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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13893/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto imponibili, come reddito d’impresa, i compensi percepiti da una soggetto che svolgeva attività di procacciamento di affari per centrali di cogenerazione e teleriscaldamento, contestandone la riconducibilità ai redditi diversi ex art. 67 TUIR e ritenendo dovute anche le imposte dirette e l’IVA. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR della Lombardia aveva poi accolto solo parzialmente l’appello, annullando l’atto limitatamente all’IRAP, ma confermando per il resto la pretesa, sulla base dell’abitualità dell’attività svolta, della durata pluriennale dell’incarico e dell’entità dei compensi percepiti, nonché escludendo la buona fede ai fini sanzionatori. In Cassazione la contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., perché la CTR non si sarebbe pronunciata sulla censura secondo cui l’attività non era reddito d’impresa; 2) omesso esame di un fatto decisivo, riproponendo sostanzialmente la stessa doglianza; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 55, 53 e 67 TUIR e dell’art. 4 d.P.R. 633/1972, sostenendo che per qualificare un reddito come d’impresa occorre anche l’organizzazione in forma d’impresa e che l’attività di procacciatore d’affari non sarebbe assimilabile, nel caso concreto, alle attività di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati, esaminati congiuntamente, i tre motivi di ricorso. Ha affermato che, ai fini fiscali, le attività rientranti nell’art. 2195 c.c. sono redditi d’impresa anche se non organizzate in forma d’impresa, poiché la disciplina tributaria deroga alla nozione civilistica di impresa; è invece sempre necessario accertare l’abitualità dell’attività, intesa come stabilità nel tempo nel periodo d’imposta. Ha inoltre ricondotto il procacciatore d’affari tra le imprese ausiliarie di cui all’art. 2195 n. 4 c.c. e ha ritenuto corretta la valutazione della CTR, che aveva desunto l’abitualità dall’esercizio continuativo dal 2005 al 2011, dalla durata biennale dell’incarico e dall’entità dei compensi. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia; la Corte non ha ravvisato una violazione, ritenendo che la CTR avesse comunque affrontato il tema della qualificazione fiscale del reddito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la CTR avrebbe deciso su elementi non correttamente valutati; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato quale norma processuale di deduzione del vizio di nullità della sentenza per violazione di legge processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per l’omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la censura sostanzialmente sovrapponibile a quella precedente e infondata.

  • art. 6 TUIR

    Richiamato dalla ricorrente nella censura di diritto; la Corte non lo considera decisivo ai fini della soluzione, privilegiando la disciplina dell’art. 55 TUIR.

  • art. 53 TUIR

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne trae una diversa qualificazione del reddito in controversia.

  • art. 55 TUIR

    "sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali"

    La Corte afferma che, ai fini fiscali, sono redditi d’impresa anche quelli derivanti da attività di cui all’art. 2195 c.c. esercitate con abitualità, ancorché non organizzate in forma d’impresa; per le attività dirette alla prestazione di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c. è invece richiesta l’organizzazione in forma d’impresa.

  • art. 67 TUIR

    Richiamato dalla contribuente per sostenere la tassazione come reddito diverso; la Corte esclude tale inquadramento perché l’attività svolta integra reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 TUIR.

  • art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972

    "per esercizio di impresa s'intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa"

    La Corte lo interpreta nel senso che, ai fini IVA, le attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c. sono esercizio d’impresa anche se prive di organizzazione in forma imprenditoriale; resta necessario il requisito dell’abitualità.

  • art. 2195 c.c.

    La Corte vi ricomprende il procacciatore di affari tra le imprese ausiliarie e afferma che le attività elencate nella norma sono manifestazioni dell’impresa commerciale rilevanti ai fini fiscali indipendentemente dall’assetto organizzativo.

  • art. 2082 c.c.

    Richiamato per evidenziare che il requisito dell’organizzazione è richiesto dalla nozione civilistica di impresa, ma non è necessario ai fini fiscali quando venga in rilievo un’attività di cui all’art. 2195 c.c.

  • art. 2135 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 2195 c.c. nella disciplina IVA; non è posto come base autonoma della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, le attività rientranti nell’art. 2195 c.c. integrano reddito d’impresa o esercizio di impresa anche se non svolte in forma organizzata, poiché la disciplina tributaria deroga alla nozione civilistica di impresa.
  • Per qualificare fiscalmente un’attività come d’impresa non occorre, quando si tratti di attività di cui all’art. 2195 c.c., accertare la concreta organizzazione imprenditoriale; è invece necessario verificare che l’attività sia svolta con abitualità, cioè in modo stabile e non occasionale nel periodo d’imposta.
  • Il procacciatore d’affari rientra tra le imprese ausiliarie di cui all’art. 2195 n. 4 c.c.; pertanto i compensi derivanti da un’attività di procacciamento abituale non sono redditi diversi ex art. 67 TUIR ma redditi d’impresa.
  • La censura di omessa pronuncia o di omesso esame è infondata quando la sentenza impugnata affronta comunque il nucleo decisivo della controversia, ossia la corretta qualificazione fiscale dell’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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