Direttiva 2011/17
Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 , che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2011/17/UE abroga progressivamente un insieme di direttive metrologiche ormai considerate tecnicamente superate o riferite a strumenti poco evolutivi e sempre meno utilizzati. L’obiettivo è semplificare il quadro normativo, evitare sovrapposizioni con la disciplina già esistente e garantire la continuità del mercato interno senza introdurre nuovi ostacoli o oneri amministrativi. La direttiva contiene anche norme transitorie per preservare la validità di certificati e approvazioni CE già rilasciati e impone agli Stati membri termini specifici di recepimento e applicazione.
Direttiva di abrogazione di alcune direttive UE in materia di metrologia relative a specifici strumenti di misura e controlli metrologici
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda, sul piano materiale, le direttive metrologiche elencate (pesi, misurazioni del peso ettolitrico dei cereali, stazzatura delle cisterne dei natanti, contatori d’acqua fredda, alcolometri e densimetri per alcole, tavole alcolometriche, manometri per pneumatici). L’effetto principale è l’abrogazione graduale delle direttive indicate, con disciplina transitoria per gli atti CE già rilasciati e per i pesi ancora soggetti a verifica prima CE; è inoltre collegata alla direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura e alla direttiva 2009/34/CE sui controlli metrologici comuni.
Direttiva 2011/17/UE: abrogazione di direttive metrologiche obsolete
La direttiva 2011/17/UE interviene nel quadro della politica di migliore regolamentazione dell’Unione, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina metrologica. Il legislatore europeo rileva che diverse direttive settoriali risultano tecnicamente superate, poco allineate all’evoluzione tecnologica o ormai assorbite da altri strumenti normativi, in particolare dalla direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura e dalla direttiva 2009/34/CE sulle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico.
Finalità e contesto normativo
La direttiva mira a evitare la coesistenza di regole dell’Unione e regole nazionali su strumenti di misura ormai maturi o marginali, mantenendo al contempo la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno. I considerando sottolineano che l’abrogazione non deve creare nuovi ostacoli agli scambi né aumentare gli oneri amministrativi e che i regimi nazionali possono continuare a fondarsi su norme europee e internazionali, nonché sul principio del riconoscimento reciproco e sugli articoli 34, 35 e 36 TFUE.
Ambito materiale dell’abrogazione
L’atto riguarda un insieme preciso di direttive metrologiche relative a:
- pesi parallelepipedi e cilindrici di precisione media (direttiva 71/317/CEE);
- misurazione del peso ettolitrico dei cereali (direttiva 71/347/CEE);
- stazzatura delle cisterne dei natanti (direttiva 71/349/CEE);
- pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media (direttiva 74/148/CEE);
- contatori d’acqua fredda (direttiva 75/33/CEE);
- alcolometri e densimetri per alcole (direttiva 76/765/CEE);
- tavole alcolometriche (direttiva 76/766/CEE);
- manometri per pneumatici degli autoveicoli (direttiva 86/217/CEE).
Abrogazione scaglionata e rapporto con la direttiva 2004/22/CE
La direttiva distingue due fasi di abrogazione.
Per la direttiva 71/349/CEE, l’abrogazione è fissata dal 1º luglio 2011 (articolo 1), con un regime transitorio specifico per gli atti CE già rilasciati.
Per le direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE, 86/217/CEE, 71/317/CEE e 74/148/CEE, l’abrogazione è fissata dal 1º dicembre 2015 (articoli 2 e 3). Tuttavia, il legislatore collega questa seconda fase a una valutazione preventiva della Commissione sulla possibile inclusione degli strumenti interessati nell’ambito della direttiva 2004/22/CE.
Valutazione della Commissione
L’articolo 4 impone alla Commissione, entro il 30 aprile 2011, di esaminare sulla base delle relazioni degli Stati membri:
- se gli strumenti di misura disciplinati dagli articoli 2 e 3 debbano essere inclusi nell’ambito della direttiva 2004/22/CE;
- se le disposizioni transitorie e la data di abrogazione debbano essere conseguentemente modificate.
La Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, se necessario, una proposta legislativa. Ne deriva un margine di flessibilità normativa, ma solo in capo alla Commissione e nel quadro di un eventuale intervento legislativo successivo.
Recepimento negli Stati membri
L’articolo 5 contiene gli obblighi di trasposizione.
Per l’abrogazione del 1º luglio 2011:
- gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 30 giugno 2011;
- tali misure si applicano dal 1º luglio 2011;
- gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Per l’abrogazione del 1º dicembre 2015:
- le misure nazionali devono essere adottate e pubblicate entro il 30 novembre 2015;
- si applicano dal 1º dicembre 2015;
- vale lo stesso obbligo di riferimento alla direttiva.
Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione sia il testo delle disposizioni di recepimento, sia le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Regime transitorio e tutela degli atti già rilasciati
La direttiva salvaguarda espressamente la validità degli atti CE già esistenti:
- le verifiche prime CE e i certificati di stazzatura CE rilasciati fino al 30 giugno 2011 in base alla direttiva 71/349/CEE restano validi;
- le approvazioni CE del modello e i certificati di approvazione CE del modello rilasciati fino al 30 novembre 2015 in base alle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE restano validi;
- i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE possono ancora essere soggetti a verifica prima CE fino al 30 novembre 2025, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della direttiva 2009/34/CE.
Queste disposizioni assicurano continuità giuridica e commerciale, evitando effetti retroattivi sulle autorizzazioni già ottenute.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Rilievi operativi per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il dato principale è che la direttiva non introduce nuovi obblighi tecnici per gli operatori economici, ma impone agli ordinamenti nazionali di eliminare progressivamente specifici riferimenti normativi in materia di metrologia. Restano però cruciali i profili transitori, perché la validità di certificazioni e approvazioni CE già rilasciate viene mantenuta entro limiti temporali precisi, con effetti rilevanti per la circolazione dei prodotti e per la documentazione di conformità.
Disposizioni principali
Abrogazione immediata della direttiva 71/349/CEE
L’articolo 1 dispone l’abrogazione della direttiva 71/349/CEE a decorrere dal 1º luglio 2011, fatto salvo il regime transitorio previsto dall’articolo 6, paragrafo 1. La misura riguarda la stazzatura delle cisterne dei natanti.
Abrogazione differita di altre direttive metrologiche
Gli articoli 2 e 3 prevedono l’abrogazione dal 1º dicembre 2015 delle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE, nonché delle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE. L’abrogazione è subordinata alle disposizioni transitorie dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3.
Valutazione della Commissione sull’inclusione nella direttiva 2004/22/CE
L’articolo 4 impone alla Commissione, entro il 30 aprile 2011, di valutare sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri se gli strumenti di misura disciplinati dalle direttive di cui agli articoli 2 e 3 debbano rientrare nell’ambito della direttiva 2004/22/CE e se vadano adeguate le disposizioni transitorie e la data di abrogazione. La Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente corredata da proposta legislativa.
Termini di recepimento e applicazione per gli Stati membri
L’articolo 5, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2011 le misure necessarie per conformarsi all’articolo 1, con applicazione dal 1º luglio 2011. Il paragrafo 2 impone l’adozione e pubblicazione entro il 30 novembre 2015 delle misure necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3, con applicazione dal 1º dicembre 2015. In entrambi i casi gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale.
Obblighi informativi degli Stati membri
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento. Il paragrafo 3 impone inoltre la trasmissione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Regime transitorio di validità degli atti CE
L’articolo 6 preserva la validità delle verifiche prime CE e dei certificati di stazzatura CE rilasciati fino al 30 giugno 2011 ai sensi della direttiva 71/349/CEE. Conserva inoltre la validità delle approvazioni CE del modello e dei certificati di approvazione CE del modello rilasciati fino al 30 novembre 2015 ai sensi delle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE. Per i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE è mantenuta la possibilità di verifica prima CE fino al 30 novembre 2025, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della direttiva 2009/34/CE.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 7 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 8 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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