Ordinanza n. 2216/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ANAC di conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico relativo alla risoluzione di un contratto d’appalto per grave inadempimento
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico della risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Pozzuoli in relazione a un appalto per lavori di manutenzione straordinaria di alloggi ERP. La risoluzione era stata motivata dal grave e ingiustificato ritardo nell’esecuzione dei lavori, delle ingiunzioni e delle direttive impartite, nonché dal rallentamento delle attività fino al fatto abbandono del cantiere, con pregiudizio per il completamento dei lavori nei termini contrattuali. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono contestazioni della ricorrente relative alla sussistenza dei presupposti della risoluzione, anche con riguardo a asseriti gravi errori progettuali. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato la legittimità dell’annotazione, mentre il giudice ha verificato la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati, l’utilità concreta della notizia per le finalità del Casellario e il corretto esercizio del contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato del sommario esame proprio della fase cautelare, dei relativi presupposti. Ha richiamato il principio secondo cui ANAC deve verificare la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e l’utilità dell’annotazione per le finalità del Casellario, senza sostituirsi al giudice competente nell’accertamento definitivo dell’inadempimento contrattuale. Nel caso concreto, la risoluzione per grave inadempimento costituiva una fattispecie tipica di annotazione. Gli elementi dedotti e prodotti dalla ricorrente non erano sufficienti a dimostrare la manifesta inesistenza dei fatti o la manifesta insussistenza dei presupposti della risoluzione; in particolare, la stazione appaltante aveva contestato la rilevanza degli errori progettuali, qualificandoli come modifiche di dettaglio ai sensi dell’art. 5, comma 9, dell’allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023. Non risultavano inoltre evidenti elementi di straordinarietà idonei a escludere l’utilità concreta della notizia per la valutazione dell’affidabilità dell’impresa da parte delle stazioni appaltanti. Il contraddittorio è stato ritenuto correttamente esercitato, poiché l’annotazione riportava anche le tesi della ricorrente e le ragioni poste a fondamento delle contestazioni. La ricorrente è stata condannata a pagare ad ANAC euro 1.000 per le spese della fase cautelare; le spese con il Comune di Pozzuoli sono state integralmente compensate, anche perché il Comune non era parte necessaria. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 6 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare, applicata dal TAR per valutare la domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023
Costituisce il riferimento normativo per l’annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici.
art. 122, commi 3 e 4, d.lgs. n. 36/2023
Disciplina la risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, costituente nel caso concreto il presupposto della segnalazione e dell’annotazione.
art. 5, comma 9, allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023
È stato richiamato dalla stazione appaltante per qualificare come modifiche di dettaglio gli interventi connessi alle contestazioni progettuali.
Massime di principio
- Nel procedimento di annotazione nel Casellario informatico, ANAC deve verificare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto della segnalazione e la loro utilità concreta rispetto alle finalità del Casellario, senza sostituirsi al giudice competente nell’accertamento definitivo dell’inadempimento contrattuale.
- La risoluzione di un contratto d’appalto disposta dalla stazione appaltante per grave inadempimento costituisce una fattispecie tipica di annotazione; in tal caso l’obbligo di motivare specificamente l’utilità della notizia può risultare attenuato, salvo che emergano evidenti elementi di straordinarietà tali da escluderne l’utilità concreta per la valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico.
- In sede cautelare, l’annotazione non può essere sospesa quando gli elementi dedotti dall’operatore economico non dimostrino la manifesta inesistenza dei fatti segnalati o la manifesta insussistenza dei presupposti della risoluzione contrattuale.
- Il contraddittorio nel procedimento di annotazione deve ritenersi correttamente esercitato quando l’annotazione espone anche le contestazioni dell’operatore economico e una sintesi delle ragioni poste a loro fondamento.
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