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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22332/2021 del 05/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte della Commissione tributaria provinciale, del ricorso di una società avverso un atto dell'Amministrazione finanziaria con cui erano stati determinati maggiori ricavi per euro 73.282,00. In appello la società aveva censurato la decisione di primo grado richiamando anche i motivi già dedotti in quella sede. La Commissione tributaria regionale respingeva l'appello ritenendo che la parte si fosse limitata a un generico richiamo dei motivi di primo grado, senza una formale loro riproposizione, e che la sentenza di primo grado fosse comunque adeguatamente motivata. In Cassazione la società deduceva due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/fittizia, lamentando che la CTR si fosse limitata a una motivazione di stile, appiattita sulla pronuncia di primo grado, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost.; (2) nullità per violazione degli artt. 52 e 56 d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost., sostenendo che la CTR non avesse esaminato le censure richiamate nell'atto di appello, benché non trascritte integralmente, e che il richiamo ai motivi del ricorso introduttivo fosse sufficiente a devolvere al giudice di secondo grado tutte le questioni non esaminate dal primo giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondato l'assunto della CTR secondo cui l'appello fosse inammissibile o generico per mancata riproduzione formale dei motivi di primo grado, rilevando che l'atto di gravame, letto nel suo complesso, conteneva una specifica critica alla sentenza di primo grado e richiamava sufficientemente le doglianze già svolte. La Corte ha quindi affermato che, nel processo tributario, l'appello va interpretato complessivamente e che la sanzione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi deve essere applicata restrittivamente. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato ai fini della dedotta nullità per motivazione apparente della sentenza

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al giusto processo e alla necessità di una motivazione effettiva

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato come norma di deduzione della nullità della sentenza

  • art. 52 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo con riferimento alla disciplina dell'appello tributario

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo con riferimento alla disciplina del giudizio tributario di appello

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    la Corte ribadisce che l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente e non ricorre se dall'atto emerge comunque in modo inequivoco la volontà di impugnare

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    richiamato per sostenere l'interpretazione restrittiva delle norme eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al potere-dovere del giudice di interpretare domande ed eccezioni nel giudizio di appello

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando sia meramente grafica ma non consenta di percepire il fondamento della decisione; non basta che il giudice esprima una conclusione, occorre che sia intellegibile il percorso logico-giuridico seguito.
  • Nel processo tributario l'atto di appello deve essere interpretato nel suo complesso, valorizzando contenuto, premesse, parte espositiva e conclusioni, per verificare la presenza dei motivi specifici di impugnazione.
  • La mancanza di una formale riproduzione dei motivi già dedotti in primo grado non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello se dal contesto dell'atto risulta in modo univoco la volontà di censurare la decisione di primo grado su uno specifico punto.
  • La sanzione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello nel processo tributario va applicata restrittivamente, perché incide sull'accesso alla giustizia.
  • L'appello ha effetto devolutivo pieno entro i limiti del devolutum e attribuisce al giudice di secondo grado il potere di riesaminare le questioni già dedotte, anche mediante consultazione degli atti di primo grado richiamati dal gravame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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