi eccezionali ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
«il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato»
La valutazione della pericolosità deve essere concreta e motivata, considerando non solo la condanna penale ma anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo; non opera un automatismo fondato sulla sola condanna.
art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998
il titolo è revocato quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4
La sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui al comma 4 legittima la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 24 del regolamento SIS II
La segnalazione Schengen ai fini della non ammissione, se riferibile con certezza allo straniero e valida ed efficace al momento dell'adozione dell'atto, costituisce elemento ostativo all'ingresso o al soggiorno.
art. 73, comma 1, c.p.a.
«Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche ... fino a venti giorni liberi»
Il deposito della memoria e dei documenti alla vigilia dell'udienza è tardivo e comporta l'irricevibilità del deposito.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
«Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali»
Il rinvio della trattazione richiede ragioni eccezionali, non ravvisate nel caso concreto.
principio tempus regit actum
La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata in base allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione; le sopravvenienze non incidono sulla legittimità originaria dell'atto.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando vengono meno le condizioni previste per il rilascio, inclusa l'assenza di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
- La valutazione di pericolosità dello straniero non può fondarsi su un automatismo derivante dalla sola condanna penale, ma deve essere sorretta da una motivazione concreta che consideri anche durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo.
- La presenza di familiari sul territorio nazionale non costituisce una garanzia assoluta contro la revoca del titolo di soggiorno e deve essere bilanciata con la gravità della condotta e con le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- Una segnalazione Schengen valida ed efficace al momento dell'adozione del provvedimento, riferibile con certezza allo straniero, vincola l'amministrazione all'adozione del diniego o della revoca del titolo, senza imporre una nuova verifica dei presupposti e della natura dell'iscrizione.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, sicché la successiva cessazione dell'efficacia del divieto di ingresso o della segnalazione non incide sulla legittimità originaria dell'atto.
- Il deposito di memorie e documenti oltre i termini stabiliti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. è irricevibile; il rinvio della trattazione è ammesso soltanto in presenza di casi eccezionali.
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