Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30362/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un’istanza proposta in sede esecutiva da un condannato per ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra cinque sentenze irrevocabili emesse dal Tribunale di Lecce per plurime violazioni delle prescrizioni conseguenti a una misura di prevenzione e, in un episodio, anche per porto illegale di armi. Il giudice dell’esecuzione aveva escluso il vincolo continuativo ritenendo che i fatti, pur vicini nel tempo e nello spazio, fossero espressione non di un programma criminoso unitario ma di occasionalità e di abituale indifferenza alle prescrizioni. Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., oltre che delle norme incriminatrici richiamate, e vizio di motivazione, sostenendo che le violazioni del foglio di via erano state poste in essere in un ristretto arco temporale, nello stesso contesto territoriale, e sarebbero state inizialmente programmate per esigenze personali di spostamento verso Lecce; inoltre, per l’episodio in cui concorrevano violazione del foglio di via e porto di strumenti atti a offendere, si invocava la coincidenza di tempo e luogo come indice del medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la motivazione del giudice dell’esecuzione secondo cui la pluralità delle violazioni, pur con contiguità spazio-temporale, era indicativa di una condotta abituale e di una generale indifferenza alle prescrizioni, non del medesimo disegno criminoso. La Corte ha ribadito che la continuazione richiede che, già al momento del primo reato, i successivi siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; non basta la mera presenza di indici sintomatici se i successivi illeciti sono frutto di decisioni estemporanee. Ha inoltre osservato che l’allegata ragione personale degli spostamenti a Lecce deponeva semmai per la natura occasionale dei reati e che la mera coincidenza di giorno e luogo tra violazione del foglio di via e porto illegale di arma non dimostrava, da sola, un vincolo teleologico o un unico momento ideativo. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione presuppone un medesimo disegno criminoso; non è sufficiente una generica abitualità delittuosa o una programmazione di vita criminale.

  • art. 671 c.p.p.

    In sede esecutiva il giudice deve verificare in modo approfondito la sussistenza del vincolo della continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili.

  • art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    È la norma incriminatrice relativa alle ripetute violazioni delle prescrizioni connesse al foglio di via/alla misura di prevenzione, oggetto delle sentenze richiamate.

  • art. 4, comma 2, l. n. 110 del 1975

    Norma incriminatrice relativa al porto illegale di armi o strumenti atti a offendere, contestata in uno degli episodi esaminati.

  • art. 616 c.p.p.

    La soccombenza nel ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede la prova che i reati successivi fossero già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della commissione del primo reato.
  • La mera contiguità temporale e spaziale tra più reati non è di per sé sufficiente a integrare il medesimo disegno criminoso, se le condotte risultano occasionali o determinate da scelte estemporanee.
  • Gli indici sintomatici della continuazione devono essere valutati globalmente e non in modo atomistico: essi non sono decisivi se la motivazione del giudice di merito li reputa compatibili con una condotta abituale o con un programma di vita delinquenziale.
  • Il programma di vita criminale, inteso come generale propensione a delinquere, non coincide con il medesimo disegno criminoso richiesto dall'art. 81 c.p., perché quest'ultimo postula una progettazione unitaria di reati specificamente individuabili.
  • In sede di legittimità, la censura sulla mancata applicazione della continuazione è destinata a essere respinta quando non confuta in modo concreto e specifico la valutazione del giudice dell'esecuzione, ma si limita a reiterare deduzioni generiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.