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Sentenza

Sentenza n. 1414/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha comunicato che il 30 marzo 2026 Sogei aveva accreditato l’importo riconosciuto nel borsellino elettronico. La ricorrente, rilevato l’intervenuto pagamento, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese poiché l’adempimento era avvenuto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa era stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa e che era quindi venuta meno la contrapposizione tra le parti, senza necessità di pronunciarsi ulteriormente sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il pagamento tardivo, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, ha confermato la fondatezza della pretesa e giustificato, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la condanna del Ministero a rimborsare cinque sesti delle spese, liquidate complessivamente in euro 500,00 oltre oneri e accessori, con distrazione ai difensori antistatari; la restante parte è stata compensata. Nella liquidazione il TAR ha considerato sia il comportamento collaborativo del Ministero, che aveva adempiuto a breve distanza dalla notifica, sia la serialità e la standardizzazione dell’attività difensiva in numerosi giudizi analoghi, richiamando per analogia la disciplina del compenso per l’assistenza a più soggetti con identica posizione processuale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..

    Quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta dall’amministrazione durante il giudizio e viene meno la contrapposizione tra le parti, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza pronunciarsi ulteriormente sull’oggetto della controversia.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dai medesimi difensori è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta, e stabilita nel dispositivo.

    Nel liquidare le spese per controversie seriali, il giudice può valorizzare, per analogia con la disciplina dell’assistenza a più soggetti nella stessa posizione processuale, l’identità delle situazioni e delle questioni e la conseguente riduzione dell’impegno professionale richiesto per ciascun ricorso.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il titolo e viene meno la contrapposizione tra le parti, la controversia va definita con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’adempimento dell’amministrazione interviene solo dopo la proposizione del ricorso, la fondatezza della pretesa può essere valutata ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Nella liquidazione delle spese di controversie seriali, l’identità delle posizioni sostanziali e processuali e la standardizzazione dell’attività difensiva possono giustificare un compenso commisurato al minore impegno professionale richiesto per ciascun giudizio, anche valorizzando analogicamente i criteri previsti per l’assistenza a più soggetti nella stessa causa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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