Regolamento (UE) 2024/1776
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1776 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che attua il regolamento (UE) 2024/1428, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione attua la previsione del regolamento (UE) 2024/1428 e rende operative, dal 25 giugno 2024, le misure restrittive di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014. L’intervento colpisce tutte le entità elencate nell’allegato del regolamento (UE) 2024/1428, nel contesto delle misure adottate dall’Unione in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Si tratta di un atto meramente applicativo, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Applicazione, dal 25 giugno 2024, delle misure restrittive ex articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 nei confronti di tutte le entità elencate nel regolamento (UE) 2024/1428.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto atto obbligatorio e direttamente applicabile. Riguarda esclusivamente le entità indicate nell’allegato del regolamento (UE) 2024/1428 e produce effetti sulle misure restrittive previste dall’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014. L’efficacia dell’applicazione è limitata temporalmente: le misure si applicano a decorrere dal 25 giugno 2024.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1776 del Consiglio: applicazione delle misure restrittive verso talune entità
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1776 rende operativa, a partire dal 25 giugno 2024, l’applicazione delle misure restrittive previste dall’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 nei confronti di tutte le entità elencate nell’allegato del regolamento (UE) 2024/1428. L’atto si inserisce nel quadro delle misure restrittive adottate dall’Unione in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
Contesto normativo
Il considerando richiama il regolamento (UE) n. 833/2014, adottato il 31 luglio 2014, come base del regime sanzionatorio. Viene inoltre richiamato il regolamento (UE) 2024/1428 del 17 maggio 2024, che ha modificato il regolamento base introducendo ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione nell’Unione, o dirette all’Unione, di determinati organi di informazione indicati in allegato. La scelta di applicare tali misure ai singoli soggetti è subordinata, per espressa previsione dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2024/1428, all’adozione di atti di esecuzione del Consiglio.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’atto riguarda esclusivamente le entità menzionate nell’allegato del regolamento (UE) 2024/1428. Non introduce un nuovo regime sostanziale autonomo, ma determina il momento di efficacia delle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) n. 833/2014, come modificato. Per effetto del regolamento di esecuzione, tali misure si applicano dal 25 giugno 2024.
Effetti giuridici
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte. La sua funzione è essenzialmente attuativa: non contiene ulteriori condizioni, deroghe, procedure o sanzioni, ma identifica la decorrenza concreta dell’applicazione delle misure restrittive nei confronti dei soggetti interessati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data di applicazione sostanziale delle misure, tuttavia, è fissata espressamente al 25 giugno 2024.
Disposizioni principali
Attuazione delle misure restrittive
Le misure restrittive previste dall’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano, a decorrere dal 25 giugno 2024, nei confronti di tutte le entità incluse nell’allegato del regolamento (UE) 2024/1428.
Contesto normativo e presupposto dell’attuazione
Il regolamento dà esecuzione al regolamento (UE) 2024/1428 del Consiglio, che ha modificato il regolamento (UE) n. 833/2014 introducendo ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione nell’Unione, o dirette all’Unione, di taluni organi di informazione. L’applicazione delle misure ai singoli soggetti era subordinata all’adozione di un atto di esecuzione del Consiglio.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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