Sentenza n. 1202/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa sospensione a) del provvedimento di “mancato superamento” della prova scritta del 22.10.2025, conosciuto in data 5.11.2025 sul portale Formez PA, con il punteggio assegnato alla ricorrente di 20,75 in luogo di quello minimo di 21, in ordine al Concorso Giustizia 2970 – prova del 22.10.2025 – sessione ore 16:00 - Napoli - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2600 nei ruoli del Ministero della giustizia; b) degli atti ai precedenti presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi compresi i verbali concorsuali ed il mancato riscontro all’atto di diffida in autotutela trasmesso il 5.11.2025, tutti nella parte in cui non hanno attributo il giusto punteggio alla prova scritta della ricorrente come precisato in ricorso e non la hanno ammessa alla fase successiva di valutazione dei titoli; c) della graduatoria finale, attualmente non conosciuta, nella parte in cui non ha valutato e/o inserito la ricorrente; d) nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi attribuito il giusto punteggio all'esito della correzione dei quiz nn.4., 10, 12, 21 e come indicato in ricorso e di essere ammessa alla successiva fase concorsuale e, per l’effetto, per la condanna in forma specifica della resistente ad assegnare al ricorrente il punteggio aggiuntivo alla prova scritta, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione e, quindi, per il risarcimento in via specifica; e) nonché per la declaratoria di illegittimità ex art.116 c.p.a in ordine al silenzio-rifiuto serbato sull’istanza di accesso agli atti del 5.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato superamento della prova scritta del concorso per il reclutamento di personale del Ministero della Giustizia, con attribuzione di 20,75 punti anziché del punteggio minimo di 21, non ammissione alla fase di valutazione dei titoli e mancata inclusione nella graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e gestori della procedura concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il mancato superamento della prova scritta e gli atti connessi, deducendo l’illegittimità dei quesiti nn. 4, 10, 12 e 21. Quanto al quesito n. 4, relativo al completamento di una successione di lettere e numeri, ha sostenuto che la risposta indicata dall’Amministrazione non fosse univocamente corretta e che anche l’opzione da lei selezionata fosse coerente con possibili pattern alfabetici e numerici. Quanto al quesito n. 10, concernente il numero di pagine comprese tra l’ultima pagina del quinto volume e la prima pagina dell’ottavo volume di un’enciclopedia, ha sostenuto che nessuna delle risposte proposte fosse corretta, essendo il risultato pari a 1.200 pagine. Quanto al quesito n. 12, relativo al termine di rilascio dei certificati disciplinato dal d.P.R. n. 313/2002, ha contestato la risposta dell’Amministrazione richiamando l’art. 29-bis del decreto e una prassi riportata sul sito di una Procura. Quanto al quesito n. 21, concernente la possibilità di prorogare il termine per l’assunzione delle funzioni di magistrato, ha sostenuto che la risposta negativa fosse errata, richiamando una circolare ministeriale e provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto alla rettifica del punteggio, l’ammissione alla fase successiva, la condanna in forma specifica e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti. Le Amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero e della Commissione Ripam.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva: il Ministero della Giustizia è l’amministrazione presso cui i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio; la Commissione Interministeriale Ripam è dotata di competenze proprie sugli atti delle procedure concorsuali ai sensi dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. Nel merito, il Collegio ha ribadito che la formulazione e la valutazione dei quiz rientrano in un’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile soltanto in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta, purché tali vizi siano provati o almeno assistiti da un principio di prova. Al contempo, nei quiz a risposta multipla l’Amministrazione deve predisporre domande chiare, non ambigue e dotate di un’unica risposta univocamente corretta. Il quesito n. 4 è stato ritenuto chiaro e logicamente risolvibile: la sequenza alfabetica decrescente secondo intervalli di due lettere conduce alla lettera Q, mentre la sequenza numerica segue il criterio oscillante -9/+5 e conduce al numero 85; soltanto l’opzione b) contiene entrambe le risposte. Il quesito n. 10 è stato ritenuto corretto, poiché, considerando la disposizione ordinaria dei volumi con i dorsi rivolti verso l’esterno, l’intervallo indicato comprende 2.400 pagine. Il quesito n. 12 è stato ritenuto conforme all’art. 38 del d.P.R. n. 313/2002, che disciplina il termine di rilascio dei certificati; l’art. 29-bis riguarda invece le modalità di rilascio e non la relativa tempistica. Non assumono rilievo prassi di singoli uffici giudiziari, poiché il quesito richiedeva l’applicazione del diritto positivo contenuto nel decreto. Il quesito n. 21 è stato ritenuto correttamente risolto sulla base dell’art. 10 del r.d. n. 12/1941, secondo cui il termine per l’assunzione delle funzioni non può essere prorogato. La circolare ministeriale richiamata dalla ricorrente riguarda il diverso istituto del posticipato possesso nelle nuove funzioni da parte di magistrati già immessi in possesso. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata dopo aver verificato la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
art. 116 c.p.a.
La ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso, ma il dispositivo non accoglie alcuna domanda.
art. 35, comma 5, d.lgs. 165/2001
a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito; d) assegna i vincitori e gli idonei alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali
La disposizione fonda la competenza della Commissione Interministeriale Ripam sugli atti connessi alle procedure concorsuali e, quindi, la sua legittimazione passiva.
art. 97, comma 2, Cost.
Il riferimento al buon andamento giustifica, secondo la sentenza, il ricorso a prove a risposta multipla, idonee ad assicurare celerità, uniformità di valutazione e par condicio.
art. 38 d.P.R. 313/2002
Il certificato è rilasciato nello stesso giorno della richiesta, eccetto il certificato di emergenza che è rilasciato non appena sono acquisiti i dati necessari
È la disposizione che disciplina la tempistica del rilascio dei certificati e rende corretta la risposta b) al quesito n. 12.
art. 29-bis d.P.R. 313/2002
La norma disciplina le modalità di rilascio dei certificati, non il termine entro il quale essi devono essere rilasciati.
art. 10 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina o destinazione. Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessità di servizio
La disposizione rende corretta la risposta negativa al quesito n. 21; la circolare richiamata riguarda un diverso istituto e non incide sul termine originario di assunzione delle funzioni.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali con quesiti a risposta multipla, la formulazione delle domande e la valutazione delle risposte rientrano in un’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile dal giudice soltanto quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure la risposta prescelta sia manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica; il candidato deve fornire la prova, o almeno un principio di prova, del vizio dedotto.
- Nei quiz a risposta multipla l’Amministrazione deve formulare domande chiare, complete e non ambigue, predisponendo una sola risposta indubitabilmente corretta; non è legittimo costringere i candidati a scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
- Quando un quesito giuridico richiama espressamente una disposizione o un corpo normativo, la risposta corretta deve essere individuata in base al diritto positivo vigente, senza ricorrere a prassi amministrative difformi o a interpretazioni manipolative estranee al tenore della domanda.
- La distinzione tra disposizioni che disciplinano le modalità di rilascio di un certificato e disposizioni che ne disciplinano il termine di rilascio deve essere compiuta sulla base dell’oggetto e del contenuto precettivo delle norme richiamate; una norma sulle modalità non può essere utilizzata per contestare la risposta fondata sulla disposizione che regola espressamente la tempistica.
- La legittimazione passiva nelle controversie concorsuali spetta anche all’amministrazione presso cui i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e all’organismo che, in base alla legge, dispone di competenze autonome sugli atti della procedura concorsuale.
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