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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9034/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del CNF denunciando la violazione o falsa applicazione delle norme prescrizionali. Con il primo motivo sostiene che il CNF, pur riconoscendo la natura di illecito permanente, ha applicato la previgente disciplina prescrizionale (r.d. n.1578/1933) invece della disciplina introdotta dall'art. 56 legge n.247/2012, dovendosi prendere a riferimento la cessazione della permanenza (ultimi mesi del 2014) e non l'epoca iniziale; secondo il ricorrente ciò determina l'intervenuta prescrizione (termine massimo di 7 anni e mezzo esaurito). In via subordinata (secondo motivo) deduce che anche sotto la previgente disciplina il termine quinquennale era già decorso al momento dell'esercizio dell'azione penale e il procedimento penale si è poi concluso con declaratoria di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione (Sezioni Unite) ha disposto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare. Ha ritenuto applicabile l'art.56 legge n.247/2012, avendo il CNF accertato che la permanenza dell'illecito è cessata nel dicembre 2014, e dunque trovato operativo il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo; inoltre, avendo la prescrizione intervenuto durante il corso del giudizio di legittimità, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e con compensazione delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 56 legge n. 247 del 2012

    art. 56 legge n. 247/2012

    Disciplina la durata massima del termine di prescrizione dell'azione disciplinare (7 anni e mezzo). La Corte ha ritenuto applicabile questa norma quando la cessazione della permanenza dell'illecito è avvenuta in epoca compatibile con la vigenza della legge.

  • art. 51 r.d. n. 1578 del 1933

    art. 51 r.d. n. 1578/1933

    Previgente disciplina prescrizionale; la questione era se applicarla o meno in relazione alla data di commissione/cessazione della condotta. La Corte ha stabilito che va valutato il momento della commissione o della cessazione della permanenza per determinare la legge applicabile.

  • art. 6, 7, 21, 35, 38 codice deontologico previgente

    Norme rilevate nell'imputazione disciplinare a descrizione delle condotte contestate (dovere di lealtà e correttezza; obblighi di fedeltà; rapporto di fiducia; inadempimento al mandato; divieto di esercitare attività senza titolo). La decisione sulla prescrizione ha comunque annullato la sanzione disciplinare irrogata per sopravvenuta estinzione dell'azione disciplinare.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (rimessione per vizio di diritto)

    art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Norma invocata come criterio di censura per presunte violazioni di legge nella sentenza impugnata; la Corte ha esaminato il profilo di diritto inerente alla disciplina della prescrizione.

  • principio giurisprudenziale sulle 'condotte permanenti' (Cass. Sez. U. n. 23746 del 2020; n. 32634 del 2022)

    Richiama il principio che per le condotte di natura permanente il termine prescrizionale decorre dalla cessazione della permanenza; la Corte ha applicato tale principio al caso di specie e ha richiamato precedenti che prescrivono la cassazione senza rinvio se la prescrizione interviene durante il giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Per stabilire quale disciplina prescrizionale applicare (previgente o nuova) occorre guardare non soltanto alla data di inizio dell'illecito ma, se si tratta di illecito permanente, al momento della cessazione della permanenza: la norma vigente all'epoca di tale momento è quella applicabile.
  • Gli illeciti di natura permanente fanno decorrere il termine di prescrizione dalla cessazione della permanenza; pertanto è cruciale individuare con precisione quando la vittima ha avuto consapevolezza e/o quando la condotta è effettivamente terminata.
  • Se la prescrizione dell'azione disciplinare si verifica durante la pendenza del giudizio di legittimità, la Cassazione deve dichiarare la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (estinzione dell'azione) e ciò assorbe i motivi di ricorso.
  • La pronuncia di prescrizione penale non esclude automaticamente la rilevanza disciplinare, ma può influire sul decorso dei termini e sulla possibilità di irrogare sanzioni disciplinari; va sempre valutato il rapporto tra termini penali e disciplinari e i momenti temporali rilevanti.
  • Nelle impugnazioni disciplinari è fondamentale contestare tempestivamente la corretta individuazione del termine prescrizionale e dimostrare con precisione le date di inizio e cessazione della condotta per ottenere l'applicazione della disciplina più favorevole.

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