Sentenza n. 2519/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 961/2024 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza n. 961/2024 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, recante condanna all'attribuzione della carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, l'importo complessivo di 1.500 euro per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, oltre interessi dalla maturazione del diritto all'accredito. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha adeguatamente contestato la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per il pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato, era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, deducendo eventuali somme già versate. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza non accerta costitutivamente un nuovo diritto di credito, ma mira a soddisfare il diritto risultante dal titolo; pertanto, l'importo indicato dalla ricorrente non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi. Il Ministero dovrà verificare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo, la legge e gli artt. 1283 e seguenti del codice civile. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà completare l'esecuzione nei successivi 120 giorni, determinando definitivamente quanto dovuto e adottando gli atti contabili necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo di attribuzione stabilito dal giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Riconosce alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1283 e seguenti c.c.
Costituiscono i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, che devono essere determinati in concreto dall'Amministrazione sulla base del titolo e della legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo quando il giudicato è efficace, notificato e il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche è decorso.
- Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito, ma funzione esecutiva: l'entità del credito deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Gli importi indicati dal creditore nel ricorso per ottemperanza non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; l'amministrazione deve verificare la misura e la decorrenza degli interessi secondo il titolo e i parametri legali applicabili.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, la cui attività può essere subordinata a un'istanza del creditore e deve comprendere la determinazione definitiva del dovuto e l'adozione degli atti contabili necessari all'adempimento.
- Non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1125/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1126/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1127/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1128/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1118/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →