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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26732/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto di energia elettrica realizzato mediante allaccio abusivo alla rete. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio, sostenendo che non ricorressero i presupposti dell'art. 625 n. 7 c.p. Con il secondo motivo ha contestato l'affermazione di responsabilità, chiedendo sostanzialmente una rivalutazione delle prove, nonostante i giudici di merito avessero valorizzato la sua qualità di utilizzatore dell'immobile abusivamente alimentato, gli accertamenti della polizia giudiziaria e dei tecnici Enel e la relativa annotazione/verbale di verifica. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale particolare tenuità. Con il quarto motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e il giudizio di comparazione tra circostanze, assumendo che la motivazione fosse carente e che dovesse esservi prevalenza delle attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato, affermando che nel furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete sussiste l'aggravante della destinazione a pubblico servizio. Ha giudicato il secondo motivo inammissibile perché volto a ottenere una non consentita rivalutazione del compendio probatorio, già congruamente valorizzato dai giudici di merito. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui, nel furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di speciale tenuità non è normalmente concedibile, essendo l'illecita appropriazione a flusso continuo e protratta per tutto il periodo di abitazione. Ha infine reputato il quarto motivo inammissibile e comunque infondato, perché la Corte di appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche e della prevalenza, valorizzando l'entità non lieve del profitto e i numerosi precedenti penali dell'imputato. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7 c.p.

    L'aggravante della destinazione a pubblico servizio è configurabile nel furto di energia elettrica sottratta mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione, poiché l'energia è destinata a un servizio pubblico rivolto alla generalità degli utenti.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno di speciale particolare tenuità è normalmente esclusa nel furto di energia elettrica in utenza domestica, perché la sottrazione avviene con flusso continuo e la consumazione si protrae per tutto il periodo di utilizzo dell'immobile.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice valorizzi le modalità concrete del fatto, l'entità non lieve del profitto e i precedenti penali dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel furto di energia elettrica commesso mediante allaccio abusivo alla rete sussiste, di regola, l'aggravante della destinazione a pubblico servizio quando la sottrazione incide su un bene/servizio erogato alla generalità degli utenti.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza indicare reali errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio.
  • Nel furto di energia elettrica in ambito domestico l'attenuante del danno di speciale tenuità non è normalmente riconoscibile, poiché la condotta ha natura di appropriazione continuativa e il danno si consolida nel tempo.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da elementi concreti quali l'entità del profitto, le modalità della condotta e i precedenti penali dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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